§ 11.1.72 - Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274.
Regolamento (CE) n. 1274/2008 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:17/12/2008
Numero:1274


Sommario
Art. 1. Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Accounting Standard (IAS) 1 — Presentazione del bilancio, rivisto nel 2003 e modificato nel 2005, è sostituito dall’International [...]
Art. 2. Le imprese applicano lo IAS 1 (rivisto nel 2007), quale figura in allegato al presente regolamento, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo [...]
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 11.1.72 - Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274.

Regolamento (CE) n. 1274/2008 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 1

(G.U.U.E. 18 dicembre 2008, n. L 339)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali [1], in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione [2] sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

 

(2) Il 6 settembre 2007 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato la revisione dell’International Accounting Standard (IAS) 1 — Presentazione del bilancio, di seguito "IAS 1 rivisto". Lo IAS 1 rivisto modifica alcuni requisiti per la presentazione del bilancio e richiede informazioni complementari in talune circostanze; esso modifica inoltre alcuni principi contabili. Lo IAS 1 rivisto sostituisce l’International Accounting Standard (IAS) 1 — Presentazione del bilancio, rivisto nel 2003 e modificato nel 2005.

 

(3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che lo IAS 1 rivisto soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) [3], il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ha esaminato il parere dell'EFRAG sull'omologazione e ha comunicato alla Commissione europea di considerarlo equilibrato ed obiettivo.

 

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

 

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Accounting Standard (IAS) 1 — Presentazione del bilancio, rivisto nel 2003 e modificato nel 2005, è sostituito dall’International Accounting Standard (IAS) 1 — Presentazione del bilancio (rivisto nel 2007) riportato in allegato al presente regolamento.

 

     Art. 2.

Le imprese applicano lo IAS 1 (rivisto nel 2007), quale figura in allegato al presente regolamento, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

 

[2] GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

 

[3] GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

 

 

ALLEGATO

 

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

 

IAS 1 | IAS 1 "Presentazione del bilancio (revisione 2007)" |

 

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

 

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 1

 

Presentazione del bilancio

 

FINALITÀ

 

1 Il presente Principio definisce i criteri per la presentazione del bilancio redatto con scopi di carattere generale, al fine di assicurarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci dell’entità di esercizi precedenti, sia con i bilanci di altre entità. Espone la disciplina di carattere generale per la presentazione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura e le disposizioni minime per il loro contenuto.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

2 Un’entità deve applicare il presente Principio nella preparazione e nella presentazione del bilancio redatto per scopi di carattere generale secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standard (IFRS).

 

3 Altri IFRS illustrano le disposizioni per la rilevazione, la valutazione e l’informativa in merito a specifiche operazioni e altri fatti.

 

4 Il presente Principio non si applica alla struttura e al contenuto del bilancio intermedio sintetico preparato secondo quanto previsto dallo IAS 34 Bilanci intermedi. Tuttavia, i paragrafi 15-35 si applicano a tale bilancio. Il presente Principio si applica parimenti a tutte le entità, incluse quelle che presentano un bilancio consolidato o un bilancio separato, come definito nello IAS 27 Bilancio consolidato e separato.

 

5 Il presente Principio utilizza una terminologia che è adatta a entità con fini di lucro, incluse entità operanti nel settore pubblico. Le entità che svolgono attività senza fini di lucro nel settore privato o pubblico, se applicano il presente Principio, possono trovarsi nella condizione di dover modificare le descrizioni usate per particolari voci del bilancio e per il bilancio nel suo complesso.

 

6 Similarmente, le entità che non dispongono di patrimonio netto come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio (per es. alcuni fondi comuni di investimento) e le entità il cui capitale non è patrimonio netto (per es. alcune entità cooperative) possono avere bisogno di adattare la presentazione nel bilancio della quota d’interessenza dei membri o dei possessori di quote.

 

DEFINIZIONI

 

7 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

 

I bilanci redatti per scopi di carattere generale (denominati "bilanci") sono quelli che si prefiggono di soddisfare le esigenze degli utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere a un’entità di preparare rendicontazioni adattate alle loro particolari necessità informative.

 

Non fattibile Applicare una disposizione non è fattibile quando l’entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla.

 

International Financial Reporting Standard (IFRS) sono i Principi e le Interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:

 

(a) gli International Financial Reporting Standard;

 

(b) gli International Accounting Standard; e

 

(c) le Interpretazioni elaborate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

 

Rilevante: Omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante.

 

Determinare se un’omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori. Il Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio statuisce nel paragrafo 25 che "si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e contabile e una volontà a studiare l’informativa con ragionevole diligenza". Quindi, la valutazione deve prendere in considerazione come presumibilmente questi utilizzatori possano essere ragionevolmente influenzati nel prendere le proprie decisioni economiche.

 

Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico complessivo (statement of comprehensive income), del conto economico separato (se presentato), nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti.

 

Il prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income) comprende le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da riclassificazione) che non sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio come richiesto o consentito dagli altri IFRS.

