Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 06/10/2005 |
Numero: | 703 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 12.2.125 - Decisione 6 ottobre 2005, n. 703.
Decisione n. 2005/703/CE del Consiglio che modifica la decisione 2000/439/CE relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute da taluni Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca
(G.U.U.E. 12 ottobre 2005, n. L 267).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) A norma della
(2) La raccolta e la gestione di dati nel 2001 sono state organizzate mediante inviti a presentare proposte e bandi di gara ai sensi della
(3) Ai fini della partecipazione finanziaria alle spese sostenute da taluni Stati membri nel periodo 2002-2006, era previsto che la preparazione dei programmi nazionali e la decisione della Commissione relativa al cofinanziamento dei medesimi avessero luogo nell’anno precedente la loro esecuzione. Pertanto, il periodo di esecuzione di cui all’articolo 1 della
(4) Essendo stata sottovalutata la durata delle necessarie procedure amministrative e finanziarie, è risultato impossibile procedere alla preparazione e adottare la decisione nell’anno precedente l’esecuzione dei programmi nazionali. Di fatto, le procedure amministrative e finanziarie hanno luogo nell’anno stesso dell’esecuzione dei programmi. Occorrerebbe pertanto modificare il periodo di riferimento di cui all’articolo 1 della
(5) La dotazione finanziaria di cui all’articolo 1 della
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) all’articolo 1, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«2. La dotazione finanziaria per l’esecuzione delle azioni per le quali è previsto un contributo finanziario per il periodo 2000-2006 è pari a 164,5 milioni di EUR.»;
2) all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sono soppressi i termini «per l’anno successivo».
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.