Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 29/06/1998 |
Numero: | 1434 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime |
Art. 2. 1. Le aringhe catturate |
Art. 3. 1. È vietato sbarcare, per fini diversi dal consumo umano diretto, catture di aringhe effettuate |
Art. 4. Entro il 31 dicembre 2002 il Consiglio decide, in base a una relazione e a una proposta della Commissione, eventuali adeguamenti del presente regolamento |
Art. 5 Il regolamento (CEE) n. 2115/77 è abrogato |
Art. 6 Il presente regolamento entra in vigore settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 12.2.86 - Regolamento 29 giugno 1998, n. 1434.
Regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto.
(G.U.C.E. 7 luglio 1998, n. L 191).
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:
Regione 1
Le acque che si trovano a nord e ad ovest di una linea che parte da un punto situato a 48° latitudine nord e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a 60° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest, ancora a nord fino a 60° 30' latitudine nord e poi ad est fino a 4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e ancora ad est fino alla costa norvegese.
Regione 2
Le acque situate a nord di 48° latitudine nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni CIEM III b, III c e III d.
Regione 3
Le acque corrispondenti alle sottozone CIEM VIII e IX.
[2. Le divisioni CIEM III b, III c e III d sono ripartite in undici sottodivisioni numerate da 22 a 32, la cui descrizione figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 88/98.] [1]
1. Le aringhe catturate:
- nelle regioni 1 e 2 con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm o
- nella regione 3 con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 40 mm
non possono essere tenute a bordo salvo se:
i) sono state catturate entro la sottozona CIEM IV; sono presenti mescolate ad altre specie; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 20% del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo, oppure
ii) sono state catturate entro la divisione CIEM III a; sono presenti mescolate esclusivamente a spratti; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 10% del peso complessivo delle aringhe e degli spratti catturati con tali attrezzi e tenuti a bordo, oppure
iii) sono state catturate entro la divisione CIEM III a; sono presenti mescolate ad altre specie compresi eventualmente spratti; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 5% del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo, oppure
iv) sono state catturate al di fuori della sottozona CIEM IV o della divisione CIEM III a; sono presenti mescolate ad altre specie; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 10% del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo.
[2. Le aringhe catturate da pescherecci comunitari nelle divisioni CIEM III b, o III c della divisione CIEM III d a ovest di 16° E con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm non possono essere tenute a bordo salvo se sono presenti mescolate ad altre specie, non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 20% del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo.] [2]
[3. Le aringhe catturate da pescherecci comunitari:
- a est di 16° E nelle sottodivisioni da 25 a 27 della divisione CIEM III d con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm oppure
- nella sottodivisione 28 della divisione CIEM III d e nella parte della sottodivisione 29 della divisione CIEM III d situata a sud della latitudine 59° 30' N con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 28 mm, oppure
- nelle sottodivisioni da 30 a 32 della divisione CIEM III d e nella parte della sottodivisione 29 della divisione CIEM III d situata a nord della latitudine 59° 30' N con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 16 mm
non possono essere tenute a bordo salvo se sono presenti mescolate ad altre specie, non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 45% del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo.] [3]
1. È vietato sbarcare, per fini diversi dal consumo umano diretto, catture di aringhe effettuate:
— nelle regioni 1 e 2 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 32 mm, oppure
— nella regione 3 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 40 mm, oppure
— nelle regioni 1, 2 o 3 con qualsivoglia attrezzo da pesca diverso dalle reti trainate,
a meno che siano dapprima messe in vendita per consumo umano diretto senza trovare un acquirente. [4]
2. Tuttavia, è permesso lo sbarco per fini diversi dal consumo umano diretto di aringhe catturate con qualsivoglia attrezzo da pesca alle condizioni di cui all’articolo 2. [5]
Entro il 31 dicembre 2002 il Consiglio decide, in base a una relazione e a una proposta della Commissione, eventuali adeguamenti del presente regolamento.
Il regolamento (CEE) n. 2115/77 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 1999.
[1] Paragrafo abrogato dall’art. 30 del
[2] Paragrafo abrogato dall’art. 30 del
[3] Paragrafo abrogato dall’art. 30 del
[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 30 del
[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 30 del