Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 17/04/2000 |
Numero: | 812 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue: |
Art. 2. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 12.2.113 - Regolamento 17 aprile 2000, n. 812.
Regolamento (CE) n. 812/2000 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.
(G.U.C.E. 20 aprile 2000, n. L 100).
Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:
1) [1];
2) [2].
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Sostituisce il paragrafo 1, art. 3 bis del regolamento (CE) n. 1626/94.
[2] Modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1626/94.
[3] Modifica l'allegato XII del