Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 16/08/2001 |
Numero: | 633 |
Sommario |
Art. 1. Il "Department of fisheries resources (DFR) of the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries" è l'autorità competente in Uganda per la verifica e la certificazione della [...] |
Art. 2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uganda devono rispondere alle seguenti condizioni |
Art. 3. 1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo |
Art. 4. La decisione 2000/493/CE della Commissione è abrogata |
Art. 5. La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 6. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 12.3.46 - Decisione 16 agosto 2001, n. 633.
Decisione n. 2001/633/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari dell'Uganda.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 17 agosto 2001, n. L 221).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Uganda per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
(2) Le disposizioni della legislazione ugandese in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della
(3) In particolare, il "Department of Fisheries Resources (DFR) of the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries" è in grado di verificare in modo efficace l'applicazione della legislazione in vigore.
(4) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della
(5) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della
(6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della
(7) Va prestata particolare attenzione ai controlli medici del personale addetto alla manipolazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano, secondo quanto disposto al capitolo III, punto II. B, dell'allegato della
(8) Il DFR ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato della
(9) Il DFR ha inoltre fornito garanzie secondo cui i prodotti della pesca catturati nel Lago Vittoria sono sottoposti a controlli atti ad individuare, in particolare, la presenza di antiparassitari. Le autorità ugandesi garantiscono la sicurezza dei prodotti della pesca catturati nel Lago Vittoria e destinati ad essere importati nella Comunità europea.
(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
Il "Department of fisheries resources (DFR) of the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries" è l'autorità competente in Uganda per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della
I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uganda devono rispondere alle seguenti condizioni:
1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "UGANDA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DFR, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.
La
La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato A
(Omissis).
Allegato B
Elenco degli stabilimenti riconosciuti
N. di riconoscimento |
Nome/Name |
Città/City |
Categoria/Category |
Approval N° |
|
Regione/Region |
|
U03/94 |
Gomba Fishing Industries Ltd |
Jinja |
PP |
U04/95 |
Ngenge Limited |
Kampala |
PP |
U05/96 |
Hwan Sung Ltd |
Kampala |
PP |
U06/96 |
Uganda Fish Packers Ltd |
Kampala |
PP |
U08/96 |
Byansi Fisheries Co. Ltd |
Kalisizio |
PP |
U02/94 |
Greenfields (U) Ltd |
Kampala |
PP |
PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant). |
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FV: Nave officina (Freezer Vessel). |