§ 12.1.94 – Decisione 27 dicembre 2004, n. 38.
Decisione n. 2005/38/CE della Commissione sull’assegnazione di giorni aggiuntivi fuori dal porto ai Paesi Bassi a norma dell’allegato V del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:27/12/2004
Numero:38


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.1.94 – Decisione 27 dicembre 2004, n. 38.

Decisione n. 2005/38/CE della Commissione sull’assegnazione di giorni aggiuntivi fuori dal porto ai Paesi Bassi a norma dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio.

(G.U.U.E. 21 gennaio 2005, n. L 19).

 

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, in particolare il punto 6, lettera c), dell’allegato V,

     considerando quanto segue:

     (1) Il punto 6, lettera a), dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 precisa il numero massimo di giorni in cui un peschereccio comunitario può essere fuori dal porto nelle zone geografiche di cui al punto 2 di tale allegato nel periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 dicembre 2004.

     (2) A norma del punto 6, lettera c), del suddetto allegato, la Commissione può assegnare un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 del medesimo allegato, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1° gennaio 2002 per le navi cui si applicano le disposizioni dell’allegato in parola.

     (3) I Paesi Bassi hanno presentato i dati sul disarmo per il 2002 e il 2003 relativi ai pescherecci che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm.

     (4) Alla luce dei dati trasmessi, è opportuno assegnare ai Paesi Bassi un numero aggiuntivo di giorni per i pescherecci che detengono a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4, lettera b), dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Ai Paesi Bassi, per i pescherecci che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm, oltre ai giorni previsti al punto 6, lettera a), dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003, sono assegnati due giorni aggiuntivi per ciascun mese civile.

 

          Art. 2.

     Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.