§ 12.2.60 - Regolamento 20 dicembre 1995, n. 2943.
Regolamento (CE) n. 2943/95 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio che stabilisce [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:20/12/1995
Numero:2943


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione degli articoli 7, 8, 10 e 13 del regolamento (CE) n. 1627/94.
Art. 2.      1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno un mese prima dell'avvio delle operazioni di pesca, il progetto di elenco dei pescherecci comunitari idonei ad esercitare un'attività [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco definitivo dei pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca entro un termine massimo di 30 giorni dal rilascio.
Art. 4. Entro il 15 novembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai regimi nazionali specifici di permessi di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. [...]
Art. 5.      Gli Stati membri notificano qualsiasi infrazione constatata di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1627/94, specificando almeno il nome, la marcatura esterna, l'indicativo [...]
Art. 6.      1. La Commissione esamina ogni notifica di una infrazione constatata commessa da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ne valuta la gravità tenendo conto delle decisioni penali e [...]
Art. 7.      1. Le autorità competenti che hanno constatato l'infrazione forniscono l'assistenza necessaria alle autorità dello Stato membro di bandiera per consentirgli di avviare le procedure di cui [...]
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.60 - Regolamento 20 dicembre 1995, n. 2943.

Regolamento (CE) n. 2943/95 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali.

(G.U.C.E. 21 dicembre 1995, n. L 308).

 

 

Art. 1.

     Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione degli articoli 7, 8, 10 e 13 del regolamento (CE) n. 1627/94.

CAPITOLO 1

Autorizzazione della pesca nella zona

di pesca comunitaria e in alto mare

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno un mese prima dell'avvio delle operazioni di pesca, il progetto di elenco dei pescherecci comunitari idonei ad esercitare un'attività alieutica soggetta alle condizioni di accesso di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, nonché le informazioni che consentano di verificare la conformità di detto elenco alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, compresi i dati relativi alla valutazione dello sforzo di pesca.

     2. Nell'elenco dei pescherecci devono figurare le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1627/94.

     3. L'elenco dei pescherecci e le informazioni complementari sono trasmesse alla Commissione preferibilmente per via informatica o tramite posta elettronica.

     4. Il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1627/94 decorre dalla data di ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco definitivo dei pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca entro un termine massimo di 30 giorni dal rilascio.

     2. Nel caso di modifiche all'elenco definitivo, le informazioni, citate all'articolo 2, paragrafo 1, devono pervenire alla Commissione almeno dodici giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di pesca.

L'elenco definitivo può restare valido fino alla sua revoca espressa o implicita da parte dello Stato membro.

     3. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi ritiro o sospensione, totale o parziale, di un permesso di pesca speciale rilasciato, precisandone i motivi.

 

     Art. 4.

Entro il 15 novembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai regimi nazionali specifici di permessi di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1627/94, qualora li abbiano istituiti.

CAPITOLO 2

Ritiro e sospensione dei permessi di pesca

dei pescherecci di un paese terzo

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri notificano qualsiasi infrazione constatata di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1627/94, specificando almeno il nome, la marcatura esterna, l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio, il paese terzo di bandiera, il nome e l'indirizzo del capitano e dell'armatore, una descrizione particolareggiata dei fatti rilevati, i precedenti penali o amministrativi o di altra natura adottati nonché qualsiasi decisione giudiziaria definitiva relativa a detta infrazione.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione esamina ogni notifica di una infrazione constatata commessa da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ne valuta la gravità tenendo conto delle decisioni penali e amministrative prese dalle autorità competenti degli Stati membri e in particolare del vantaggio economico che l'armatore avrebbe potuto trarne come pure delle conseguenze dei fatti constatati sulle risorse alieutiche.

Nei confronti del peschereccio in causa, fatte salve le disposizioni previste nell'accordo di pesca con il paese terzo di bandiera, la Commissione può decidere, dopo aver dato all'armatore la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata e in base alla gravità di quest'ultima:

     - la sospensione del permesso di pesca speciale,

     - il ritiro del permesso di pesca speciale,

     - l'esclusione del peschereccio dall'elenco delle navi che possono ottenere un permesso di pesca speciale per l'anno successivo.

     2. La decisione della Commissione non può essere presa prima di quindici giorni dalla data in cui l'armatore ha ricevuto comunicazione dell'infrazione contestata.

CAPITOLO 3

Disposizioni generali e finali

 

     Art. 7.

     1. Le autorità competenti che hanno constatato l'infrazione forniscono l'assistenza necessaria alle autorità dello Stato membro di bandiera per consentirgli di avviare le procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1627/94.

     2. L'assistenza può comprendere in particolare la trasmissione dei documenti giustificativi, la disponibilità delle prove dell'infrazione, la testimonianza dei propri agenti davanti a un tribunale dello Stato membro di bandiera.

     3. Le autorità competenti che hanno constatato l'infrazione informano le autorità dello Stato membro di bandiera su qualsiasi peschereccio che non rispetti gli obblighi derivanti dall'esecuzione delle sanzioni che gli sono state comminate.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e allo Stato membro di bandiera i procedimenti penali o amministrativi o di altra natura adottati nonché qualsiasi decisione giudiziaria definitiva nei confronti di propri pescherecci per i quali siano state constatate infrazioni.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.