§ 12.2.112 - Regolamento 27 marzo 2000, n. 657.
Regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:27/03/2000
Numero:657


Sommario
Art. 1.      Alle condizioni previste dall'allegato, la Commissione sostiene le spese concernenti
Art. 2.      La Commissione può procedere a tutte le verifiche che essa ritenga necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e l'esecuzione dei compiti che il presente regolamento assegna alle [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 12.2.112 - Regolamento 27 marzo 2000, n. 657. [1]

Regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca.

(G.U.C.E. 31 marzo 2000, n. L 080).

 

Art. 1.

     Alle condizioni previste dall'allegato, la Commissione sostiene le spese concernenti:

     - le riunioni organizzate dalle organizzazioni professionali europee per preparare le riunioni del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura;

     - il chiarimento degli obiettivi e delle misure relative alla politica comune della pesca, segnatamente le proposte della Commissione, e la diffusione delle informazioni pertinenti in materia presso il settore della pesca e gli ambienti interessati, mantenendo regolari contatti con le organizzazioni e i gruppi in questione.

Possono essere finanziate anche riunioni di esperti organizzate dalla Commissione a sostegno delle azioni di cui al primo comma, secondo trattino.

 

     Art. 2.

     La Commissione può procedere a tutte le verifiche che essa ritenga necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e l'esecuzione dei compiti che il presente regolamento assegna alle organizzazioni professionali europee, le quali prestano la loro collaborazione ai rappresentanti a tal fine designati dalla Commissione.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

Spese di organizzazione sostenute dalle organizzazioni professionali europee per le

riunioni preparatorie delle riunioni del comitato consultivo della pesca e dell'acquacoltura (CCPA)

 

     Sono sovvenzionabili le spese di viaggio e di alloggio sostenute dai membri delle organizzazioni professionali europee che devono spostarsi per preparare le riunioni del CCPA.

     Non sono sovvenzionabili le spese per riunioni delle organizzazioni professionali europee tenute ad altri fini o spese diverse da quelle di cui al primo comma.

     Ogni anno, in funzione delle risorse finanziarie disponibili e in proporzione al numero degli aventi diritto in seno alla plenaria del CCPA, a ciascuna organizzazione professionale facente parte della plenaria è attribuito, attraverso una convenzione annuale di finanziamento con la Commissione, un diritto di prelievo.

     Sulla base di tale diritto di prelievo e del costo medio della trasferta di un operatore professionale (circa 750 EUR nel 1998), viene determinato il numero di trasferte di cui un'organizzazione può assumersi i costi per la preparazione delle riunioni, previa detrazione di una somma pari al massimo al 20 % dell'importo del diritto di prelievo, che verrà trattenuta forfettariamente dall'organizzazione a titolo di compensazione dei costi logistici e amministrativi connessi all'organizzazione di tali riunioni preparatorie.

 

     Comunicazione con l'insieme degli ambienti interessati

     Essa include le seguenti azioni, che verranno intraprese dalla Commissione:

     - produzione e diffusione di materiale documentario che risponda alle esigenze specifiche dei diversi ambienti interessati (documentazione scritta, audiovisiva, elettronica), basata in particolare su indagini effettuate presso tali ambienti;

     - realizzazione di un accesso molto ampio ai dati e agli elementi esplicativi, in particolare per quanto riguarda le proposte della Commissione, attraverso lo sviluppo del sito su Internet e la realizzazione di una pubblicazione periodica, nonché di seminari di informazione/formazione destinati ai creatori di opinione.

     Le azioni di cui al primo e secondo trattino saranno realizzate da contraenti esterni selezionati mediante gare di appalto.

 


[1] Abrogato dall'art. 32 del regolamento (CE) n. 861/2006, con effetto dal 1° gennaio 2007.