§ 11.3.41 - Regolamento 22 aprile 2009, n. 329.
Regolamento (CE) n. 329/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.3 politica economica
Data:22/04/2009
Numero:329


Sommario
Art. unico. Gli allegati C e D del regolamento (CE) n. 1165/98 del 19 maggio 1998 sono modificati come indicato nell’allegato I del presente regolamento


§ 11.3.41 - Regolamento 22 aprile 2009, n. 329.

Regolamento (CE) n. 329/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle variabili, la frequenza di elaborazione delle statistiche e i livelli di suddivisione e di aggregazione da applicare alle variabili

(G.U.U.E. 23 aprile 2009, n. L 103)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali [1], in particolare l’articolo 17, lettere b), d) ed e),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull’evoluzione congiunturale del ciclo economico. Il campo di applicazione di queste statistiche è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 [2].

 

(2) Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali [3] contiene le definizioni delle variabili.

 

(3) Il regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 [4], dispone che gli Stati membri effettuino studi per valutare la fattibilità della trasmissione delle variabili ore di lavoro e retribuzioni lorde per i settori del commercio al dettaglio e degli altri servizi.

 

(4) Ai fini della politica monetaria della Comunità, è necessario sviluppare le statistiche congiunturali specie per quanto riguarda i servizi. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1165/98 in campi di particolare importanza per lo studio del ciclo economico.

 

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1165/98.

 

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [5],

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. unico.

Gli allegati C e D del regolamento (CE) n. 1165/98 del 19 maggio 1998 sono modificati come indicato nell’allegato I del presente regolamento.

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

 

[2] GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

 

[3] GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15.

 

[4] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1.

 

[5] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)