Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 20/09/2004 |
Numero: | 1645 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 12.1.81 – Regolamento 20 settembre 2004, n. 1645.
Regolamento (CE) n. 1645/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto riguarda le possibilità di pesca del capelin nelle acque groenlandesi.
(G.U.U.E. 21 settembre 2004, n. L 296).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Per il 2004 le possibilità di pesca della Comunità per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi) sono fissate in via provvisoria nell'allegato I C del
(2) A norma del Quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, alla Comunità è attribuito il 7,7 % del totale ammissibile di catture (TAC) per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), corrispondente al 70 % della quota groenlandese di TAC.
(3) Con una lettera datata 9 luglio 2004, le autorità groenlandesi hanno comunicato alla Commissione che per il 2004 il TAC per il capelin è stato fissato a 335 000 tonnellate. Per la Comunità le possibilità definitive di pesca del capelin nel 2004 dovrebbero pertanto essere fissate a 25 795 tonnellate nelle zone V, XIV (acque groenlandesi).
(4) La riduzione del TAC non implica tuttavia che le catture legalmente effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento siano soggette alle detrazioni di contingenti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio o all'articolo 26 del
(5) Pertanto, il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I C del
L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e l'articolo 26, paragrafo 4, del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
(Omissis)