§ 12.1.86 – Regolamento 25 ottobre 2004, n. 1928.
Regolamento (CE) n. 1928/2004 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:25/10/2004
Numero:1928


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.1.86 – Regolamento 25 ottobre 2004, n. 1928.

Regolamento (CE) n. 1928/2004 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(G.U.U.E. 6 novembre 2004, n. L 332).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca, in particolare l'articolo 20,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 stabilisce una limitazione provvisoria dello sforzo di pesca e ulteriori condizioni per il controllo, l’ispezione e la sorveglianza nel quadro della ricostituzione di taluni stock ittici. Successivamente il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 423/2004, del 26 febbraio 2004, recante misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco. È opportuno adeguare le disposizioni dell’allegato V a quelle contenute nel summenzionato regolamento. Inoltre l'attuazione del suddetto allegato ha dimostrato la necessità di chiarirne o renderne più flessibili alcune disposizioni, onde migliorarne l'applicabilità e l'efficacia. Occorre garantire che le modifiche apportate al piano non comportino una diminuzione dell'efficacia delle misure in questione in termini di conservazione.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 è sostituito con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)