 

Le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo sono le seguenti:

 

(a) variazioni nella riserva di rivalutazione (vedere lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e lo IAS 38 Attività immateriali);

 

(b) utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità al paragrafo 93A dello IAS 19 Benefici ai dipendenti;

 

(c) utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere);

 

(d) utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (vedere lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione);

 

(e) la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari (vedere lo IAS 39).

 

I soci sono i possessori di strumenti classificati come patrimonio netto.

 

Utile (perdita) d’esercizio (profit or loss) è il totale dei ricavi meno i costi, escluse le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

 

Rettifiche da riclassificazione sono gli importi riclassificati nell’utile (perdita) dell’esercizio corrente che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio corrente o di esercizi precedenti.

 

Totale conto economico complessivo è la variazione di patrimonio netto durante un esercizio derivante da operazioni e da altri fatti, oltre alle variazioni derivanti dalle operazioni con soci che agiscono nella loro qualità di soci.

 

Il totale conto economico complessivo comprende tutte le componenti dell’"utile (perdita) d’esercizio" e del "prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

8 Sebbene il presente Principio utilizzi i termini "prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo", "utile (perdita) d’esercizio" e "totale conto economico complessivo", un’entità può utilizzare altri termini per descrivere i totali purché il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l’utile o la perdita un’entità può utilizzare il termine "utile netto".

 

BILANCIO

 

Scopo del bilancio

 

9 Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un’entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un’entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate. Per raggiungere tale finalità, il bilancio fornisce le informazioni sui seguenti elementi dell’entità:

 

(a) attività;

 

(b) passività;

 

(c) patrimonio netto;

 

(d) ricavi e costi, inclusi utili e perdite;

 

(e) contribuzioni da parte dei soci e distribuzioni a questi in qualità di soci; e

 

(f) flussi finanziari.

 

Tali informazioni, insieme ad altre contenute nelle note, aiutano gli utilizzatori a prevedere i flussi finanziari futuri dell’entità e in particolare la loro tempistica e certezza.

 

Informativa completa di bilancio

 

10 Un’informativa di bilancio completa include:

 

(a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;

 

(b) un prospetto di conto economico complessivo dell’esercizio;

 

(c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;

 

(d) un rendiconto finanziario dell’esercizio;

 

(e) note, contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative; e

 

(f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio.

 

Un’entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio.

 

11 Un’entità deve presentare con uguale rilievo tutte le parti del bilancio nell’informativa completa di bilancio.

 

12 Come consentito dal paragrafo 81, un’entità può presentare le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio come parte di un singolo prospetto di conto economico complessivo o in un conto economico separato. Un conto economico è presentato come parte di un’informativa di bilancio completa e deve essere esposto immediatamente prima del prospetto di conto economico complessivo.

 

13 Molte entità presentano, oltre al bilancio, una relazione degli amministratori che illustra e spiega gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e le principali incertezze che essa affronta. Tale relazione può includere un’analisi in merito a:

 

(a) i principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico, inclusi i cambiamenti nel contesto ambientale nel quale l’entità opera, la risposta dell’entità a questi cambiamenti e il loro effetto, e la politica d’investimento dell’entità per mantenere e migliorare il risultato economico, inclusa la sua politica di distribuzione dei dividendi;

 

(b) le fonti di finanziamento dell’entità e il rapporto atteso tra passività e patrimonio netto; e

 

(c) le risorse dell’entità non rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dagli IFRS.

 

14 Molte entità presentano inoltre, al di fuori del bilancio, rendiconti e documenti quali bilanci ambientali e sociali, specialmente in settori ove i fattori ambientali sono significativi e quando i dipendenti sono considerati un importante gruppo di utilizzatori. I rendiconti e i documenti presentati al di fuori del bilancio d’esercizio non rientrano nell’ambito degli IFRS.

 

Aspetti generali

 

Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS

 

15 I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un’entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l’applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.

 

16 Un’entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve rendere un’attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note. Un’entità non deve descrivere il bilancio come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS.

 

17 Praticamente in tutte le circostanze, un’entità ottiene una presentazione attendibile conformandosi con tutti gli IFRS applicabili. Una presentazione attendibile inoltre richiede che un’entità:

 

(a) selezioni e applichi i principi contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. Lo IAS 8 definisce una gerarchia di fonti autorevoli alle quali la direzione aziendale fa riferimento nei casi in cui non vi sia un IFRS specificamente applicabile ad una voce;

 

(b) presenti le informazioni, inclusi i principi contabili, in modo che sia fornita una informativa rilevante, attendibile, comparabile e comprensibile;

 

(c) fornisca informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l’impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell’entità.

 

18 Un’entità non può rimediare all’applicazione di principi contabili non corretti né con l’illustrazione dei principi contabili adottati, né con note o documentazione esplicativa.

 

19 In circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, l’entità deve disattendere tale disposizione secondo quanto esposto nel paragrafo 20 se il quadro sistematico di regolamentazione applicabile lo richiede o comunque non vieta tale deroga.

