Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 27/12/2004 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 12.1.94 – Decisione 27 dicembre 2004, n. 38.
Decisione n. 2005/38/CE della Commissione sull’assegnazione di giorni aggiuntivi fuori dal porto ai Paesi Bassi a norma dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio.
(G.U.U.E. 21 gennaio 2005, n. L 19).
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il punto 6, lettera a), dell’allegato V del
(2) A norma del punto 6, lettera c), del suddetto allegato, la Commissione può assegnare un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 del medesimo allegato, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1° gennaio 2002 per le navi cui si applicano le disposizioni dell’allegato in parola.
(3) I Paesi Bassi hanno presentato i dati sul disarmo per il 2002 e il 2003 relativi ai pescherecci che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm.
(4) Alla luce dei dati trasmessi, è opportuno assegnare ai Paesi Bassi un numero aggiuntivo di giorni per i pescherecci che detengono a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4, lettera b), dell’allegato V del
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Ai Paesi Bassi, per i pescherecci che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm, oltre ai giorni previsti al punto 6, lettera a), dell’allegato V del
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.