§ 12.2.85 - Regolamento 8 giugno 1998, n. 1239.
Regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:08/06/1998
Numero:1239


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 894/97 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 luglio 1998.


§ 12.2.85 - Regolamento 8 giugno 1998, n. 1239.

Regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

(G.U.C.E. 17 giugno 1998, n. L 171).

 

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 894/97 è modificato come segue:

     1) [1];

     2) Il testo allegato è inserito come allegato VIII.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 luglio 1998.

 

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO [2]

 

 


[1] Sostituisce l'originario art. 11 del regolamento (CE) 29 aprile 1997, n. 894 con gli attuali artt. 11, 11 bis, 11 ter e 11 quater.

[2] Inserisce l'allegato VIII nel regolamento (CE) 29 aprile 1997, n. 894.