Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 22/12/1994 |
Numero: | 3317 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative alle attività di pesca dei pescherecci comunitari nelle acque di un paese terzo, nell'ambito di un accordo di pesca [...] |
Art. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: |
Art. 3. Lo Stato membro di bandiera concede e gestisce il permesso di pesca- accordo di pesca per i pescherecci battenti la sua bandiera secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. |
Art. 4. 1. Lo Stato membro di bandiera non concede il permesso di pesca- accordo di pesca qualora il peschereccio in questione non abbia una licenza di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 3690/93, [...] |
Art. 5. 1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, per i pescherecci battenti la sua bandiera, le domande di rilascio di licenze di pesca del paese terzo per l'esercizio di attività di [...] |
Art. 6. 1. Qualora il paese terzo informi la Commissione di aver deciso di sospendere o ritirare una licenza di pesca rilasciata ad un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, la Commissione [...] |
Art. 7. Lo Stato membro di bandiera completa lo schedario o gli schedari di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3690/93 in modo da inserirvi tutti i dati relativi ai permessi di pesca-accordo di [...] |
Art. 8. Gli Stati membri designano le autorità competenti a concedere il permesso di pesca-accordo di pesca e adottano le misure atte a garantire l'efficacia del regime. Essi notificano agli altri Stati [...] |
Art. 9. Le modalità di applicazione degli articoli 5 e 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un [...] |
Art. 10. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 12.2.48 - Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3317. [1]
Regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca.
(G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 350).
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative alle attività di pesca dei pescherecci comunitari nelle acque di un paese terzo, nell'ambito di un accordo di pesca concluso tra la Comunità e il paese terzo in questione, per quanto dette attività siano subordinate all'esigenza di una licenza di pesca del paese terzo in parola.
2. Solo i pescherecci ai quali è stato rilasciato un « permesso di pesca-accordo di pesca » valido possono esercitare attività di pesca, nel quadro di un accordo concluso tra la Comunità ed un paese terzo, nelle acque del paese terzo in questione.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «licenza di pesca del paese terzo»: un'autorizzazione in qualsivoglia forma, rilasciata dal paese terzo, ad esercitare attività di pesca nella sua zona di pesca;
b) «permesso di pesca-accordo di pesca»: un'autorizzazione di pesca, in qualsivoglia forma, concessa ad un peschereccio comunitario, a complemento della licenza di pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3690/93, dallo Stato membro di bandiera, nel quadro di un accordo di pesca concluso tra la Comunità ed un paese terzo, la quale consente al peschereccio in questione di esercitare le attività di pesca di cui alla lettera a).
Lo Stato membro di bandiera concede e gestisce il permesso di pesca- accordo di pesca per i pescherecci battenti la sua bandiera secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
1. Lo Stato membro di bandiera non concede il permesso di pesca- accordo di pesca qualora il peschereccio in questione non abbia una licenza di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 3690/93, ovvero qualora la licenza sia stata ritirata temporaneamente o definitivamente ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento. Il permesso di pesca-accordo di pesca concesso perde efficacia quando la licenza di pesca emessa per un determinato peschereccio è stata ritirata definitivamente; esso viene sospeso quando la licenza di pesca è stata ritirata temporaneamente.
2. Lo Stato membro di bandiera concede immediatamente il permesso di pesca-accordo di pesca quando il peschereccio in questione ha ottenuto la licenza di pesca del paese terzo.
1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, per i pescherecci battenti la sua bandiera, le domande di rilascio di licenze di pesca del paese terzo per l'esercizio di attività di pesca nel quadro delle possibilità di pesca assegnate alla Comunità da un accordo di pesca concluso con un paese terzo. Esso si accerta che le domande siano conformi alle disposizioni convenute nell'accordo di pesca in questione ed alle norme comunitarie.
2. La Commissione esamina le domande di ciascuno Stato membro tenendo conto delle possibilità di pesca che gli sono state assegnate in virtù delle disposizioni comunitarie ed in funzione delle eventuali condizioni stabilite dall'accordo per i pescherecci comunitari. Essa trasmette al paese terzo interessato, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda dello Stato membro oppure entro i termini previsti dall'accordo di pesca, le domande di rilascio di una licenza di pesca del paese terzo per i pescherecci comunitari che intendono esercitare attività di pesca nelle acque territoriali dello stesso. Qualora l'esame di una domanda da parte della Commissione riveli che essa non soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo, la Commissione informa senza indugio lo Stato membro interessato di non poter trasmettere in tutto o in parte la suddetta domanda al paese terzo in questione e gliene comunica i motivi.
3. La Commissione comunica immediatamente allo Stato membro di bandiera l'avvenuta concessione, da parte del paese terzo in questione, della licenza di pesca per l'esercizio delle attività di pesca ovvero il rifiuto di detta concessione. In quest'ultimo caso, la Commissione procede alle necessarie verifiche in consultazione con lo Stato membro di bandiera e con il paese terzo interessato.
1. Qualora il paese terzo informi la Commissione di aver deciso di sospendere o ritirare una licenza di pesca rilasciata ad un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera. La Commissione procede eventualmente alle necessarie verifiche, in conformità delle procedure previste nell'accordo di pesca, in consultazione con lo Stato membro di bandiera e con il paese terzo interessato e ne comunica i risultati allo Stato membro di bandiera e, se del caso, al paese terzo.
2. La sospensione da parte di un paese terzo di una licenza di pesca da esso concessa al peschereccio in questione comporta la sospensione del permesso di pesca-accordo di pesca da parte dello Stato membro di bandiera, per tutto il periodo di sospensione della licenza.
3. In caso di ritiro definitivo della licenza di pesca da parte del paese terzo, lo Stato membro di bandiera ritira immediatamente il permesso di pesca-accordo concesso al peschereccio in questione.
Lo Stato membro di bandiera completa lo schedario o gli schedari di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3690/93 in modo da inserirvi tutti i dati relativi ai permessi di pesca-accordo di pesca da esso concessi, qualora i suddetti dati non siano già stati registrati a norma del
Gli Stati membri designano le autorità competenti a concedere il permesso di pesca-accordo di pesca e adottano le misure atte a garantire l'efficacia del regime. Essi notificano agli altri Stati membri ed alla Commissione la denominazione e l'indirizzo di tali autorità. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in caso di modifica, il più presto possibile.
Le modalità di applicazione degli articoli 5 e 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Abrogato dall'art. 29 del