Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 30/05/2005 |
Numero: | 860 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al regolamento (CE) n. 27/2005. |
Art. 2. Modifiche al regolamento (CE) n. 2270/2004. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 12.1.113 – Regolamento 30 maggio 2005, n. 860.
Regolamento (CE) n. 860/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia, delle Isole Færøer e dell’Islanda e la pesca del merluzzo bianco nel Mare del Nord e recante modifica del regolamento (CE) n. 2270/2004 per quanto riguarda le possibilità di pesca di squali pelagici e di granatieri.
(G.U.U.E. 8 giugno 2005, n. L 144).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Occorre rettificare alcuni errori di calcolo verificatisi nell’attribuire agli Stati membri i contingenti per determinate specie.
(3) Al fine di migliorare le procedure decisionali basate su pareri scientifici obiettivi e sulle migliori informazioni disponibili, le stesse condizioni dovrebbero applicarsi alle navi comunitarie per dichiarare le catture di specie non contingentate nelle acque dell’UE suddividendole per specie a seconda delle zone.
(4) Secondo la procedura prevista dall’accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, la Comunità ha tenuto consultazioni con l’Islanda sui diritti di pesca per il 2005. Le conclusioni delle consultazioni devono essere incorporate nel
(5) Le autorità della Groenlandia hanno comunicato alla Commissione che la Comunità aveva accesso a 1 000 tonnellate di grancevole artiche nelle acque groenlandesi. È stato inoltre convenuto con tali autorità che l’intero contingente di scorfano di Norvegia nelle zone V e XIV può essere pescato con reti da traino pelagiche.
(6) È emerso che il fatto di assegnare giorni di pesca aggiuntivi per mese civile alle navi operanti nel Mare del Nord con attrezzi trainati dotati di finestre a maglie quadrate di 120 mm può mettere in pericolo la ricostituzione del merluzzo bianco ed è contrario all’articolo 8 del
(7) È opportuno aumentare a 120 tonnellate le possibilità di pesca di squali pelagici nella sottozona CIEM X (acque comunitarie e acque internazionali), affinché sia possibile sbarcare le catture accessorie inevitabili di questa specie.
(8) Le norme riguardanti le interazioni tra le attività di pesca esercitate nelle zone definite negli allegati IV bis e IV quater del
(9) Il
(10) Le possibilità di pesca del granatiere nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) sono state calcolate in modo errato nel
(11) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte al più presto. Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.
(12) È quindi opportuno modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 27/2005 e (CE) n. 2270/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Modifiche al
Il
1) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all’allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell’Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 9, 16 e 17.»;
2) all’articolo 9 è aggiunto il seguente comma:
«Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:
Zona sud-occidentale
1. 63° 12’ N e 23° 05’ O attraverso 62° 00’ N e 26° 00’ O,
2. 62° 58’ N e 22° 25’ O,
3. 63° 06’ N e 21° 30’ O,
4. 63° 03’ N e 21° 00’ O, di lì 180° 00’ S;
Zona sud-orientale
1. 63° 14’ N e 10° 40’ O,
2. 63° 14’ N e 11° 23’ O,
3. 63° 35’ N e 12° 21’ O,
4. 64° 00’ N e 12° 30’ O,
5. 63° 53’ N e 13° 30’ O,
6. 63° 36’ N e 14° 30’ O,
7. 63° 10’ N e 17° 00’ O, di lì 180° 00’ S.»;
3) gli allegati I B, I C, I D, IV bis, IV quater e VI sono modificati in conformità dell’allegato I del presente regolamento.
Art. 2. Modifiche al
L’allegato del
Art. 3. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
1) la voce relativa alla specie squali pelagici nella zona X (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:
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«Specie: Squali pelagici |
Zona: X (acque comunitarie e acque internazionali) |
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Portogallo |
120 |
[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo |
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CE [1] |
120 |
contingente non è consentita la pesca selettiva.» |
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2) la voce relativa alla specie granatiere nelle zone Vb, VI, VII (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:
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«Specie: Granatiere |
Zona: Vb, VI, VII (acque comunitarie e acque internazionali) |
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Coryphaenoides rupestris |
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||
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|
|||
Germania |
10 |
[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo |
||
Estonia |
77 |
contingente non è consentita la pesca selettiva.» |
||
Spagna |
85 |
|
||
Francia |
4.327 |
|
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Irlanda |
341 |
|
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Lituania |
99 |
|
||
Polonia |
50 |
|
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Regno Unito |
254 |
|
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Altri [1] |
10 |
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CE |
5.253 |
|
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