§ 12.1.150 - Regolamento 5 novembre 2008, n. 1086.
Regolamento (CE) n. 1086/2008 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:05/11/2008
Numero:1086


Sommario
Art. 1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 12.1.150 - Regolamento 5 novembre 2008, n. 1086.

Regolamento (CE) n. 1086/2008 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

(G.U.U.E. 6 novembre 2008, n. L 297)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

 

(1) Secondo il disposto dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione stabilisce per ogni Stato membro i livelli di riferimento espressi in GT e kW relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti bandiera dello Stato membro considerato. Tali livelli di riferimento sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio [2].

 

(2) Conformemente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1438/2003, detto regolamento si applica alla capacità di pesca dei pescherecci comunitari, fatta eccezione per le navi che sono utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura o immatricolate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna.

 

(3) La nota in calce (1) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1438/2003 dispone che i livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la tabella dell’allegato.

 

(4) Il 26 settembre 2006 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che un certo numero di navi, la cui capacità è attualmente inclusa nel livello di riferimento stabilito per tale Stato membro, sono utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura e hanno chiesto alla Commissione di ridurre di 15540 GT e 39258 kW il livello di riferimento per la capacità di pesca totale dei pescherecci comunitari battenti bandiera olandese.

 

(5) L’attuale livello di riferimento per la flotta irlandese non comprende parte della flotta artigianale principalmente dedita alla pesca di specie non soggette a contingenti. Benché la capacità di queste navi sia stata inclusa negli obiettivi del POP IV, esse non erano state ancora registrate al momento in cui sono stati fissati i livelli di riferimento. Il 4 aprile 2008 l’Irlanda ha presentato l’elenco definitivo delle navi alla Commissione, chiedendole di modificare di conseguenza il livello di riferimento della flotta irlandese. Inoltre, è necessario tener conto della capacità di pesca delle draghe da mitili che non erano state precedentemente registrate. Occorre quindi aumentare di 1719 GT e 14608 kW i livelli di riferimento per l’Irlanda.

 

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

 

[2] GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21.

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO I

 

Livelli di riferimento per Stato membro [1]

 

Stato membro

Livelli di riferimento 1 gennaio 2003

 

 

 

 

R(GT) 03

R(kW) 03 |

 

 

 

Belgio

23372

67857 |

 

 

 

Danimarca

132706

459526 |

 

 

 

Germania

84262

175927 |

 

 

 

Grecia

119910

653497 |

 

 

 

Spagna (esclusa la capacità registrata nelle isole Canarie al 31.12.2002)

728344

1671739 |

 

 

 

Francia (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti dei dipartimenti francesi d'oltremare)

230257

920969 |

 

 

 

Irlanda

88700

244834 |

 

 

 

Italia

229862

1338971 |

 

 

 

Paesi Bassi

197599

487809 |

 

 

 

Portogallo (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti delle Azzorre e di Madeira)

171502

412025 |

 

 

 

Finlandia

23203

216195 |

 

 

 

Svezia

51993

261028 |

 

 

 

Regno Unito

286120

1129194 |

 

 

 

Totale

2367830

8039571 |

 

[1] I livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la presente tabella."