Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 01/08/2005 |
Numero: | 1262 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 12.1.118 – Regolamento 1 agosto 2005, n. 1262.
Regolamento (CE) n. 1262/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio per quanto riguarda le possibilità di pesca dell’aringa nelle zone I e II.
(G.U.U.E. 2 agosto 2005, n. L 201).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 5, paragrafo 4, del
(2) La Norvegia ha recentemente aumentato le proprie possibilità di pesca dell’aringa di un quantitativo supplementare del 14 %, senza tener conto della ripartizione delle possibilità di pesca nelle zone I e II applicata dagli Stati costieri interessati dal 1997. Ne consegue pertanto che la Norvegia non si attiene a una gestione responsabile dello stock di aringhe.
In attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di aringhe, è opportuno che la Comunità aumenti, a titolo provvisorio, il proprio contingente nelle zone I, II (acque CE e acque internazionali) della stessa percentuale del 14 %, portandolo a 89 537 tonnellate. Da un punto di vista scientifico tale provvedimento non dovrebbe produrre effetti negativi irreversibili sulla conservazione dello stock.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell’acquacoltura.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato IC del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
(Omissis)