§ 12.2.296 - Regolamento 4 aprile 2001, n. 724.
Regolamento (CE) n. 724/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:04/04/2001
Numero:724


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.296 - Regolamento 4 aprile 2001, n. 724.

Regolamento (CE) n. 724/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

(G.U.C.E. 12 aprile 2001, n. L 102)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Per garantire un'efficace esecuzione delle varie attività di pesca e la conservazione delle risorse ittiche, è opportuno chiarire o rettificare talune condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 850/98.

     (2) Occorrerebbe modificare in conformità il regolamento (CE) n. 850/98,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

     1) All'articolo 4, il paragrafo 4, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

     "b) Per ogni viaggio nel quale sono impiegate soltanto reti con maglie di un'unica forcella di dimensioni, gli sbarchi sono vietati qualora le catture effettuate in ciascuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V, e tenute a bordo, non soddisfino le relative condizioni di cui al pertinente allegato.";

     2) all'articolo 5, il paragrafo 5 è abrogato;

     3) all'articolo 6, il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

     "1. a) È vietato tenere a bordo o utilizzare reti a strascico, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi più di 100 maglie su qualunque circonferenza del sacco stricto sensu, escluse le giunture e le ralinghe laterali. Questa disposizione si applica alle reti a strascico, alle sciabiche danesi o agli attrezzi da traino analoghi con maglie di dimensioni comprese nella forcella da 90 a 119 millimetri.";

     4) all'articolo 7:

     a) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

     "4. Nonostante il paragrafo 1, lettera a), le reti a strascico, le sciabiche danesi o gli attrezzi trainati analoghi con maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 millimetri devono essere muniti di un pannello a maglia quadrata con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 millimetri.";

     b) il testo seguente è aggiunto alla fine del paragrafo 5:

     "o di una porta di uscita il cui impiego è stabilito secondo le condizioni fissate all'articolo 46.";

     5) l'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

     "Art. 10.

     Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano alle draghe. Tuttavia, durante un viaggio in cui si trasportano draghe a bordo è vietato:

     a) trasbordare organismi marini e

     b) conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, a meno che almeno il 95% in peso degli stessi non consista in molluschi bivalvi.";

     6) all'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

     "4. a) Per le catture di granchi di mare effettuate con nasse, un massimo dell'1% in peso delle catture totali di granchi di mare o di parti degli stessi tenuti a bordo durante un viaggio o sbarcati al termine di esso può consistere in chele di granchio staccate.

     b) Per le catture di granchi di mare effettuate con attrezzi diversi dalle nasse, un massimo di 75 kg di chele di granchio staccate può essere tenuto a bordo in un qualsiasi momento del viaggio o essere sbarcato al termine di questo.";

     7) all'articolo 22, paragrafo 3, l'ultimo comma è abrogato;

     8) all'articolo 28:

     a) il paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

     "a) dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo, nella zona geografica limitata da una linea che unisce le coordinate seguenti:

     - 43° 46,5' latitudine nord e 7° 54,4' longitudine ovest,

     - 44° 01,5' latitudine nord e 7° 54,4' longitudine ovest,

     - 44° 01,5' latitudine nord e 7° 54,4' longitudine ovest,

     - 44° 01,5' latitudine nord e 7° 54,4' longitudine ovest,

     - 43° 10' latitudine nord e 9° 12' longitudine ovest";

     b) il paragrafo 1, lettera b) è abrogato;

     9) il titolo dell'articolo 29 è sostituito da: "Condizioni applicabili nelle principali zone di ripopolamento della passera";

     10) l'allegato VI è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

     11) nell'allegato X:

     a) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

     "1. Combinazione di dimensioni delle maglie: 16-31 mm ≥ 100 mm.

     Le catture tenute a bordo consistono per almeno il 20% di un miscuglio di gamberetti (Pandalus montagui, Crangon spp. e Palaemon spp.).";

     b) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

     "4. Combinazione di dimensioni delle maglie: 80-99 mm ≥ 100 mm.

     Le catture tenute a bordo consistono per almeno il 45% di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 80 e 99 mm.";

     12) nell'allegato XII:

     - la taglia minima della passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle regioni da 1 a 5, tranne Skagerrak e Kattegat, è di 27 cm,

     - va inserita la nota in calce seguente relativa alla taglia minima di 15 cm per i suri (Trachurus spp.) nelle regioni da 1 a 5, tranne Skagerrak e Kattegat:

     "Non si applica alcuna taglia minima al suro (Trachurus picturatus) catturato nelle acque contigue alle isole Azzorre e poste sotto la sovranità o la giurisdizione del Portogallo",

     - la voce "Spisola (Spisula solidissima)" è sostituita da "Spisola (Spisula solida)",

     - la taglia minima dell'aragosta (Palinurus spp.) nelle regioni da 1 a 5, tranne Skagerrak e Kattegat, è di 95 mm,

     - per la specie "granchio di mare (Cancer pagurus)", l'indicazione "Divisioni CIEM IV b, c a sud di 56° nord: 115 mm" è sostituita da "Divisioni CIEM IV b, c a sud di 56° nord: 130 mm, eccetto la zona così limitata: punto sulla costa dell'Inghilterra situato a 53° 28' 22" di latitudine nord, 0° 09'24" di longitudine est, retta da lì tracciata fino a 53° 28' 22" di latitudine nord, 0° 22' 24" di longitudine est, limite delle 6 miglia del Regno Unito e retta tracciata dal punto a 51° 54' 06" di latitudine nord, 1° 30' 30" di longitudine est fino al punto sulla costa dell'Inghilterra situato a 51° 55' 48" di latitudine nord, 1° 17' 00" di longitudine est, dove la taglia minima di sbarco è di 115 mm";

     13) nell'allegato XIII:

     - al punto 3, sono soppressi i termini "o dell'aragosta",

     - è aggiunto un nuovo punto:

     "8. La taglia dell'aragosta è misurata, come indicato nella figura 7, quale lunghezza massima del carapace dalla punta del rostro fino al punto mediano del margine posteriore del carapace.",

     - la figura riportata nell'allegato II del presente regolamento è inserita come figura 7.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO I

     "ALLEGATO VI

     ATTREZZI FISSI: Regioni 1 e 2

     (Omissis)"

 

     ALLEGATO II

     (Omissis)