 

20 Quando un’entità disattende una disposizione di un IFRS secondo quanto previsto dal paragrafo 19, questa deve indicare:

 

(a) che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità;

 

(b) di aver rispettato gli IFRS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile;

 

(c) il titolo dell’IFRS che l’entità ha disatteso, la natura della deroga, incluso il trattamento che l’IFRS richiederebbe, la ragione per cui tale trattamento sarebbe nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, e il trattamento adottato; e

 

(d) per ogni esercizio presentato gli effetti economici-patrimoniali della deroga su ogni voce del bilancio qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni.

 

21 Quando un’entità ha derogato ad una disposizione di un IFRS in un esercizio precedente, e tale deroga ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio per l’esercizio corrente, questa deve fornire le informazioni integrative esposte nei paragrafi 20(c) e (d).

 

22 Il paragrafo 21 si applica, per esempio, quando un’entità ha disatteso in un esercizio precedente una disposizione di un IFRS relativa alla valutazione di attività o passività e quella deroga ha un effetto sulla valutazione delle variazioni delle attività e passività rilevate nel bilancio dell’esercizio corrente.

 

23 Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, e tuttavia il quadro sistematico di regolamentazione applicabile nella fattispecie non consente la deroga dalla disposizione, l’entità deve, nella massima misura possibile, ridurre i relativi aspetti fuorvianti fornendo informazioni su:

 

(a) il titolo dell’IFRS in questione, la natura della disposizione, e la ragione per cui la direzione aziendale ha concluso che la conformità con tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico; e

 

(b) per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.

 

24 Per le finalità di cui ai paragrafi 19-23, un elemento di informazione sarebbe in conflitto con le finalità del bilancio quando esso non rappresenta fedelmente le operazioni, altri fatti e condizioni che intende rappresentare, o si potrebbe ragionevolmente aspettare che rappresenti, e, di conseguenza, è probabile che avrebbe un effetto sulle decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. Quando si valuta se la conformità a una disposizione specifica di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, la direzione aziendale considera:

 

(a) perché le finalità del bilancio non sono state conseguite nelle particolari circostanze; e

 

(b) come le circostanze dell’entità differiscono da quelle di altre entità che invece ottemperano alla disposizione. Se altre entità in circostanze simili ottemperano alla disposizione, vi è una presunzione relativa che la conformità dell’entità alla disposizione non sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico.

 

Continuità aziendale

 

25 Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Un’entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, l’entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un’entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento.

 

26 Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l’entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

 

Contabilizzazione per competenza

 

27 Un’entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell’informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza.

 

28 Quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, un’entità rileva le voci come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi nel Quadro sistematico.

 

Rilevanza e aggregazione

 

29 Un’entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. Un’entità deve presentare distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.

 

30 Il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni o altri fatti che sono raggruppati in classi, conformemente alla loro natura o destinazione. La fase finale del processo di aggregazione e classificazione consiste nell’esposizione di dati sintetici e classificati che costituiscono le voci di bilancio. Se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note. Una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una esposizione distinta nei prospetti può richiedere di essere esposta distintamente nelle note.

 

31 Un’entità non è tenuta a fornire un’informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni non sono rilevanti.

 

Compensazione

 

32 Un’entità non deve compensare le attività e passività o i ricavi e i costi se non richiesto o consentito da un IFRS.

 

33 Un’entità espone distintamente le attività e le passività, e i ricavi e i costi. Le compensazioni nei prospetti del conto economico complessivo o della situazione patrimoniale-finanziaria o nel conto economico separato (se presentato), salvo che esse riflettano la sostanza dell’operazione o di altro fatto, riducono la capacità degli utilizzatori di comprendere le operazioni, altri fatti e condizioni che si sono verificati e di valutare i futuri flussi finanziari dell’entità. Non è considerata una compensazione la valutazione della attività al netto di svalutazioni, quali per esempio, l’accantonamento per obsolescenza magazzino e l’accantonamento per svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

 

34 Lo IAS 18 Ricavi definisce il termine ricavo e richiede che un’entità lo determini al fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o da ricevere, tenendo conto dell’importo di qualsiasi sconto commerciale e di quantità concesso dall’entità. L’entità effettua, nel corso della sua attività ordinaria, altre operazioni che non generano ricavi ma sono accessorie rispetto alla attività principale generatrice di ricavi. Un’entità presenta i risultati di tali operazioni, quando tale esposizione riflette la sostanza dell’operazione o di altro fatto, compensando eventuali ricavi con il costo relativo derivante dalla stessa operazione. Per esempio:

 

(a) un’entità espone le plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla vendita di attività non correnti, inclusi partecipazioni e beni strumentali, deducendo dai corrispettivi della cessione il valore contabile del bene e i relativi costi di vendita; e

 

(b) un’entità può compensare le spese relative a un accantonamento che è rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali e rimborsato secondo un accordo contrattuale con un terzo (per esempio, un accordo di garanzia di un fornitore), con il relativo rimborso.

 

35 Inoltre, un’entità espone al netto gli utili e le perdite derivanti da un insieme di operazioni simili, quali utili e perdite su operazioni in valuta o derivanti da strumenti finanziari posseduti per negoziazione. Tuttavia, un’entità espone tali utili e perdite distintamente se sono rilevanti.

