Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 19/12/2003 |
Numero: | 905 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 12.3.94 – Decisione 19 dicembre 2003, n. 905.
Decisione n. 2003/905/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/862/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 24 dicembre 2003, n. L 340).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Nella
(2) In seguito alla ristrutturazione dell'amministrazione del Kazakistan, la competenza suddetta è passata al «Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VDMA) ». Tale autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore.
(3) Il VD-MA ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite nella
(4) La
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il “Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)” è l'autorità competente nel Kazakistan per la verifica e la certificazione della conformità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della
2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VD-MA, nonché il timbro ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»
3) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 27 dicembre 2003.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis)