Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.2 politica monetaria |
Data: | 31/12/1998 |
Numero: | 2866 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° |
§ 11.2.55 - Regolamento 31 dicembre 1998, n. 2866.
Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea,
(1) considerando che a norma dell’articolo 109 J, paragrafo 4, del trattato, la terza fase dell’Unione economica e monetaria avrà inizio il 1° gennaio 1999; che il Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo ha confermato, il 3 maggio 1998, che Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia soddisfano le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica in data 1° gennaio 1999;
(2) considerando che a partire dal 1° gennaio 1999 l’euro sarà la moneta degli Stati membri partecipanti, in conformità al
(3) considerando che a norma del
(4) considerando che i ministri degli Stati membri che adottano l’euro come loro moneta unica, i governatori delle banche centrali degli stessi Stati membri, la Commissione e l’Istituto monetario europeo/la Banca centrale europea hanno emesso, il 3 maggio 1998 ed il 26 settembre 1998, due comunicati sulla determinazione e sull’adozione dei tassi di conversione fissati irrevocabilmente per l’euro;
(5) considerando che il regolamento (CE) n. 1103/97 stabilisce che i tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti; che, per garantire un alto grado di precisione, tali tassi saranno formati da sei cifre significative e non verranno definiti tassi inversi o bilaterali tra le monete degli Stati membri partecipanti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I tassi di conversione fissati irrevocabilmente tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro sono i seguenti:
1 euro = 40,3399 franchi belgi
= 1,95583 marchi tedeschi
= 340,750 dracme greche
= 166,386 pesete spagnole
= 6,55957 franchi francesi
= 0,787564 sterline irlandesi
= 1936,27 lire italiane
= 40,3399 franchi lussemburghesi
= 2,20371 fiorini olandesi
= 13,7603 scellini austriaci
= 200,482 escudi portoghesi
= 239,640 tolar sloveni
= 5,94573 marchi finlandesi
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
[1] Articolo già modificato dall'art. 1 del