 

Periodicità dell’informativa

 

36 Un’entità deve presentare un’informativa di bilancio completa (incluse le informazioni comparative) almeno annualmente. Quando un’entità cambia la data di chiusura del proprio esercizio e presenta il bilancio per un periodo più lungo o più breve di un anno, un’entità deve indicare, oltre all’esercizio di riferimento coperto dal bilancio:

 

(a) la ragione per cui si utilizza un esercizio più lungo o più breve; e

 

(b) il fatto che gli importi presentati in bilancio non sono del tutto comparabili.

 

37 Normalmente, un’entità redige costantemente il bilancio con riferimento a un periodo annuale. Tuttavia, alcune entità per ragioni pratiche preferiscono rendicontare, per esempio, per un periodo di 52 settimane. Il presente Principio non esclude tale prassi.

 

Informazioni comparative

 

38 Ad eccezione di quando gli IFRS consentano o richiedano diversamente, un’entità deve fornire le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell’esercizio corrente. Un’entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell’esercizio di riferimento.

 

39 Un’entità che indica le informazioni comparative deve presentare, come minimo, due prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due di ciascuno degli altri prospetti, e le relative note. Quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci del proprio bilancio o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio, deve presentare, come minimo, tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due di ciascuno degli altri prospetti, e le relative note. Un’entità presenta i prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria:

 

(a) alla chiusura dell’esercizio corrente;

 

(b) alla chiusura dell’esercizio precedente (che coincide con l’inizio dell’esercizio corrente); e

 

(c) all’inizio del primo esercizio comparativo.

 

40 In alcuni casi l’informazione descrittiva fornita nel bilancio dell’/degli esercizio/esercizi precedente/i è significativa anche per l’esercizio in corso. Per esempio, un’entità presenta nell’esercizio corrente i dettagli di una causa legale i cui esiti erano incerti alla data di chiusura dell’esercizio immediatamente precedente e che non è stata ancora definita. Gli utilizzatori traggono vantaggio dall’essere informati sull’esistente incertezza alla chiusura dell’esercizio immediatamente precedente, nonché dalle azioni intraprese durante l’esercizio per risolverla.

 

41 Quando l’entità modifica la presentazione o la classificazione delle voci nel bilancio, deve riclassificare gli importi comparativi a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando riclassifica gli importi comparativi, l’entità deve indicare:

 

(a) la natura della riclassificazione;

 

(b) l’importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata; e

 

(c) i motivi della riclassificazione.

 

42 Quando non è fattibile riclassificare gli importi comparativi, un’entità deve indicare:

 

(a) la ragione per non riclassificare gli importi, e

 

(b) la natura delle rettifiche che sarebbero state apportate se gli importi fossero stati riclassificati.

 

43 Migliorare la comparabilità delle informazioni tra esercizi aiuta gli utilizzatori a prendere decisioni economiche, permettendo specialmente la valutazione per scopi previsionali degli andamenti nelle informazioni finanziarie. In alcune circostanze, non è fattibile riclassificare le informazioni comparative per un particolare esercizio precedente per ottenere la comparabilità con l’esercizio corrente. Per esempio, un’entità può non aver raccolto i dati nel/i periodo/i precedente/i in un modo tale da consentirne la riclassificazione, e può non essere fattibile ricreare l’informativa.

 

44 Lo IAS 8 illustra le modifiche alle informazioni comparative richieste quando un’entità modifica un principio contabile o corregge un errore.

 

Uniformità di presentazione del bilancio

 

45 Un’entità deve mantenere la presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio da un esercizio all’altro a meno che:

 

(a) non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell’entità o di un riesame del bilancio, che sarebbe più appropriata un’altra presentazione o classificazione, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione dei principi contabili definiti nello IAS 8; o

 

(b) un IFRS non richieda un cambiamento nella presentazione.

 

46 Per esempio, un acquisto o una dismissione significativo, o un riesame delle modalità di presentazione del bilancio, potrebbero suggerire che sia necessario presentare il bilancio in modo diverso. Un’entità cambia la presentazione del proprio bilancio soltanto se la nuova presentazione fornisce informazioni che siano attendibili e più rilevanti per gli utilizzatori del bilancio e la struttura rivista abbia probabilità di continuare ad essere adottata, così che la comparabilità non sia compromessa. Quando si apportano modifiche nella presentazione un’entità riclassifica le proprie informazioni comparative secondo quanto previsto dai paragrafi 41 e 42.

 

STRUTTURA E CONTENUTO

 

Introduzione

 

47 Il presente Principio richiede particolari informazioni nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o del conto economico complessivo, nel conto economico separato (se presentato), o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e richiede la presentazione di ulteriori voci in tali prospetti o nelle note. Lo IAS 7 Rendiconto Finanziario disciplina la presentazione dell’informativa sui flussi finanziari.

 

48 Il presente Principio a volte utilizza il termine "informativa" in un senso ampio, comprendendo le voci esposte nel bilancio. Le informazioni sono inoltre richieste da altri IFRS. Se non diversamente specificato altrove nel presente Principio, o in un altro IFRS, tali informazioni possono essere esposte nel bilancio.

