Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 24/06/1999 |
Numero: | 1459 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 12.2.96 - Regolamento 24 giugno 1999, n. 1459.
Regolamento (CE) n. 1459/1999 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.
(G.U.C.E. 3 luglio 1999, n. L 168).
Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:
1) [1];
2) [2];
3) [3];
4) [4].
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Sostituisce l'art. 4 del
[2] Sostituisce l'art. 15 del
[3] Sostituisce l'allegato X del
[4] Sostituisce l'allegato XI del