§ 12.1.40 - Decisione 30 ottobre 2003, n. 774.
Decisione n. 2003/774/CE della Commissione recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:30/10/2003
Numero:774


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 12.1.40 - Decisione 30 ottobre 2003, n. 774. [1]

Decisione n. 2003/774/CE della Commissione recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 31 ottobre 2003, n. L 283).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'allegato, capitolo IV, paragrafo IV, punto 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini ha subito diverse e sostanziali modificazioni ed è, perciò, opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta decisione.

     (2) I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 sono potenzialmente pericolosi per il consumatore, qualora non vengano sottoposti a un trattamento appropriato.

     (3) La Spagna, il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno proposto trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di germi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini.

     (4) Tali trattamenti sono sufficienti a garantire la salubrità dei prodotti e, pertanto, non occorre che questi ultimi vengano sottoposti preliminarmente a depurazione o stabulazione.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     I trattamenti descritti nell'allegato I della presente decisione, destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva n. 91/492/CEE e non sottoposti a stabulazione o depurazione prima della loro commercializzazione, sono approvati.

 

          Art. 2.

     La decisione n. 93/25/CEE è abrogata.

     I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

TRATTAMENTI

 

     A. Sterilizzazione

     I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini possono essere sottoposti a un trattamento sterilizzante in recipienti ermeticamente chiusi rispondenti ai requisiti specificati nell'allegato, capitolo IV, punto IV.4 della direttiva 91/493/CEE.

 

     B. Altri trattamenti termici

     I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini in guscio non congelati possono essere trattati con uno dei metodi seguenti:

     1) immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della loro carne ad un minimo di 90 °C e mantenimento di questa temperatura interna minima per almeno 90 secondi;

     2) cottura, da 3 a 5 minuti, in un locale con: temperatura fra 120 e 160 °C e pressione compresa fra 2 e 5 kg/cm2 nonché successiva sgusciatura e congelamento della carne a - 20 °C al centro della massa;

     3) cottura a vapore sotto pressione in un contenitore chiuso in cui siano rispettati almeno i requisiti di cui al punto 1, per quanto riguarda il tempo e la temperatura interna della carne dei molluschi, e sia garantita l'omogenea distribuzione del calore da una metodologia convalidata nel quadro di un programma di autocontrollo.

 

 

ALLEGATO II

Decisione abrogata e sue modificazioni

 

     Decisione 93/25/CEE (GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22)

     Decisione 97/275/CE (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 52)

 

 

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

 

Decisione 93/25/CEE

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

-

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Allegato

Allegato I

-

Allegato II

-

Allegato III

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della Decisione n. 2006/765/CE.