 

Identificazione del bilancio

 

49 Un’entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nello stesso documento pubblicato.

 

50 Gli IFRS si applicano solo al bilancio e non necessariamente alle altre informazioni contenute nelle relazioni annuali, nei prospetti informativi presentati presso un organo di regolamentazione o in altri documenti. Di conseguenza, è importante che gli utilizzatori possano distinguere l’informativa che è redatta applicando gli IFRS da quella che può essere utile per loro ma non regolata da tali disposizioni.

 

51 Un’entità deve chiaramente identificare ogni parte del bilancio e le note. Inoltre, un’entità deve evidenziare le seguenti informazioni e, quando necessario, ripeterle per una corretta comprensione dell’informativa presentata:

 

(a) la denominazione dell’entità che redige il bilancio o altro mezzo di identificazione ed eventuali cambiamenti in tale informativa dalla chiusura dell’esercizio precedente;

 

(b) se il bilancio si riferisce a una singola entità o a un gruppo di entità;

 

(c) la data di chiusura dell’esercizio di riferimento o dell’esercizio coperto dall’informativa di bilancio o dalle note;

 

(d) la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21; e

 

(e) il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.

 

52 Un’entità soddisfa le disposizioni del paragrafo 51 presentando le intestazioni appropriate per pagine, prospetti, note, colonne e simili. Il modo migliore di esporre tale informativa è il risultato di una valutazione. Per esempio, quando un’entità presenta il bilancio elettronicamente, non sono sempre usate pagine separate; un’entità richiama quindi le indicazioni di cui sopra al fine di assicurare la comprensione dell’informativa inclusa nel bilancio.

 

53 Un’entità rende spesso il bilancio più comprensibile presentando l’informativa in migliaia o milioni di unità nella moneta di presentazione. Ciò è accettabile nella misura in cui l’entità indica il livello di arrotondamento e non omette l’informativa rilevante.

 

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

 

Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

 

54 Come minimo, il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:

 

(a) immobili, impianti e macchinari;

 

(b) investimenti immobiliari;

 

(c) attività immateriali;

 

(d) attività finanziarie [esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i)];

 

(e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;

 

(f) attività biologiche;

 

(g) rimanenze;

 

(h) crediti commerciali e altri crediti;

 

(i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;

 

(j) il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;

 

(k) debiti commerciali e altri debiti;

 

(l) accantonamenti;

 

(m) passività finanziarie [esclusi i valori esposti in (k), e (l)];

 

(n) passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12 Imposte sul reddito;

 

(o) passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12;

 

(p) passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all’IFRS 5;

 

(q) interessenze di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto; e

 

(r) capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante.

 

55 Un’entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità.

 

56 Quando un’entità presenta attività correnti e non correnti, e passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, non deve classificare attività (passività) fiscali differite del bilancio come attività (passività) correnti.

 

57 Il presente Principio non prescrive l’ordine o lo schema con il quale un’entità espone le voci. Il paragrafo 54 elenca semplicemente le voci che sono sufficientemente diverse per natura o destinazione da richiedere una esposizione separata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Inoltre:

 

(a) le voci sono separatamente esposte quando la dimensione, la natura o la destinazione di una voce o aggregazione di voci simili è tale che una presentazione distinta è rilevante per la comprensione della posizione patrimoniale-finanziaria di un’entità; e

 

(b) le descrizioni usate e l’ordine delle voci o dell’aggregazione di voci simili possono essere modificati in relazione alla natura dell’entità e delle sue operazioni, per fornire l’informativa necessaria per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità. Ad esempio, un istituto finanziario può modificare le descrizioni sopra elencate per fornire informazioni più rilevanti in merito alle operazioni dell’istituto stesso.

 

58 Un’entità decide in merito alla presentazione distinta di voci aggiuntive basandosi sulla valutazione:

 

(a) della natura e del grado di liquidità delle attività;

 

(b) della destinazione delle attività all’interno dell’entità; e

 

(c) degli importi, della natura e delle scadenze delle passività.

 

59 L’utilizzo di basi di valutazione diverse per le diverse classi di attività suggerisce che la loro natura o destinazione differisce e, quindi, che un’entità le presenta come voci distinte. Per esempio, diverse classi di immobili, impianti e macchinari possono essere iscritte al costo o a valori rideterminati secondo quanto previsto dallo IAS 16.

 

Distinzione corrente/non corrente

 

60 Un’entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dai paragrafi 66-76 ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, un’entità deve presentare tutte le attività e passività ordinate in base al loro livello di liquidità.

 

61 Qualunque sia il metodo di presentazione adottato, un’entità deve indicare l’importo che si prevede di realizzare o regolare dopo oltre dodici mesi per ciascuna voce di attività e passività che include gli importi che ci si aspetta di realizzare o estinguere:

 

(a) non oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, e

 

(b) oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

 

62 Quando l’entità fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile, la separata classificazione di attività e passività correnti e non correnti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria fornisce informazioni utili, in quanto distingue il capitale circolante netto dal capitale usato dall’entità per le operazioni a lungo termine. Essa evidenzia inoltre le attività che si suppone debbano essere realizzate entro il termine del ciclo operativo corrente e le passività da estinguere entro lo stesso periodo.

