§ 12.3.29 – Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2497.
Regolamento (CE) n. 2497/2001 della Commissione che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:19/12/2001
Numero:2497


Sommario
Art. 1.      1. All'atto d'immissione in libera pratica nella Comunità le merci originarie della Croazia elencate nell'allegato, corredate della prova d'origine conformemente al protocollo d'origine [...]
Art. 2.      Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.3.29 – Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2497.

Regolamento (CE) n. 2497/2001 della Commissione che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia.

(G.U.C.E. 20 dicembre 2001, n. L 337).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, in particolare gli articoli 4 e 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in appresso denominato "accordo di stabilizzazione e di associazione".

     (2) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il Consiglio sta concludendo anche un accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, (in appresso denominato "accordo interinale") riguardante le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali. L'accordo interinale sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2002.

     (3) A norma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale, determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia beneficiano all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari.

     (4) I contingenti tariffari stabiliti dall'accordo interinale e dall'accordo di stabilizzazione e di associazione sono annuali e si ripetono per un periodo indeterminato. La Commissione dovrebbe adottare le modalità di applicazione per l'apertura e la gestione di tali contingenti tariffari comunitari.

     (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001, ha codificato le regole di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date d'accettazione delle dichiarazioni doganali.

     (6) È opportuno garantire, in particolare, l'accesso continuativo e a parità di condizioni a detti contingenti tariffari per tutti gli importatori della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti. Nulla osta tuttavia a che, per garantire un'efficace gestione comune dei contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Tuttavia, tale sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri. Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via telematica.

     (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'accordo interinale e dovrebbe altresì rimanere d'applicazione all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. All'atto d'immissione in libera pratica nella Comunità le merci originarie della Croazia elencate nell'allegato, corredate della prova d'origine conformemente al protocollo d'origine dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, beneficiano di un'esenzione o di una riduzione dell'aliquota del dazio doganale, nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari annuali specificati nel predetto allegato e comunque entro i limiti stabiliti.

     2. I contingenti tariffari di cui al presente articolo sono amministrati dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis fino a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     3. Fintanto che lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti, ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso continuativo e a parità di condizioni ai contingenti tariffari.

     4. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla materia si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002 e rimarrà d'applicazione anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

 

 

ALLEGATO [1]

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero d'ordine  

Codice NC  

Suddivisione TARIC  

Designazione delle merci 

Volume del contingente tariffario annuale  

Dazio applicabile al contingente  

 

 

 

 

(peso netto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1581  

0301 91 10 

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus  

30 tonnellate  

Esenzione 

 

0301 91 90 

 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

 

 

 

0302 11 10 

 

Oncorhynchus aguabonita, 

 

 

 

0302 11 20 

 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 

 

 

 

0302 11 80 

 

apache e Oncorhynchus chrysogaster): 

 

 

 

0303 21 10 

 

vive; fresche o refrigerate; congelate; 

 

 

 

0303 21 20 

 

secche, salate o in salamoia; affumicate; 

 

 

 

0303 21 80 

 

filetti e altre carni di pesci; farine, polveri 

 

 

 

0304 10 15 

 

e agglomerati in forma di pellets, atti 

 

 

 

0304 10 17 

 

all'alimentazione umana 

 

 

 

ex 0304 10 19 

40 

 

 

 

 

ex 0304 10 91 

10 

 

 

 

 

0304 20 15 

 

 

 

 

 

0304 20 17 

 

 

 

 

 

ex 0304 20 19  

50 

 

 

 

 

ex 0304 90 10  

11, 17, 40 

 

 

 

 

ex 0305 10 00  

10 

 

 

 

 

ex 0305 30 90 

50 

 

 

 

 

0305 49 45 

 

 

 

 

 

ex 0305 59 80  

61 

 

 

 

 

ex 0305 69 80 

61 

 

 

 

09.1582  

0301 93 00 

 

Carpe: vive; fresche o refrigerate;  

210 tonnellate  

Esenzione 

 

