§ 12.3.83 - Decisione 15 ottobre 2003, n. 763.
Decisione n. 2003/763/CE della Commissione che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Capo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:15/10/2003
Numero:763


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     


§ 12.3.83 - Decisione 15 ottobre 2003, n. 763.

Decisione n. 2003/763/CE della Commissione che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Capo Verde (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 ottobre 2003, n. L 273).

 

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta a Capo Verde per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

     (2) Le disposizioni legislative di Capo Verde in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

     (3) In particolare, la «Direcção-Geral das Pescas (DGP) - Ministério do Ambiente, Agricultura e Pescas» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

     (4) La DGP ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

     (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Capo Verde, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

     (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto I), della direttiva 91/493/CEE. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DGP alla Commissione.

     (7) Poiché le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Capo Verde saranno autorizzate ex novo dalla presente decisione, non è necessario un periodo di transizione e un termine di tre giorni è sufficiente ad assicurare la pubblicità dell'autorizzazione. Le importazioni da questo paese possono pertanto essere autorizzate 3 giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La «Direcção-Geral das Pescas (DGP) - Ministério do Ambiente, Agricultura e Pescas» è l'autorità competente a Capo Verde per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

          Art. 2.

     I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Capo Verde sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

 

          Art. 3.

     1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

     2. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

     3. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGP, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

          Art. 4.

     I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

 

          Art. 5.

     Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «CAPO VERDE» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

          Art. 6.

     La presente decisione si applica a partire dal 27 ottobre 2003.

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

 

N. di riconoscimento

Nome

Città Regione

Categoria

CV 001

SALSEIMBRA LDA

Palmeira - Ilha do Sal

PP

CV 002

FRESCOMAR ITS

Mindelo - São Vicente

PP

 

Legenda:

PP: Stabilimento di trasformazione.