 

63 Per alcune entità, quali istituti finanziari, una presentazione di attività e passività in ordine crescente o decrescente di liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti di una presentazione corrente/non corrente perché l’entità non fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile.

 

64 Nell’applicare il paragrafo 60, un’entità può presentare alcune delle sue attività e passività utilizzando una classificazione corrente/non corrente e altre in ordine di liquidità quando ciò fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. La necessità di utilizzare un criterio di presentazione misto potrebbe sorgere quando un’entità ha diverse attività.

 

65 L’informativa circa le date di realizzazione previste delle attività e delle passività è utile nel determinare la liquidità e la solvibilità di un’entità. L’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative richiede l’indicazione delle date di scadenza delle attività e delle passività finanziarie. Le attività finanziarie comprendono crediti commerciali e altri crediti e le passività finanziarie comprendono debiti commerciali e altri debiti. L’indicazione della data attesa di realizzo delle attività non monetarie quali le rimanenze e la data attesa di regolamento di passività quali gli accantonamenti è utile a prescindere se le attività e le passività siano classificate come correnti o non correnti. Per esempio, un’entità evidenzia i valori delle rimanenze che si prevede siano realizzate dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio di riferimento.

 

Attività correnti

 

66 Un’entità deve classificare un’attività come corrente quando:

 

(a) si suppone realizzi l’attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;

 

(b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;

 

(c) si suppone realizzi l’attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o

 

(d) l’attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

 

Un’entità deve classificare tutte le altre attività come non correnti.

 

67 Il presente Principio usa il termine "non corrente" per includere attività materiali, immateriali, e finanziarie aventi natura a lungo termine. Esso non impedisce l’uso di descrizioni alternative purché il significato sia chiaro.

 

68 Il ciclo operativo di un’entità è il tempo che intercorre tra l’acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo di un’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell’ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per la negoziazione (attività finanziarie che rientrano in questa categoria sono classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione) e la parte corrente di attività finanziarie non correnti.

 

Passività correnti

 

69 Un’entità deve classificare una passività come corrente quando:

 

(a) è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;

 

(b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;

 

(c) la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o

 

(d) l’entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

 

Un’entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.

 

70 Alcune passività correnti, quali debiti commerciali e alcuni accantonamenti relativi al personale e ad altri costi operativi, sono parte del capitale circolante usato nel normale ciclo operativo dell’entità. Un’entità classifica tali voci operative come passività correnti anche se la loro estinzione avverrà dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Lo stesso normale ciclo operativo si applica alla classificazione delle attività e passività di un’entità. Quando il normale ciclo operativo di un’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.

 

71 Altre passività correnti non sono estinte nell’ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio o sono assunte principalmente per essere negoziate. Esempi sono passività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39, gli scoperti bancari, e la quota corrente di passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (per esempio non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell’entità) e non devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 74 e 75.

 

72 Un’entità classifica le sue passività finanziarie come correnti quando devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, anche se:

 

(a) il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, e

 

(b) un accordo di rifinanziamento, o di rimodulazione dei pagamenti, a lungo termine viene concluso dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione.

 

73 Se un’entità prevede, e ha la discrezionalità, di rifinanziare o rinnovare un’obbligazione per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica l’obbligazione come non corrente, anche se sarebbe scaduta entro un periodo più breve. Tuttavia, quando il rifinanziamento o il rinnovamento dell’obbligazione non è a discrezione dell’entità (per esempio, non c’è un accordo di rifinanziamento), l’entità non considera la potenzialità di rifinanziare l’obbligazione e la classifica come corrente.

 

74 Quando un’entità viola una clausola di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data di chiusura o prima della data di chiusura dell’esercizio con l’effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, essa classifica la passività come corrente, anche se il finanziatore ha concordato, dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima dell’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, di non richiedere il pagamento come conseguenza della violazione. Un’entità classifica la passività come corrente perché, alla data di chiusura dell’esercizio, essa non gode di un diritto incondizionato a differire il suo regolamento per almeno dodici mesi da quella data.

 

75 Tuttavia, un’entità classifica la passività come non corrente se il finanziatore ha concordato, prima della data di chiusura dell’esercizio, di fornire un periodo di tolleranza che termina almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio, entro il quale l’entità può sanare la violazione e durante il quale il finanziatore non può richiedere un rimborso immediato.

 

76 In riferimento ai finanziamenti classificati come passività correnti, se i fatti seguenti si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione, tali eventi sono illustrati come fatti che non comportano una rettifica secondo quanto previsto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento:

 

(a) rifinanziamento a lungo termine;

 

(b) risoluzione della violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine; e

 

(c) la concessione da parte del finanziatore di un periodo di tolleranza per sanare la violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine che scade almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio.

 

Informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note

 

77 Un’entità deve evidenziare, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, ulteriori sotto-classificazioni delle voci esposte, classificate con modalità adeguate alle operazioni dell’entità.

