§ 12.1.81 – Regolamento 20 settembre 2004, n. 1645.
Regolamento (CE) n. 1645/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto riguarda le possibilità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:20/09/2004
Numero:1645


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 12.1.81 – Regolamento 20 settembre 2004, n. 1645.

Regolamento (CE) n. 1645/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto riguarda le possibilità di pesca del capelin nelle acque groenlandesi.

(G.U.U.E. 21 settembre 2004, n. L 296).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Per il 2004 le possibilità di pesca della Comunità per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi) sono fissate in via provvisoria nell'allegato I C del regolamento (CE) n. 2287/2003.

     (2) A norma del Quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, alla Comunità è attribuito il 7,7 % del totale ammissibile di catture (TAC) per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), corrispondente al 70 % della quota groenlandese di TAC.

     (3) Con una lettera datata 9 luglio 2004, le autorità groenlandesi hanno comunicato alla Commissione che per il 2004 il TAC per il capelin è stato fissato a 335 000 tonnellate. Per la Comunità le possibilità definitive di pesca del capelin nel 2004 dovrebbero pertanto essere fissate a 25 795 tonnellate nelle zone V, XIV (acque groenlandesi).

     (4) La riduzione del TAC non implica tuttavia che le catture legalmente effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento siano soggette alle detrazioni di contingenti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio o all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

     (5) Pertanto, il regolamento (CE) n. 2287/2003 deve essere opportunamente modificato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I C del regolamento (CE) n. 2287/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e l'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alle catture di capelin effettuate nelle zone V, XIV (acque groenlandesi) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed eccedenti i contingenti fissati nell'allegato I C del regolamento (CE) n. 2287/2003, come modificato dal presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)