§ 12.3.23 - Decisione 11 gennaio 2002, n. 25.
Decisione n. n. 2002/25/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:11/01/2002
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Il "Veterinary Directorate (VD)" del "Ministry of Agriculture and Forestry" è l’autorità competente in Croazia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e [...]
Art. 2.      I prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Croazia devono rispondere alle seguenti condizioni
Art. 3.      1. Il certificato di cui all’art. 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo
Art. 4.      La presente decisione n. si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 12.3.23 - Decisione 11 gennaio 2002, n. 25.

Decisione n. n. 2002/25/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica della Croazia.

(G.U.C.E. 15 gennaio 2002, n. L 11).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dalla direttiva n. 97/79/CE, in particolare l’art. 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Un’ispezione per conto della Commissione è stata condotta nella Repubblica della Croazia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

     (2) Le disposizioni della legislazione croata in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva n. 91/493/CEE.

     (3) In particolare, il "Veterinary Directorate (VD)" del "Ministry of Agriculture and Forestry" è in grado di vigilare sull’effettiva osservanza della normativa vigente.

     (4) E’ opportuno stabilire norme dettagliate relative alla certificazione sanitaria che, ai sensi della direttiva n. 91/493/CEE, deve accompagnare le partite di prodotti della pesca importati dalla Croazia nella Comunità. In particolare, tali norme devono comprendere la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo dev’essere redatto e le qualifiche del firmatario.

     (5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve indicare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

     (6) Conformemente all’art. 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva n. 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva n. 92/48/CEE del Consiglio, allegato II, punti 1-7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del VD alla Commissione. Il VD è pertanto tenuto ad accertare l’osservanza delle disposizioni a tale scopo previste dalla direttiva n. 91/493/CEE.

     (7) Il VD ha fornito garanzie ufficiali riguardo all’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell’allegato alla direttiva n. 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione n. sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Il "Veterinary Directorate (VD)" del "Ministry of Agriculture and Forestry" è l’autorità competente in Croazia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva n. 91/493/CEE.

 

     Art. 2.

     I prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Croazia devono rispondere alle seguenti condizioni:

     1) ciascuna partita dev’essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all’allegato A;

     2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell’elenco di cui all’allegato B;

     3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "CROAZIA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

     Art. 3.

     1. Il certificato di cui all’art. 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

     2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VD, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

     Art. 4.

     La presente decisione n. si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO A

Certificato sanitario relativo ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Croazia destinati alla Comunità europea, ad esclusione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini in qualsiasi forma

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO B

Elenco degli stabilimenti e delle navi

 

N. di riconoscimento/registrazione

Nome Città Regione

Data limite di riconoscimento

Categoria

 

3

Marinada, Ltd

SLATINA

 

PP

6

Mardesic, Ltd

SALI

PP

 

9

Graso Ltd

PULA

PP

 

13

Adria, Ltd

ZADAR

PP

 

14

Marituna Ltd

ZADAR

PP

 

16

Cenmar, Ltd

ZADAR

PP

 

17

S.M.S., Ltd

SPLIT

PP

 

24

Intercommerce, Ltd

UMAG

PP

 

28

Marikultura Porto Budava, Ltd

PULA

PP

 

31

Marimirna, Ltd

ROVINJ

PP

 

32

Adria-Simuni, Ltd

RIJEKA

PP

 

42

F.M.R., Ltd

ZADAR

PP

 

47

Sinje More, Ltd

TRIBUNJ

PP

 

53

SIC Ltd

POREC

PP

 

58

Lubin, Ltd

ZAGREB

PP

 

62

Adria Octopus, Ltd

BIOGRAD

PP

 

86

Stefanutti, Ltd

PAZIN

PP

 

87

EL.NI.RO., Ltd

ROVINJ

PP

 

92

Ugor, Ltd

RIJEKA

PP

 

101

S.T.I. Zeba, Ltd

UMAG

PP

 

102

Sangulin, Ltd

BIOGRAD

PP

 

107

Pinazela Ltd

SPLIT

PP

 

129

Slamka, Ltd

ZADAR

PP

 

130

San Zak, Ltd

SVETI FILIP JAKOV

PP

 

133

Conex, Ltd

SOLIN

PP

 

134

Palinurus, Ltd

SPLIT

PP

 

136

Marikomerc, Ltd

ZADAR

PP

 

140

Azzurra, Ltd

ROVINJ

PP

 

170

Sardina, Ltd

POSTIRE

PP

 

172

Neptun, Ltd

KOMIZA

PP

 

178

Jadranka, Ltd

VELA LUKA

PP

 

187

Mirna, Ltd

ROVINJ

PP

 

210

Interfish, Ltd

MEDULIN

PP

 

401

Marina Vinici, Ltd

MURTER

PP

 

402

Medikomerc, Ltd

POREC

PP

 

432

Felicita, Ltd

ZAKLOPATICA

PP

 

453

Z, Ltd

HVAR

PP

 

500

Tonia, Ltd

POREC

PP

 

550

Peter Pan Tours, Ltd

VOLOSKO

PP

 

561

Bingo Trade Ltd

OSIJEK

PP

 

677

Irida, Ltd

DARUVAR

PP

 

757

Ittimurter, Ltd

MURTER

PP

 

758

Kali Tuna, Ltd

ZADAR

PP

 

766

Ancora Commerce, Ltd

SPLIT

PP

 

806

S.I.C., Ltd

VABRIGA

PP

 

824

Krajani Ltd

MALINSKA

PP

 

903

RO-Trade, Ltd

KRK

PP

 

1168

Branko I Edi Ltd

MURTER

PP

 

1176

Palma Ltd

VELI LOSINJ

PP

 

1200

T.O. Rak

VISKOVO

PP

 

1255

Pape & Sons Ltd

BENKOVAC

PP

 

1274

Badioli-Maksan Ltd

PAKOSTANE

PP

 

1335

Ribarska zadruga Komiza

KOMIZA

PP

 

1402

Zabika Ltd

NOVI VINODOLSKI

PP

 

B 001

Marinero I (Meduza d.o.o.)

SPLIT

ZV

 

B 002

Marinero II (Prosperity d.o.o.)

SPLIT

ZV

 

B 003

Nikolas (Frank & sons d.o.o.)

SIBENIK

ZV

 

 

 

Legenda:

P.P.: Processing Plant (Stabilimento di trasformazione)

Z.V.: Nave congelatrice (Freezer Vessel)