§ 12.1.85 – Regolamento 11 ottobre 2004, n. 1811.
Regolamento (CE) n. 1811/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne il numero di giorni in mare [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:11/10/2004
Numero:1811


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.1.85 – Regolamento 11 ottobre 2004, n. 1811.

Regolamento (CE) n. 1811/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne il numero di giorni in mare per le navi che praticano la pesca dell’eglefino nel Mare del Nord e l’uso delle reti a strascico nelle acque circostanti le Azzorre, le isole Canarie e Madera.

(G.U.U.E. 20 ottobre 2004, n. L 319).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca, in particolare l'articolo 20,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Secondo rapporti scientifici recenti, emananti in particolare dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (International Council of the Exploration of the Sea — ICES), habitat di acque profonde altamente sensibili sono stati individuati e cartografati nell'Atlantico. Tali habitat ospitano importanti comunità biologiche altamente specifiche, che si ritiene necessitino di una protezione prioritaria. In particolare, essi sono definiti habitat di interesse comunitario dalla direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Inoltre, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale («convenzione OSPAR») ha recentemente inserito le scogliere coralline di acque profonde in un elenco di habitat minacciati.

     (2) Dagli studi scientifici risulta che il recupero di habitat di questo tipo danneggiati dagli attrezzi per la pesca a strascico è impossibile o molto lento e difficile. Le acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera presentano numerosi habitat di acque profonde noti o potenziali che fino ad oggi sono rimasti intoccati dalla pesca a strascico. È pertanto opportuno vietare l'uso di reti a strascico e di attrezzi analoghi nelle acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera in zone in cui tali habitat si trovano tuttora in una situazione favorevole dal punto di vista della conservazione.

     (3) Le nuove informazioni scientifiche indicano che le catture di merluzzo bianco nel corso di attività di pesca effettuate nelle condizioni di cui al punto 17 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura sono in genere ridotte e che, pertanto, tali attività non comportano rischi aggiuntivi per il ripristino degli stock di merluzzo bianco. Un aumento del numero di giorni di pesca all’eglefino è pertanto giustificato.

     (4) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca siano rese disponibili quanto prima. Pertanto è essenziale concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I-3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

     (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2287/2003,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2287/2003 è modificato come segue:

     1) Nell'allegato IV è aggiunto il seguente punto:

     «19. Divieto di pesca a strascico nelle acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Stati membri, nelle zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate:

     a) Azzorre

     Latitudine 36° 00Œ N longitudine 23° 00Œ O

     Latitudine 42° 00Œ N longitudine 23° 00Œ O

     Latitudine 42° 00Œ N longitudine 34° 00Œ O

     Latitudine 36° 00Œ N longitudine 34° 00Œ O

     b) Isole Canarie e Madera

     Latitudine 27° 00Œ N longitudine 19° 00Œ O

     Latitudine 26° 00Œ N longitudine 15° 00Œ O

     Latitudine 29° 00Œ N longitudine 13° 00Œ O

     Latitudine 36° 00Œ N longitudine 13° 00Œ O

     Latitudine 36° 00Œ N longitudine 19° 00Œ O».

     2) Nell’allegato V, al punto 6 è aggiunta la seguente lettera:

     «g) In deroga al numero di giorni in mare di cui alla lettera a), tabella I “Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto 4a”, gli Stati membri possono aumentare il numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di un peschereccio, portandoli a 12 per i pescherecci dotati di VMS e in possesso dei permessi di pesca speciali di cui al punto 17, lettera b) dell’allegato IV validi per almeno un mese civile.

     Tali pescherecci:

     — devono comunicare alle autorità nazionali il luogo e l'ora in cui gli sbarchi di pesce saranno effettuati almeno quattro ore prima di ogni sbarco,

     — possono cumulare i giorni di cui alla lettera b) solo per il periodo in cui il permesso speciale di pesca, di cui al punto 17, lettera b), dell’allegato IV, è detenuto senza interruzione,

     — possono trasferire i giorni di cui al punto 10 solo ai pescherecci che beneficiano di un aumento dei giorni di pesca in conformità del presente punto.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.