§ 12.2.368 – Regolamento 8 dicembre 2003, n. 2192.
Regolamento (CE) n. 2192/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce le possibilità di pesca e le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:08/12/2003
Numero:2192


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.2.368 – Regolamento 8 dicembre 2003, n. 2192.

Regolamento (CE) n. 2192/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(G.U.U.E. 17 dicembre 2003, n. L 328).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

     (2) Nell'ottobre 2003 la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBDFC) ha adottato una raccomandazione volta all'accrescimento del totale ammissibile di catture (TAC) per le aringhe nell'unità di gestione 3 per il 2003 da 60 000 tonnellate a 66 000 tonnellate.

     (3) Tenuto conto di un nuovo parere scientifico del CIEM, i TAC per la rana pescatrice nella sotto zona CIEM VII e nelle divisioni VIII a, b, d ed e dovrebbero essere fissati per tutto il 2003 rispettivamente a 17 138 tonnellate e a 3 862 tonnellate.

     (4) Data l'urgenza della materia, è imperativo derogare al periodo di sei settimane di cui al paragrafo I, punto 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

     (5) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I A e I D del regolamento (CE) n. 2341/2002 sono modificati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     ALLEGATO

     (Omissis)