§ 11.2.57 - Decisione 11 luglio 2006, n. 495.
Decisione n. 2006/495/CE del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l’adozione da parte della Slovenia della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.2 politica monetaria
Data:11/07/2006
Numero:495


Sommario
Art. 1.      La Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. La deroga nei confronti della Slovenia, di cui all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, è abrogata con [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Art. 3.      La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 11.2.57 - Decisione 11 luglio 2006, n. 495.

Decisione n. 2006/495/CE del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l’adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1° gennaio 2007

(G.U.U.E. 15 luglio 2006, n. L 195).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     vista la relazione della Commissione,

     vista la relazione della Banca centrale europea,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     viste le deliberazioni del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo,

     considerando quanto segue:

     (1) La terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) è iniziata il 1° gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1° gennaio 1999.

     (2) Il 19 giugno 2000 il Consiglio ha deciso che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1° gennaio 2001.

     (3) A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intende passare alla terza fase dell'UEM il 1° gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca del trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, del trattato.

     (4) A norma della decisione 98/317/CE la Svezia beneficia di una deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato. Conformemente all’articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato.

     (5) La Banca centrale europea (BCE) è stata istituita il 1° luglio 1998. Il sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997 sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'unione economica e monetaria. Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM2) sono state stabilite nell'accordo del 1° settembre 1998 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria.

     (6) La procedura per l'abolizione della deroga degli Stati membri che ne sono soggetti è stabilita nell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, ai sensi del quale, almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del trattato. Il 2 marzo 2006 la Slovenia ha chiesto ufficialmente la valutazione sulla convergenza.

     (7) La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, per quanto necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in prosieguo «Statuto del SEBC». Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Slovenia con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC.

     (8) A norma dell'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, primo trattino del trattato significa che uno Stato membro presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio. Per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è stata misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica degli indici di dodici mesi rispetto alla media aritmetica degli indici dei dodici mesi precedenti. Nel periodo di dodici mesi fino al marzo 2006, i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi sono stati la Svezia, la Finlandia e la Polonia, con tassi di inflazione, rispettivamente, dello 0,9 %, dell’1 % e dell’1,5 %. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Su tale base, il valore di riferimento nel periodo di dodici conclusosi nel marzo 2006 è pari al 2,6 %.

     (9) A norma dell'articolo 2 del protocollo sui criteri di convergenza, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino del trattato significa che al momento della valutazione da parte del Consiglio lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

     (10) A norma dell'articolo 3 del protocollo sui criteri di convergenza, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del sistema monetario europeo di cui all'articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e per lo stesso periodo, lo Stato membro non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro. Dal 1° gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM2) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare il rispetto di questo criterio nelle loro relazioni la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni avente termine nell’aprile 2006.

     (11) A norma dell'articolo 4 del protocollo sui criteri di convergenza, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 121, paragrafo 1, quarto trattino del trattato, significa che il tasso medio d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Su tale base, il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi fino al marzo 2006 è pari al 5,9 %.

     (12) A norma dell'articolo 5 del protocollo sui criteri di convergenza, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito dati per l'elaborazione della presente decisione. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle cifre comunicate dagli Stati membri entro il 1° aprile 2006, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

     (13) Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Slovenia nell'adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che:

     la legislazione nazionale slovena, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 108 e 109 del trattato e con lo statuto del SEBC;

     per quanto riguarda il rispetto da parte della Slovenia dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 121, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

     — il tasso medio di inflazione in Slovenia nei dodici mesi fino al marzo 2006 è stato del 2,3 %, ossia inferiore al valore di riferimento, ed è probabile che questa tendenza proseguirà nei mesi a venire,

     — la Slovenia non è oggetto di una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo,

     — la Slovenia fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM2) dal 28 giugno 2004; nel periodo di due anni avente termine nell’aprile 2006 il tolar sloveno (SIT) non ha conosciuto gravi tensioni e la Slovenia non ha svalutato di propria iniziativa il tasso centrale bilaterale del SIT nei confronti dell'euro,

     — nei dodici mesi fino al marzo 2006 il tasso medio di interesse a lungo termine in Slovenia è stato del 3,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

     La Slovenia ha realizzato un alto grado di convergenza sostenibile in relazione a tutti i criteri.

     Di conseguenza la Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

     (14) A norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, deve decidere quali Stati membri con deroga soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. La deroga nei confronti della Slovenia, di cui all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, è abrogata con decorrenza 1° gennaio 2007.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

     Art. 3.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.