§ 12.1.37 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1637.
Regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio relativo alla trasmissione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:23/07/2001
Numero:1637


Sommario
Art. 1.      L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3880/91 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
Art. 2.      Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato II del presente regolamento.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.1.37 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1637.

Regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri

(G.U.C.E. 17 agosto 2001, n. L 222)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) In occasione della 9a riunione della conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), nel 1994 è stato richiesto il controllo dei dati sulle catture e sul commercio della specie ittica degli elasmobranchi (squali e razze) da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e degli organismi regionali di pesca.

     (2) In occasione dell'87a riunione statutaria del 1999, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (ICES/CIEM) ha deciso di adottare i raggruppamenti di specie per i pesci elasmobranchi descritti nella relazione del gruppo di studio sulla specie degli elasmobranchi e di chiedere alla FAO di includere tali specie nel suo questionario Statlant 27A relativo alle statistiche sulle catture nell'Atlantico nord-orientale.

     (3) L'ICES/CIEM ha ampliato nella sua base dati l'elenco di specie per le quali vanno registrate le catture nell'Atlantico nord-orientale, e di conseguenza gli Stati membri sono invitati a trasmettere le statistiche disponibili sulle catture di tali specie supplementari.

     (4) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3880/91, gli Stati membri, previo accordo di Eurostat, possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso da quello specificato nell'allegato IV del regolamento.

     (5) Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3880/91 (che rappresenta l'equivalente del sopra citato questionario Statlant).

     (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione n. 72/279/CEE del Consiglio (2),

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3880/91 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I

Elenco delle specie rilevate nelle statistiche commerciali sulle catture per l'atlantico nord-orientale

 

     Gli Stati membri devono rilevare le catture nominali delle specie contraddistinte, nell'elenco che segue, da un asterisco (*). La rilevazione delle catture nominali delle rimanenti specie è facoltativa per quanto riguarda l'individuazione delle singole specie. Tuttavia, allorquando non sono trasmessi i dati per singole specie, questi vanno inclusi in categorie di aggregazione. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati per specie non figuranti nell'elenco purché queste siano chiaramente individuate.

     Nota: "n.d.a." è l'abbreviazione di: "non denominato altrove".

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

Formato per la trasmissione dei dati sulle catture per

l'atlantico nord-orientale su supporto magnetico

 

     A. FORMATO DI CODIFICA

     I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:

     (Omissis)

     a) La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.

     b) Le quantità inferiori a mezza unità vanno registrate come "-1".

     c) Codici dei paesi:

     Austria AUT

     Belgio BEL

     Danimarca DNK

     Finlandia FIN

     Francia FRA

     Germania DEU

     Grecia GRC

     Irlanda IRL

     Italia ITA

     Lussemburgo LUX

     Paesi Bassi NLD

     Portogallo PRT

     Spagna ESP

     Svezia SWE

     Regno Unito GBR

     Inghilterra e Galles GBRA

     Scozia GBRB

     Irlanda del Nord GBRC

     Islanda ISL

     Norvegia NOR

     Bulgaria BGR

     Cipro CYP

     Repubblica ceca CZE

     Estonia EST

     Ungheria HUN

     Lettonia LVA

     Lituania LTU

     Malta MLT

     Polonia POL

     Romania ROM

     Repubblica slovacca SVK

     Slovenia SVN

     Turchia TUR

 

     B. METODO DI TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE EUROPEA.

     Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad es., come un allegato E-mail). Se ciò non fosse possibile, sarà accettata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5''.