Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 15/10/2003 |
Numero: | 762 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 12.3.82 - Decisione 15 ottobre 2003, n. 762.
Decisione n. 2003/762/CE della Commissione che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalle Antille olandesi (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 24 ottobre 2003, n. L 273).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nelle Antille olandesi per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
(2) Le disposizioni legislative delle Antille olandesi in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della
(3) In particolare, l'«Inspectorate for Public Health (IPH) of the Ministry of Public Health and Social Development» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.
(4) L'IPH ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla
(5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalle Antille olandesi, secondo quanto disposto dalla
(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della
(7) Al momento dell'ispezione, tuttavia, non esistevano stabilimenti riconosciuti in conformità della legislazione comunitaria e gli ispettori non hanno potuto verificare le capacità ispettive delle autorità competenti per quanto riguarda gli stabilimenti a terra. L'inclusione di stabilimenti nell'elenco comporterà pertanto un'ulteriore valutazione.
(8) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'«Inspectorate for Public Health (IPH) of the Ministry of Public Health and Social Development» è l'autorità competente nelle Antille olandesi per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della
I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalle Antille olandesi sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.
2. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
3. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'IPH, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.
I prodotti della pesca provengono da navi officina riconosciute o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.
Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «ANTILLE OLANDESI» e il numero di riconoscimento/registrazione della nave officina o della nave congelatrice di provenienza.
L'inclusione di stabilimenti nell'elenco di cui all'allegato II è effettuata unicamente sulla base dei risultati di una valutazione della Comunità.
La presente decisione si applica a partire dall'8 dicembre 2003.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
CERTIFICATO SANITARIO
(Omissis)
ALLEGATO II
Elenco degli stabilimenti e delle navi
N. di riconoscimento |
Nome |
Città Regione |
Data limite di riconoscimento |
Categoria |
SHP/02/03 |
Albacora Caribe (Overseas Tuna Company NV) |
Willemstad |
|
ZV |
SHP/02/99 |
Faro Villano (Overseas Tuna Company NV) |
Willemstad |
|
ZV |
SHP/03/99 |
Intertuna Uno (Intertuna NV) |
Willemstad |
|
ZV |
SHP/04/99 |
Intertuna Dos (Intertuna NV) |
Willemstad |
|
ZV |
SHP/05/99 |
Albacora Diez (Overseas Tuna Company NV) |
Willemstad |
|
ZV |
SHP/06/99 |
Albacora Nueve (Overseas Tuna Company NV) |
Willemstad |
|
ZV |
SHP/01/2002 |
Patudo (Overseas Tuna Company NV) |
Willemstad |
|
ZV |
SHP/01/2001 |
Castel Braz [Klipper SARL (Jaczon)] |
Willemstad |
|
ZV |
SHP/02/2000 |
Lio I (Intrepido Dos) (Transgoa Fleet NV) |
Willemstad |
|
ZV |
SHP/03/2000 |
Lio II (Intrepido Tres) (Transgoa Fleet NV) |
Willemstad |
|
ZV |
SHP/04/2000 |
Artza (Atunsa NV) |
Willemstad |
|
ZV |
SHP/05/2000 |
Intertuna Tres (Intertuna NV) |
Willemstad |
|
ZV |
Legenda:
ZV: Nave congelatrice.