§ 12.2.229 - Regolamento 16 luglio 2001, n. 1456.
Regolamento (CE) n. 1456/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:16/07/2001
Numero:1456


Sommario
Art. 1.      L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2549/2000 è sostituito dal seguente testo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.229 - Regolamento 16 luglio 2001, n. 1456.

Regolamento (CE) n. 1456/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa).

(G.U.C.E. 18 luglio 2001, n. L 194).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2549/2000 sono destinate a garantire un grado di selettività degli attrezzi da pesca impiegati nel mare d'Irlanda che consenta di ridurre a pochi esemplari il numero di individui giovani catturati.

     (2) A norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, è proibito usare reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti interamente o in parte di pezze di rete a filo accoppiato e reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti da filo avente uno spessore superiore a 6 mm.

     (3) Tuttavia, recenti pareri scientifici confermano l'opinione dei pescatori, secondo cui un sacco e/o un avansacco costituiti da filo binato di spessore non superiore a 4 mm sono tecnicamente equivalenti a un sacco e/o un avansacco quali attualmente definiti.

     (4) È importante dunque che alcuni pescatori possano impiegare sacchi a filo binato.

     (5) Poiché l'articolo 3 del suddetto regolamento si riferisce a condizioni che erano valide soltanto nel 2000, è necessario sostituirlo con un testo che contenga le modifiche opportune.

     (6) Il regolamento (CE) n. 2549/2000 va quindi modificato di conseguenza,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2549/2000 è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.