Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 18/06/2003 |
Numero: | 1091 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 12.2.366 - Regolamento 18 giugno 2003, n. 1091.
Regolamento (CE) n. 1091/2003 del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
(G.U.U.E. 26 giugno 2003, n. L 157).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Le possibilità di pesca di capelin per la Comunità nelle acque della Groenlandia sono definite dal quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro. La Comunità riceve il 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin decisa in giugno, a disposizione di tutti gli Stati membri. Affinché la campagna di pesca estiva possa cominciare in anticipo rispetto agli anni precedenti, la Commissione dovrebbe essere abilitata a pronunciarsi in merito.
(3) Conformemente alla procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia, la Comunità ha proceduto a consultazioni con questo paese. Le delegazioni hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di assegnare alla Norvegia una quota di 40 000 tonnellate di cicerello nelle acque comunitarie, mentre quote di 2 500 tonnellate di eglefino e 1 500 tonnellate di passera nel Mare del Nord sono trasferite dalla Norvegia alla Comunità. È stato inoltre convenuto di raccomandare che la Comunità abbia accesso alla pesca di 48 493 tonnellate di aringa atlantico-scandinava nelle acque norvegesi a nord di 62° N e che la Norvegia possa pescare 48 493 tonnellate di aringa atlantico-scandinava nelle acque comunitarie a nord di 62° N. È stato convenuto anche che il contingente della Comunità nell'ambito della quota comune del contingente NEAFC per gli sgombri pescati nelle acque internazionali sia di 7 520 tonnellate. Occorre adottare le misure necessarie affinché la legislazione comunitaria dia attuazione ai risultati delle consultazioni.
(4) Nel verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia, del 20 dicembre 2002, è stato convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di concedere alla Comunità europea di pescare come cicerello 40 000 tonnellate di busbana norvegese nella zona IV (acque norvegesi).
(5) Conformemente alla procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dell'altro, la Comunità ha proceduto a consultazioni con il governo locale delle isole Færøer. Le delegazioni hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità che le parti possano pescare 6 022 tonnellate di aringa atlantico-scandinava nelle acque dell'altra parte a nord di 62° N. Occorre adottare le misure necessarie affinché la legislazione comunitaria dia attuazione ai risultati delle consultazioni.
(6) Nell'attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di melù, è opportuno che la Comunità fissi un contingente di 250 000 tonnellate, a disposizione di tutti gli Stati membri, nelle divisioni CIEM I, II, V, VI, VII, XII e XIV (acque internazionali).
(7) Nel gennaio 2003, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato per la Comunità un TAC di 13 000 tonnellate per il gamberello boreale nella divisione NAFO 3L. Questa misura dovrebbe pertanto essere applicata dalla Comunità.
(8) A seguito delle misure d'urgenza prese dalla Comunità riguardo alla chiusura della pesca del merluzzo con reti da traino per tutti i pescherecci comunitari nelle acque del Mar Baltico dal 15 aprile al 31 maggio 2003, l'Estonia ha chiesto di consentirle la pesca con reti da traino nelle acque comunitarie dal 1° settembre al 15 ottobre di quest'anno. Il Consiglio ritiene opportuno apportare le necessarie modifiche all'allegato VI, parte II, del
(9) Per motivi eccezionali, la Lituania ha chiesto alla CE la restituzione di 800 tonnellate della quota di aringhe che la Lituania aveva autorizzato la CE a pescare nelle sue acque nel 2003, riducendo così la quota comunitaria corrispondente. In cambio, le autorità della Lituania si sono impegnate ad offrire alla Comunità 800 tonnellate di aringhe delle sue acque da imputare al contingente nazionale lituano, che sarà fissato dall'IBSFC per il 2004. Il Consiglio ritiene opportuno apportare le necessarie modifiche all'allegato IA del
(10) Il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nella zona V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin, non appena quest'ultimo è adottato. Dopo il trasferimento di 30 000 tonnellate all'Islanda, di 10 000 tonnellate alle isole Færøer e di 6 700 tonnellate alla Norvegia, il quantitativo restante sarà a disposizione di tutti gli Stati membri.»
2) L'allegato IA è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
3) L'allegato IB è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.
4) L'allegato IC è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento.
5) L'allegato ID è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.
6) L'allegato IE è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento.