 

78 Il dettaglio fornito nelle sotto-classificazioni dipende dalle disposizioni degli IFRS e dalla dimensione, natura e destinazione dei relativi importi. Un’entità utilizza inoltre i fattori definiti nel paragrafo 58 per decidere il criterio di sotto-classificazione. L’informativa varia per ciascuna voce, per esempio:

 

(a) le voci di immobili, impianti e macchinari sono disaggregate in classi secondo quanto previsto dallo IAS 16;

 

(b) i crediti sono disaggregati tra crediti commerciali, crediti da parti correlate, anticipi e altri crediti;

 

(c) le rimanenze sono disaggregate, in conformità allo IAS 2 Rimanenze in categorie quali merci, materiali di consumo, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti;

 

(d) gli accantonamenti sono disaggregati in accantonamenti per i benefici per i dipendenti e altre voci; e

 

(e) il capitale e le riserve di patrimonio netto sono disaggregati in classi quali capitale sottoscritto, riserva sovrapprezzo azioni e riserve.

 

79 Un’entità deve evidenziare quanto segue nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note:

 

(a) per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:

 

(i) il numero delle azioni autorizzate;

 

(ii) il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse e non interamente versate;

 

(iii) il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;

 

(iv) una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all’inizio e alla fine dell’esercizio;

 

(v) i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;

 

(vi) le azioni proprie possedute dall’entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate; e

 

(vii) le azioni riservate per l’emissione in base ad opzioni e contratti di vendita, inclusi le condizioni e gli importi; e

 

(b) una descrizione della natura e scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto.

 

80 Un’entità senza capitale sociale, come una società di persone o un trust, deve presentare un’informativa equivalente a quella richiesta dal paragrafo 79(a), esponendo i cambiamenti del periodo in ciascuna categoria di interessenza di patrimonio netto e i diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di interessenza.

 

Prospetto di conto economico complessivo

 

81 Un’entità deve presentare tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio:

 

(a) in un unico prospetto di conto economico complessivo, o

 

(b) in due prospetti: un prospetto che mostra le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio (conto economico separato) e un secondo prospetto che inizia dall’utile (perdita) d’esercizio e mostra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (prospetto di conto economico complessivo).

 

Informazioni da presentare nel prospetto di conto economico complessivo

 

82 Come minimo, il prospetto di conto economico complessivo deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all’esercizio:

 

(a) ricavi;

 

(b) oneri finanziari;

 

(c) quota dell’utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;

 

(d) oneri tributari;

 

(e) un unico importo comprendente il totale:

 

(i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate, e

 

(ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l’attività operativa cessata;

 

(f) utile (perdita) d’esercizio;

 

(g) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo classificato per natura [esclusi i valori esposti in (h)];

 

(h) quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto; e

 

(i) totale conto economico complessivo.

 

83 Un’entità deve indicare le seguenti voci nel prospetto di conto economico complessivo come ripartizioni dell’utile (perdita) d’esercizio:

 

(a) utile (perdita) d’esercizio attribuibile a:

 

(i) interessenze di pertinenza di terzi, e

 

(ii) soci della controllante.

 

(b) totale conto economico complessivo d’esercizio attribuibile a:

 

(i) interessenze di pertinenza di terzi, e

 

(ii) soci della controllante.

 

84 Un’entità può presentare in un conto economico separato (vedere paragrafo 81) le voci di cui al paragrafo 82(a)-(f) e le informazioni integrative di cui al paragrafo 83(a).

 

85 Un’entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali nel prospetto di conto economico complessivo e nel conto economico separato (se presentato) quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell’entità.

 

86 Poiché gli effetti delle varie attività di un’entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza, potenzialità per utile o perdita e prevedibilità, l’evidenziazione delle componenti del risultato economico-finanziario aiuta gli utilizzatori a comprendere il risultato realizzato ed a prevedere quello futuro. Un’entità include voci aggiuntive nel prospetto di conto economico complessivo e nel conto economico separato (se presentato), e modifica le descrizioni usate e l’ordinamento delle voci quando ciò è necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico-finanziario. Un’entità considera fattori che riguardano anche la significatività, la natura e la destinazione delle voci di ricavo e di costo. Ad esempio, un istituto finanziario può modificare le descrizioni per fornire informazioni più rilevanti in merito alle sue operazioni. Un’entità non compensa le voci di ricavo e di costo a meno che non siano rispettati i criteri indicati nel paragrafo 32.

 

87 Un’entità non deve presentare voci di ricavi e di costi come componenti straordinarie nel prospetto di conto economico complessivo o nel conto economico separato (se presentato), né nelle note.

 

Utile (perdita) d’esercizio

 

88 Un’entità deve rilevare tutte le voci di ricavo e di costo di un esercizio nell’utile (perdita) d’esercizio a meno che un IFRS non disponga diversamente.

 

89 Alcuni IFRS specificano i casi in cui un’entità rileva particolari componenti al di fuori dell’utile (perdita) dell’esercizio corrente. Lo IAS 8 specifica due di questi casi: la correzione di errori e gli effetti dei cambiamenti di principi contabili. Altri IFRS richiedono o consentono che le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo che soddisfano la definizione di ricavi e costi del Quadro sistematico siano escluse dall’utile (perdita) d’esercizio (vedere paragrafo 7).

 

Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio

 

90 Un’entità deve indicare l’ammontare di imposte sul reddito relativo a ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, incluse le rettifiche da riclassificazione nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note.