0302 69 11 

 

congelate; secche, salate o in salamoia; 

 

 

 

0303 79 11 

 

affumicate; filetti e altre carni di pesci; 

 

 

 

ex 0304 10 19  

30 

farine, polveri e agglomerati in forma di 

 

 

 

ex 0304 10 91  

20 

pellets, atti all'alimentazione umana 

 

 

 

ex 0304 20 19  

40 

 

 

 

 

ex 0304 90 10  

16 

 

 

 

 

ex 0305 10 00  

20 

 

 

 

 

ex 0305 30 90  

60 

 

 

 

 

ex 0305 49 80  

30 

 

 

 

 

ex 0305 59 80  

63 

 

 

 

 

ex 0305 69 80  

63 

 

 

 

09.1583  

ex 0301 99 90 

80  

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus  

35 tonnellate  

Esenzione 

 

0302 69 61 

 

spp.): vive; fresche o refrigerate; 

 

 

 

0303 79 71 

 

congelate; secche, salate o in salamoia; 

 

 

 

ex 0304 10 38  

80 

affumicate; filetti e altre carni di pesci; 

 

 

 

ex 0304 10 98  

77 

farine, polveri e agglomerati in forma di 

 

 

 

ex 0304 20 94  

50 

pellets, atti all'alimentazione umana 

 

 

 

ex 0304 90 97  

82 

 

 

 

 

ex 0305 10 00  

30 

 

 

 

 

ex 0305 30 90  

70 

 

 

 

 

ex 0305 49 80  

40 

 

 

 

 

ex 0305 59 80  

65 

 

 

 

 

ex 0305 69 80  

65 

 

 

 

09.1584  

ex 0301 99 90 

15, 17, 28 [1]  

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive;  

dal 1° gennaio  

Esenzione 

 

0302 69 94 

 

fresche o refrigerate; congelate; secche, 

al 31 dicembre 

 

 

ex 0303 77 00 

10 

salate o in salamoia; affumicate; filetti e 

2004: 

 

 

ex 0304 10 38 

85 

altre carni di pesci; farine, polveri e 

550 tonnellate 

 

 

ex 0304 10 98 

79 

agglomerati in forma di pellets, atti 

+ aumento di 

 

 

ex 0304 20 94 

60 

all'alimentazione umana 

66,66 tonnellate 

 

 

ex 0304 90 97 

84 

 

dal 1° maggio  

 

 

ex 0305 10 00 

40 

 

al 31 dicembre 

 

 

ex 0305 30 90 

80 

 

2004 

 

 

ex 0305 49 80 

50 

 

dal 1° gennaio  

 

 

ex 0305 59 80 

67 

 

al 31 dicembre 

 

 

ex 0305 69 80 

67 

 

2005 e per 

 

 

 

 

 

ciascun anno 

 

 

 

 

 

successivo: 

 

 

 

 

 

650 tonnellate 

 

09.1585  

1604 13 11 

 

Preparazioni e conserve di sardine 

dal 1° gennaio  

6% 

 

1604 13 19 

 

 

al 31 dicembre 

 

 

 

 

 

2004: 

 

 

ex 1604 20 50 

10, 19 

 

180 tonnellate 

 

09.1586  

1604 16 00 

 

Preparazioni e conserve di acciughe  

dal 1° gennaio  

Esenzione 

 

1604 20 40 

 

 

al 31 dicembre 

 

 

 

 

 

2004: 

 

 

 

 

 

40 tonnellate + aumento di 6,66 tonnellate 

 

 

 

 

 

dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 

 

09.1587  

1604  

 

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce  

dal 1° maggio al 31 dicembre 2004:  

Esenzione 

 

 

 

 

860 tonnellate 

 

 

 

 

 

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 e per ciascun anno successivo:  

 

 

 

 

 

1.550 tonnellate 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] A decorrere dal 1° gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 15, 17 e 28 saranno sostituite con la suddivisione 22.

 

 


[1] Allegato modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 607/2003 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2088/2004.