§ 12.2.128 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 916.
Regolamento (CE) n. 916/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:29/04/2004
Numero:916


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.2.128 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 916.

Regolamento (CE) n. 916/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta in vista dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 163).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Poiché la data di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea è il 1° maggio 2004, dovrebbe essere apportato un adeguamento alle disposizioni del regolamento 1438/2003 del Consiglio.

      (2) Il regolamento (CE) n. 1438/2003 dovrebbe essere pertanto modificato conseguentemente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1438/2003 è modificato come segue:

     1) L'articolo 2 è modificato come segue:

     a) Al punto 1 è aggiunto il seguente comma:

     «Per i nuovi Stati membri, GTa ovvero a stazza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1° maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la GTt

     b) Al punto 4 è aggiunto il seguente comma:

     «Per i nuovi Stati membri GT100 ovvero la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002: è la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1° maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la GTt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 30 aprile 2004.»

     c) Al punto 5 è aggiunto il seguente comma:

     «Per i nuovi Stati membri kWa ovvero la potenza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002: è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1° maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la kWt

     d) Al punto 6 è aggiunto il seguente comma:

     «Per i nuovi Stati membri kW100 ovvero la potenza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002: è la potenza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1° maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la kWt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 30 aprile 2004.»

     e) Il seguente punto è aggiunto come punto 11:

     «11. I nuovi Stati membri: sono Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.»

     2) È inserito il seguente articolo 6 bis:

     «Articolo 6 bis. Capacità di pesca della flotta dei nuovi Stati membri al 1° maggio 2004

     Ai fini dell'articolo 7 bis, per i nuovi Stati membri la capacità di pesca in termini di stazza (GT04) e potenza (kW04) al 1° maggio 2004 viene determinata tenendo conto, conformemente all'allegato III, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa dello Stato membro interessato adottata tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2004 e che intervengono entro i tre anni successivi alla data della decisione amministrativa.»

     3) È inserito il seguente articolo 7 bis:

     «Articolo 7 bis. Sorveglianza delle entrate e delle entrate nei nuovi Stati membri

     1. Allo scopo di conformarsi all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia al massimo pari alla capacità di pesca al 1° gennaio 2004 (GT04), adeguata nel seguente modo:

     a) detraendo

     i) la stazza totale delle navi che lasciano la flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 30 aprile 2004 (GTa);

     ii) il 35 % della stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 30 aprile 2004 (GT100);

     b) e aggiungendo

     i) gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);

     ii) il risultato della nuova misurazione della flotta ((GT-GRT)).

     Ogni nuovo Stato membro provvede affinché sia rispettata la seguente formula:

     GTt≤ GT04 — GTa — 0.35 GT100 +GTS+ Δ(GT-GRT).

     2. Allo scopo di conformarsi all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) sia al massimo pari alla capacità di pesca al 1° maggio 2004 (kW04), adeguata detraendo:

     a) la potenza totale delle navi che lasciano la flotta con aiuti pubblici dopo il 30 aprile 2004 (kWa);

     b) il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 30 aprile 2004 (kW100).

     Ogni nuovo Stato membro provvede affinché sia rispettata la seguente formula:

     kWt≤ kW04 — kWa — 0.35 kW100.»

     4) È aggiunto il seguente allegato III:

     «ALLEGATO III

     NORME PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI PESCA IN TERMINI DI STAZZA (GT04) E DI POTENZA (KW04) PER I NUOVI STATI MEMBRI

     Ai fini del presente allegato si intende per:

     1) GTFR: la capacità di pesca della flotta, in termini di stazza, alla data di adesione calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia;

     2) GT1: la stazza totale delle navi entrate nella flotta dopo il 1° maggio 2004 sulla base di una decisione amministrativa adottata tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2004;

     3) kWFR: la capacità di pesca della flotta, in termini di potenza, alla data di adesione calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia;

     4) kW1: la potenza totale delle navi entrate nella flotta dopo il 1° maggio 2004 sulla base di una decisione amministrativa adottata tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2004.La capacità di pesca della flotta, espressa in termini di stazza GT04 e di potenza kW04 secondo la definizione dell'articolo 6 bis, è calcolata applicando le seguenti formule:

     GT04 = GTFR + GT1

     kW04 = kWFR + kW1»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, subordinatamente all'effettiva entrata in vigore dello stesso.