§ 12.2.86 - Regolamento 29 giugno 1998, n. 1434.
Regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:29/06/1998
Numero:1434


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime
Art. 2.      1. Le aringhe catturate
Art. 3.      1. È vietato sbarcare, per fini diversi dal consumo umano diretto, catture di aringhe effettuate
Art. 4.      Entro il 31 dicembre 2002 il Consiglio decide, in base a una relazione e a una proposta della Commissione, eventuali adeguamenti del presente regolamento
Art. 5      Il regolamento (CEE) n. 2115/77 è abrogato
Art. 6      Il presente regolamento entra in vigore settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 12.2.86 - Regolamento 29 giugno 1998, n. 1434.

Regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto.

(G.U.C.E. 7 luglio 1998, n. L 191).

 

Art. 1.

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:

     Regione 1

     Le acque che si trovano a nord e ad ovest di una linea che parte da un punto situato a 48° latitudine nord e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a 60° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest, ancora a nord fino a 60° 30' latitudine nord e poi ad est fino a 4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e ancora ad est fino alla costa norvegese.

     Regione 2

     Le acque situate a nord di 48° latitudine nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni CIEM III b, III c e III d.

     Regione 3

     Le acque corrispondenti alle sottozone CIEM VIII e IX.

     [2. Le divisioni CIEM III b, III c e III d sono ripartite in undici sottodivisioni numerate da 22 a 32, la cui descrizione figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 88/98.] [1]

 

     Art. 2.

     1. Le aringhe catturate:

     - nelle regioni 1 e 2 con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm o

     - nella regione 3 con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 40 mm

non possono essere tenute a bordo salvo se:

     i) sono state catturate entro la sottozona CIEM IV; sono presenti mescolate ad altre specie; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 20% del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo, oppure

     ii) sono state catturate entro la divisione CIEM III a; sono presenti mescolate esclusivamente a spratti; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 10% del peso complessivo delle aringhe e degli spratti catturati con tali attrezzi e tenuti a bordo, oppure

     iii) sono state catturate entro la divisione CIEM III a; sono presenti mescolate ad altre specie compresi eventualmente spratti; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 5% del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo, oppure

     iv) sono state catturate al di fuori della sottozona CIEM IV o della divisione CIEM III a; sono presenti mescolate ad altre specie; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 10% del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo.

     [2. Le aringhe catturate da pescherecci comunitari nelle divisioni CIEM III b, o III c della divisione CIEM III d a ovest di 16° E con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm non possono essere tenute a bordo salvo se sono presenti mescolate ad altre specie, non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 20% del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo.] [2]

     [3. Le aringhe catturate da pescherecci comunitari:

     - a est di 16° E nelle sottodivisioni da 25 a 27 della divisione CIEM III d con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm oppure

     - nella sottodivisione 28 della divisione CIEM III d e nella parte della sottodivisione 29 della divisione CIEM III d situata a sud della latitudine 59° 30' N con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 28 mm, oppure

     - nelle sottodivisioni da 30 a 32 della divisione CIEM III d e nella parte della sottodivisione 29 della divisione CIEM III d situata a nord della latitudine 59° 30' N con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 16 mm

non possono essere tenute a bordo salvo se sono presenti mescolate ad altre specie, non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 45% del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo.] [3]

 

     Art. 3.

     1. È vietato sbarcare, per fini diversi dal consumo umano diretto, catture di aringhe effettuate:

     — nelle regioni 1 e 2 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 32 mm, oppure

     — nella regione 3 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 40 mm, oppure

     — nelle regioni 1, 2 o 3 con qualsivoglia attrezzo da pesca diverso dalle reti trainate,

     a meno che siano dapprima messe in vendita per consumo umano diretto senza trovare un acquirente. [4]

     2. Tuttavia, è permesso lo sbarco per fini diversi dal consumo umano diretto di aringhe catturate con qualsivoglia attrezzo da pesca alle condizioni di cui all’articolo 2. [5]

 

     Art. 4.

     Entro il 31 dicembre 2002 il Consiglio decide, in base a una relazione e a una proposta della Commissione, eventuali adeguamenti del presente regolamento.

 

     Art. 5

     Il regolamento (CEE) n. 2115/77 è abrogato.

 

     Art. 6

     Il presente regolamento entra in vigore settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 1999.

 


[1] Paragrafo abrogato dall’art. 30 del regolamento (CE) n. 2187/2005.

[2] Paragrafo abrogato dall’art. 30 del regolamento (CE) n. 2187/2005.

[3] Paragrafo abrogato dall’art. 30 del regolamento (CE) n. 2187/2005.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 30 del regolamento (CE) n. 2187/2005.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 30 del regolamento (CE) n. 2187/2005.