Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 15/10/2003 |
Numero: | 763 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
§ 12.3.83 - Decisione 15 ottobre 2003, n. 763.
Decisione n. 2003/763/CE della Commissione che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Capo Verde (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 24 ottobre 2003, n. L 273).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta a Capo Verde per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
(2) Le disposizioni legislative di Capo Verde in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della
(3) In particolare, la «Direcção-Geral das Pescas (DGP) - Ministério do Ambiente, Agricultura e Pescas» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.
(4) La DGP ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla
(5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Capo Verde, secondo quanto disposto dalla
(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della
(7) Poiché le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Capo Verde saranno autorizzate ex novo dalla presente decisione, non è necessario un periodo di transizione e un termine di tre giorni è sufficiente ad assicurare la pubblicità dell'autorizzazione. Le importazioni da questo paese possono pertanto essere autorizzate 3 giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La «Direcção-Geral das Pescas (DGP) - Ministério do Ambiente, Agricultura e Pescas» è l'autorità competente a Capo Verde per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della
I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Capo Verde sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.
2. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
3. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGP, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.
I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.
Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «CAPO VERDE» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
La presente decisione si applica a partire dal 27 ottobre 2003.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
CERTIFICATO SANITARIO
(Omissis)
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI
N. di riconoscimento |
Nome |
Città Regione |
Categoria |
CV 001 |
SALSEIMBRA LDA |
Palmeira - Ilha do Sal |
PP |
CV 002 |
FRESCOMAR ITS |
Mindelo - São Vicente |
PP |
Legenda:
PP: Stabilimento di trasformazione.