Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 08/12/2003 |
Numero: | 2192 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 12.2.368 – Regolamento 8 dicembre 2003, n. 2192.
Regolamento (CE) n. 2192/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
(G.U.U.E. 17 dicembre 2003, n. L 328).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Nell'ottobre 2003 la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBDFC) ha adottato una raccomandazione volta all'accrescimento del totale ammissibile di catture (TAC) per le aringhe nell'unità di gestione 3 per il 2003 da 60 000 tonnellate a 66 000 tonnellate.
(3) Tenuto conto di un nuovo parere scientifico del CIEM, i TAC per la rana pescatrice nella sotto zona CIEM VII e nelle divisioni VIII a, b, d ed e dovrebbero essere fissati per tutto il 2003 rispettivamente a 17 138 tonnellate e a 3 862 tonnellate.
(4) Data l'urgenza della materia, è imperativo derogare al periodo di sei settimane di cui al paragrafo I, punto 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.
(5) Il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati I A e I D del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
(Omissis)