Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 16/08/2001 |
Numero: | 632 |
Sommario |
Art. 1. La "Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA)" del "Ministerio Agropecuario y Forestal" è l'autorità competente in Nicaragua per la verifica e la certificazione della [...] |
Art. 2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Nicaragua devono rispondere alle seguenti condizioni |
Art. 3. 1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo |
Art. 4. La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 12.3.45 - Decisione 16 agosto 2001, n. 632.
Decisione n. 2001/632/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Nicaragua.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 17 agosto 2001, n. L 221).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Un esperto della Commissione si è recato in Nicaragua per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
(2) Le disposizioni della legislazione nicaraguense in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della
(3) In particolare, la "Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA)" del "Ministerio Agropecuario y Forestal" è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.
(4) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della
(5) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della
(6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della
(7) La DGPSA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
La "Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA)" del "Ministerio Agropecuario y Forestal" è l'autorità competente in Nicaragua per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della
I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Nicaragua devono rispondere alle seguenti condizioni:
1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "NICARAGUA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGPSA, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.
La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato A
(Omissis).
Allegato B
Elenco degli stabilimenti e delle navi
N. di riconoscimento |
Nome |
Città/Regione |
Categoria |
505-3 |
Pescafresca |
ANDEN BLUEFIELDS |
PP |
|
|
REGION DEL ATLANTICO SUR |
|
505-4 |
Promarnic |
PUERTO CABEZAS |
PP |
|
|
REGION DEL ATLANTICO NORTE |
|
505-8 |
Central American Fisheries |
CORN ISLAND |
PP |
|
|
REGION DEL ATLANTICO SUR |
|
505-10 |
Camanica |
KM.130 CARRETERA LEÓN |
PP |
|
|
CHINANDEGA |
|
505-13 |
San Gabriel |
CASARES |
PP |
|
|
CARAZO |
|
505-15 |
Sahlman Seafoods of Nic. |
CIUDAD EL VIEJO |
PP |
|
|
CHINANDEGA |
|
505-18 |
Promasa |
CORINTO |
PP |
|
|
CHINANDEGA |
|
505-19 |
Pasenic |
CORN ISLAND |
PP |
|
|
REGION DEL ATLANTICO SUR |
|
505-20 |
Mariscos Cuatro Estaciones |
MANAGUA |
PP |
505-24 |
Carodi Seafoods de Nic. |
PUERTO CABEZAS |
PP |
|
|
REGION DEL ATLANTICO NORTE |
|
505-27 |
Pamela Ann (Pesquera Jorge de Nicaragua, SA) |
CORINTO |
ZV |
505-29 |
Procesadora de Mariscos Lat, SA |
MANAGUA |
PP |
PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant). |
|||
ZV: Nave officina (Freezer Vessel). |