Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 05/11/2008 |
Numero: | 1086 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 12.1.150 - Regolamento 5 novembre 2008, n. 1086.
Regolamento (CE) n. 1086/2008 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio
(G.U.U.E. 6 novembre 2008, n. L 297)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Secondo il disposto dell’articolo 12 del
(2) Conformemente all’articolo 1 del
(3) La nota in calce (1) dell’allegato I del
(4) Il 26 settembre 2006 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che un certo numero di navi, la cui capacità è attualmente inclusa nel livello di riferimento stabilito per tale Stato membro, sono utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura e hanno chiesto alla Commissione di ridurre di 15540 GT e 39258 kW il livello di riferimento per la capacità di pesca totale dei pescherecci comunitari battenti bandiera olandese.
(5) L’attuale livello di riferimento per la flotta irlandese non comprende parte della flotta artigianale principalmente dedita alla pesca di specie non soggette a contingenti. Benché la capacità di queste navi sia stata inclusa negli obiettivi del POP IV, esse non erano state ancora registrate al momento in cui sono stati fissati i livelli di riferimento. Il 4 aprile 2008 l’Irlanda ha presentato l’elenco definitivo delle navi alla Commissione, chiedendole di modificare di conseguenza il livello di riferimento della flotta irlandese. Inoltre, è necessario tener conto della capacità di pesca delle draghe da mitili che non erano state precedentemente registrate. Occorre quindi aumentare di 1719 GT e 14608 kW i livelli di riferimento per l’Irlanda.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
[2] GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21.
ALLEGATO
"ALLEGATO I
Livelli di riferimento per Stato membro [1]
Stato membro |
Livelli di riferimento 1 gennaio 2003 |
|
|
|
|
|
R(GT) 03 |
R(kW) 03 | |
|
|
|
Belgio |
23372 |
67857 | |
|
|
|
Danimarca |
132706 |
459526 | |
|
|
|
Germania |
84262 |
175927 | |
|
|
|
Grecia |
119910 |
653497 | |
|
|
|
Spagna (esclusa la capacità registrata nelle isole Canarie al 31.12.2002) |
728344 |
1671739 | |
|
|
|
Francia (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti dei dipartimenti francesi d'oltremare) |
230257 |
920969 | |
|
|
|
Irlanda |
88700 |
244834 | |
|
|
|
Italia |
229862 |
1338971 | |
|
|
|
Paesi Bassi |
197599 |
487809 | |
|
|
|
Portogallo (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti delle Azzorre e di Madeira) |
171502 |
412025 | |
|
|
|
Finlandia |
23203 |
216195 | |
|
|
|
Svezia |
51993 |
261028 | |
|
|
|
Regno Unito |
286120 |
1129194 | |
|
|
|
Totale |
2367830 |
8039571 | |
[1] I livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la presente tabella."