Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 24/03/2009 |
Numero: | 257 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I, parte III.14, del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dal testo dell’allegato del presente regolamento |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 12.2.659 - Regolamento 24 marzo 2009, n. 257.
Regolamento (CE) n. 257/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 con riguardo alla scheda di informazioni supplementari per la notifica di aiuti al settore della pesca e dell’acquacoltura
(G.U.U.E. 27 marzo 2009, n. L 81)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) A seguito dell’adozione da parte della Commissione dei nuovi orientamenti comunitari per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura [2], è opportuno sostituire la scheda di informazioni supplementari contenuta nell’allegato I, parte III.14, del
(2) Il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I, parte III.14, del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
[2] GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.
[3] GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
(Omissis)