7) L'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato VI del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
Nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 2341/02, le voci concernenti le specie di aringa nella zona IIId (acque lituane) sono sostituite dalle seguenti:
«Specie: |
Aringa Clupea harengus |
Zona: IIId (acque lituane) |
Danimarca |
477 |
(1) Disponibile per Danimarca, Germania, Finlandia e Svezia nel limite delle rispettive quote per IIIbcd (acque CE). (2) Di cui 500 tonnellate debbono essere dedotte dalla quota comunitaria del TAC per IIIbcd (acque CE).» |
Germania |
358 |
|
Svezia |
165 |
|
|
500 (1) |
|
CE |
1 500 (2) |
|
TAC |
143 349 |
ALLEGATO II
Nell'allegato IB del
(Omissis)
ALLEGATO III
Nell'allegato IC del
(Omissis)
ALLEGATO IV
Nell'allegato ID del
(Omissis)
ALLEGATO V
Nell'allegato IE del
(Omissis)
ALLEGATO VI
Nell'allegato VI, la parte I e la parte II sono sostituite dal testo seguente:
«PARTE I
LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI
PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI
CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI
Zona di pesca |
Attività di pesca |
Numero di licenze |
Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento |
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen |
Aringa, a nord di 62°00' N |
75 |
55 |
Acque estoni |
Merluzzo bianco, salmone e spratto |
250 |
70 |
Acque delle isole Færøer |
Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer |
26 |
13 |
|
Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e ad est di 6o30' O |
8 |
4 |
|
Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, i pescherecci in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00'N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. |
70 |
26 |
|
Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e ad ovest di 9o00' O, nella zona tra 7o00' O e 9o00' O a sud di 60°30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7o00' O e 60°00' N, 6o00' O. |
70 |
20 |
|
Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco. |
70 |
22 |
|
Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”. |
34 |
20 |
|
Pesca con il palangaro |
10 |
6 |
|
Pesca dello sgombro |
12 |
12 |
|
Pesca dell'aringa a nord di 62°N |
21 |
21 |
Islanda |
Tutte le attività di pesca |
18 |
5 |
Acque lettoni |
Pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto |
130 |
38 |
|
Pesca del salmone |
40 |
15 |
Acque lituane |
Tutte le attività di pesca |
300 |
60 |
Acque polacche |
Tutte le attività di pesca. Sono autorizzate solamente imbarcazioni con potenza motrice pari o inferiore a 750 kW. |
|
|
Acque della Federazione russa |
Tutte le attività di pesca |
pm |
pm |
|
Pesca del merluzzo bianco |
pm |
pm |
|
Pesca dello spratto |
pm |
pm |
PARTE II
LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI
PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE COMUNITARIE
Stato di bandiera |
Attività di pesca |
Numero di licenze |
Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento |
Norvegia |
Aringa, a nord di 62°00' N |
18 |
18 |
Estonia |
Aringa, salmone, spratto |
106 |
63 |
|
Merluzzo |
30 |
15 (1) |
Isole Færøer |
Sgombro, VIa (a nord di 56o30' N), VIIe,f,h; sugarello, IV, VIa (a nord di 56o 30' N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56o 30' N) |
14 |
14 |
|
Aringa a nord di 62°00' N |
21 |
21 |
|
Aringa, IIIa |
4 |
4 |
|
Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, Via (a nord di 56o 30' N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù) |
15 |
15 |
|
Molva e brosmio (2) |
20 |
10 |
|
Melù, VIa (a nord di 56o 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O) |
20 |
20 |
|
Molva azzurra |
16 |
16 |
|
Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS) |
3 |
3 |
Lettonia |
Merluzzo bianco, aringa, spratto, IIId |
90 |
45 (3) |
|
Salmone, IIId |
4 |
2 |
Lituania |
Merluzzo bianco, aringa, spratto, salmone, IIId |
70 |
40 (4) |
|
Aringa, spratto, IIId (navi frigorifere e da trasporto) |
5 |
4 |
Polonia |
Pesca dell'aringa. Sono autorizzate solamente imbarcazioni con potenza motrice pari o inferiore a 750 kW. |
60 |
25 |
Federazione Russa |
Aringa, IIId (acque della Svezia) |
pm |
pm |
|
Aringa, IIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca) |
pm |
pm |
Barbados |
Mazzancolle (5) (acque della Guiana francese) |
5 |
pm (6) |
|
Lutiani (7) (acque della Guiana francese) |
5 |
pm |
Guiana |
Mazzancolle (5) (acque della Guiana francese) |
pm |
pm (6) |
Suriname |
Mazzancolle (5) (acque della Guiana francese) |
5 |
pm (8) |
Trinidad e Tobago |
Mazzancolle (5) (acque della Guiana francese) |
8 |
pm (9) |
Giappone |
Tonno (10) (acque della Guiana francese) |
pm |
|
Corea |
Tonno (10) (acque della Guiana francese) |
pm |
pm (9) |
Venezuela |
Lutiani (7) (acque della Guiana francese) |
41 |
pm |
|
Squali (7) (acque della Guiana francese) |
4 |
pm |
(1) Di cui 6 imbarcazioni da pesca con reti da imbrocco e, in aggiunta, 9 imbarcazioni da pesca con reti da traino dal 1° settembre al 15 ottobre.
(2) Le autorità delle isole Færøer inviano il relativo elenco prima del 25 di ogni mese.
(3) Di cui, in qualunque momento, 32 imbarcazioni con reti da imbrocco.
(4) Di cui, 10 battelli che in un dato periodo, pescano il merluzzo con reti da imbrocco.
(5) Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.
(6) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.
(7) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.
Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza.
Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.
(8) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.
(9) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.
(10) Da catturarsi esclusivamente con palangari.»