Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 11/01/2002 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. La "Direction générale des pêches et de l’aquaculture (DGPA)" del "Ministère des eaux et forêts, de la pêche, du reboisement chargé de l’environnement et de la protection de la nature" è [...] |
Art. 2. I prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Gabon devono rispondere alle seguenti condizioni |
Art. 3. 1. Il certificato di cui all’art. 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo |
Art. 4. La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 12.3.24 - Decisione 11 gennaio 2002, n. 26.
Decisione n. 2002/26/CE del della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica gabonese.
(G.U.C.E. 15 gennaio 2002, n. L 11).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dalla direttiva n. 97/79/CE, in particolare l’art. 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Un’ispezione per conto della Commissione è stata condotta nella Repubblica gabonese per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
(2) Le disposizioni della legislazione gabonese in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della
(3) In particolare, la "Direction générale des pêches et de l’aquaculture (DGPA)" del "Ministère des eaux et forêts, de la pêche, du reboisement chargé de l’environnement et de la protection de la nature" è in grado di vigilare sull’effettiva osservanza della normativa vigente.
(4) E’ opportuno stabilire norme dettagliate relative alla certificazione sanitaria che, ai sensi della
(5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve indicare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.
(6) Conformemente all’art. 11, paragrafo 4, lettera c), della
(7) La DGPA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell’allegato alla
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
La "Direction générale des pêches et de l’aquaculture (DGPA)" del "Ministère des eaux et forêts, de la pêche, du reboisement chargé de l’environnement et de la protection de la nature" è l’autorità competente in Gabon per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della
I prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Gabon devono rispondere alle seguenti condizioni:
1) ciascuna partita dev’essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all’allegato A;
2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell’elenco di cui all’allegato B;
3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "GABON" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
1. Il certificato di cui all’art. 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGPA, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.
La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO A
Certificato sanitario relativo ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Gabon destinati alla Comunità europea, ad esclusione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini in qualsiasi forma
(Omissis).
ALLEGATO B
Elenco degli stabilimenti e delle navi
N. di riconoscimento/ registrazione |
Nome |
Città Regione |
Data limite di riconoscimento |
Categoria |
011 |
Guoji 801 (Sigapeche) |
|
|
ZV |
012 |
Ontre IV (Gabo Peche) |
|
|
ZV |
014 |
Figuereo XVII (Astipeche Gabon) |
|
|
ZV |
015 |
Rosa Madre (Gabo Peche) |
|
|
ZV |
016 |
Figuereo X (Astipeche Gabon) |
|
|
ZV |
018 |
Pesconuba (Gabo peche) |
|
|
ZV |
019 |
Figuereo XIV (Astipeche Gabon) |
|
|
ZV |
081 |
Amerger I (Amerger Gabon) |
|
|
ZV |
082 |
Amerger III (Amerger Gabon) |
|
|
ZV |
083 |
Amerger VII (Amerger Gabon) |
|
|
ZV |
084 |
Amerger IX (Amerger Gabon) |
|
|
ZV |
085 |
Renovation II (Amerger Gabon) |
|
|
ZV |
086 |
Renovation V (Amerger Gabon) |
|
|
ZV |
087 |
Renovation VI (Amerger Gabon) |
|
|
ZV |
088 |
Amerger VIII (Amerger Gabon) |
|
|
ZV |
089 |
Renovation IV (Amerger Gabon) |
|
|
ZV |
0115 |
Delfin (Afripesca) |
|
|
ZV |
0121 |
Figuereo XVI (Astipeche Gabon) |
|
|
ZV |
0122 |
Eugenie Charles (Oceane) |
|
|
ZV |
0123 |
Le Groisillon (Oceane) |
|
|
ZV |
1537/B |
Amerger Gabon |
|
|
PP |
3259/B |
Sigapeche |
|
|
PP |
3434/B |
Oceane |
|
|
PP |
Legenda:
P.P.: Processing plant (stabilimento di trasformazione).
ZV: Freezer vessel (nave congelatrice).