§ 12.2.117 - Regolamento 8 giugno 2000, n. 1298.
Regolamento (CE) n. 1298/2000 del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:08/06/2000
Numero:1298


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.117 - Regolamento 8 giugno 2000, n. 1298.

Regolamento (CE) n. 1298/2000 del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.

(G.U.C.E. 22 giugno 2000, n. L 148).

 

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

     1) [1];

     2) [2];

     3) [3].

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Sostituisce il paragrafo 2, art. 25 del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[2] Inserisce l'art. 29 bis nel regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.

[3] Sostituisce il paragrafo 1, art. 46 del regolamento (CE) 30 marzo 1998, n. 850.