§ 11.2.55 - Regolamento 31 dicembre 1998, n. 2866.
Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.2 politica monetaria
Data:31/12/1998
Numero:2866


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1°


§ 11.2.55 - Regolamento 31 dicembre 1998, n. 2866.

Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere della Banca centrale europea,

     (1) considerando che a norma dell’articolo 109 J, paragrafo 4, del trattato, la terza fase dell’Unione economica e monetaria avrà inizio il 1° gennaio 1999; che il Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo ha confermato, il 3 maggio 1998, che Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia soddisfano le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica in data 1° gennaio 1999;

     (2) considerando che a partire dal 1° gennaio 1999 l’euro sarà la moneta degli Stati membri partecipanti, in conformità al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro; che l’introduzione dell’euro presuppone l’adozione dei tassi di conversione ai quali l’euro sostituirà le monete nazionali ed in base ai quali l’euro sarà diviso in unità monetarie nazionali; che i tassi di conversione indicati nell’articolo 1 sono quelli definiti nell’articolo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98;

     (3) considerando che a norma del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, ogni riferimento all’ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all’euro ad un tasso di un euro per un ecu; che l’articolo 109 L, paragrafo 4, seconda frase, stabilisce che l’adozione dei tassi di conversione non deve di per sé modificare il valore esterno dell’ecu; che ciò viene garantito adottando, come tassi di conversione, i tassi di cambio delle monete degli Stati membri rispetto all’ecu determinati dalla Commissione il 31 dicembre 1998, in base alla procedura consueta per il calcolo dei tassi ufficiali giornalieri relativi all’ecu;

     (4) considerando che i ministri degli Stati membri che adottano l’euro come loro moneta unica, i governatori delle banche centrali degli stessi Stati membri, la Commissione e l’Istituto monetario europeo/la Banca centrale europea hanno emesso, il 3 maggio 1998 ed il 26 settembre 1998, due comunicati sulla determinazione e sull’adozione dei tassi di conversione fissati irrevocabilmente per l’euro;

     (5) considerando che il regolamento (CE) n. 1103/97 stabilisce che i tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti; che, per garantire un alto grado di precisione, tali tassi saranno formati da sei cifre significative e non verranno definiti tassi inversi o bilaterali tra le monete degli Stati membri partecipanti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [1]

     I tassi di conversione fissati irrevocabilmente tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro sono i seguenti:

     1 euro = 40,3399 franchi belgi

     = 1,95583 marchi tedeschi

     = 340,750 dracme greche

     = 166,386 pesete spagnole

     = 6,55957 franchi francesi

     = 0,787564 sterline irlandesi

     = 1936,27 lire italiane

     = 40,3399 franchi lussemburghesi

     = 2,20371 fiorini olandesi

     = 13,7603 scellini austriaci

     = 200,482 escudi portoghesi

     = 239,640 tolar sloveni

     = 5,94573 marchi finlandesi

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

 


[1] Articolo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1478/2000 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1086/2006.