Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 21/11/2005 |
Numero: | 1936 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 12.1.132 - Regolamento 21 novembre 2005, n. 1936.
Regolamento (CE) n. 1936/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l’aringa, l’ippoglosso nero e il polpo
(G.U.U.E. 26 novembre 2005, n. L 311).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Fondandosi sui più recenti pareri scientifici, la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico ha adottato una raccomandazione che aumenta di 15 000 tonnellate, cioè fino ad un totale di 86 856 tonnellate, le possibilità di pesca della Comunità relativamente alle aringhe nelle sottodivisioni 30 e 31 del mar Baltico. Occorre procedere a tale aumento.
(3) Conformemente alle statistiche corrette delle catture, la Lituania deve beneficiare di possibilità di pesca per un totale di 10 tonnellate di ippoglosso nero nella divisione II a (acque comunitarie) e nelle sottozone IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali). Dev’essere perciò applicato il dato corretto.
(4) Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario fissare nel 2005 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE, in attesa dell’adozione di un regolamento che modifichi il
(5) Il
(6) Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati IA, IB e III del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
Gli allegati del
1) Nell’allegato IA:
La voce relativa alla specie Aringa nelle sottodivisioni 30-31 è sostituita dalla voce seguente:
«Specie: |
Aringa Clupea harengus |
Zona: Sottodivisioni 30-31 HER/3D30; HER/3D31. |
Finlandia 72 625
Svezia 14 231
CE 86 856
TAC 86 856 TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»
2) Nell’allegato IB:
La voce relativa alla specie Ippoglosso nero nelle zone IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dalla voce seguente:
«Specie: |
Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides |
Zona: IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali) |
Danimarca 10
Germania 18
Estonia 10
Spagna 10
Francia 168
Irlanda 10
Lituania 10
Polonia 10
Regno Unito 661
CE 1 052
Norvegia 145 (1) (2)
TAC Non pertinente
(1) La pesca nella zona VI è autorizzata soltanto con palangari.
(2) Da prelevare in acque comunitarie delle zone II e VI.»
3) Nell’allegato III:
È aggiunta la parte che segue:
«PARTE J
COPACE
La taglia minima per il polpo (Octopus vulgaris) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE è di 450 grammi (eviscerato). I polpi di taglia minima inferiore a 450 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.»