 

91 Un’entità può presentare le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo:

 

(a) al netto degli effetti fiscali correlati, o

 

(b) al lordo degli effetti fiscali correlati con un unico valore relativo all’ammontare aggregato delle imposte sul reddito relative a tali voci.

 

92 Un’entità deve indicare le rettifiche da riclassificazione relative alle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

 

93 Altri IFRS specificano se e quando gli importi precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo sono riclassificati tra le voci dell’utile (perdita) d’esercizio. Nel presente Principio tali riclassificazioni sono denominate rettifiche da riclassificazione. Una rettifica da riclassificazione è inclusa con la relativa voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell’esercizio in cui la rettifica è riclassificata nell’utile (perdita) d’esercizio. Per esempio, gli utili realizzati con la dismissione di attività finanziarie disponibili per la vendita sono inclusi nell’utile (perdita) dell’esercizio corrente. Tali ammontari possono essere rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come utili non realizzati nell’esercizio corrente o in esercizi precedenti. Tali utili non realizzati devono essere dedotti dalle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell’esercizio in cui gli utili realizzati sono riclassificati nell’utile (perdita) d’esercizio per evitare di considerarli due volte nel totale conto economico complessivo.

 

94 Un’entità può presentare le rettifiche da riclassificazione nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note. Un’entità che presenta le rettifiche da riclassificazione nelle note presenta le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dopo qualsiasi rettifica da riclassificazione di pertinenza.

 

95 Le rettifiche da riclassificazione sorgono, per esempio, alla dismissione di una gestione estera (vedere IAS 21), al momento dell’eliminazione contabile di attività finanziarie disponibili per la vendita (vedere IAS 39) e quando una programmata operazione di copertura ha un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (vedere paragrafo 100 dello IAS 39 in relazione alle coperture di flussi finanziari).

 

96 Le rettifiche da riclassificazione non sorgono a seguito di variazioni della riserva di rivalutazione rilevate in conformità allo IAS 16 o allo IAS 38 o di utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità al paragrafo 93A dello IAS 19. Tali variazioni sono rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e non sono riclassificate nell’utile (perdita) degli esercizi successivi. Le variazioni nella riserva di rivalutazione possono essere trasferite agli utili portati a nuovo negli esercizi successivi quando l’attività è utilizzata o quando è eliminata contabilmente (vedere IAS 16 e IAS 38). Gli utili e le perdite attuariali sono esposti tra gli utili portati a nuovo nell’esercizio in cui sono rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (vedere IAS 19).

 

Informazioni da esporre nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note

 

97 Quando le componenti di ricavo o di costo sono significative, un’entità deve indicarne distintamente la natura e l’importo.

 

98 Le circostanze che potrebbero dare origine all’indicazione distinta delle componenti di ricavo e di costo includono:

 

(a) la svalutazione di rimanenze al valore netto realizzabile o di immobili, impianti e macchinari al valore recuperabile, come pure lo storno di tali svalutazioni e il conseguente ripristino di valore;

 

(b) ristrutturazioni delle attività di un’entità e gli storni di eventuali accantonamenti per i costi di ristrutturazione;

 

(c) dismissioni di elementi di immobili, impianti e macchinari;

 

(d) cessioni di investimenti partecipativi;

 

(e) attività operative cessate;

 

(f) definizione di contenziosi; e

 

(g) altri storni di accantonamenti.

 

99 Un’entità deve presentare un’analisi dei costi rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzando una classificazione basata o sulla loro natura o sulla loro destinazione all’interno dell’entità, scegliendo quella fra le due che fornisce indicazioni che sono attendibili e più rilevanti.

 

100 Le entità sono incoraggiate a esporre l’analisi di cui al paragrafo 99 nel prospetto di conto economico complessivo o nel conto economico separato (se presentato).

 

101 Le voci di costo sono sottoclassificate per evidenziare i componenti del risultato economico-finanziario che possono differire in termini di frequenza, potenzialità di utile e perdita e prevedibilità. Questa analisi è fornita in uno dei due modi descritti nel seguito.

 

102 La prima forma di analisi è il metodo dei "costi per natura". Un’entità aggrega i costi inclusi nell’utile (perdita) d’esercizio secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non li ripartisce in base alla loro destinazione all’interno dell’entità. Questo metodo può essere semplice da applicare perché non è necessaria alcuna ripartizione dei costi ai fini della classificazione per destinazione. Un esempio di una classificazione adottando il metodo dei costi per natura è il seguente:

 

Ricavi | | X |

 

Altri proventi | | X |

 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione | X | |

 

Materie prime e materiali di consumo utilizzati | X | |

 

Costi per benefici ai dipendenti | X | |

 

Ammortamenti | X | |

 

Altri costi | X | |

 

Costi totali | | (X) |

 

Utile prima delle imposte | | X |

 

103 La seconda forma di analisi è denominata metodo dei "costi per destinazione" o del "costo del venduto" e classifica i costi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di distribuzione o amministrativi. Come minimo, un’entità indica il proprio costo del venduto secondo questo metodo, separatamente dagli altri costi. Questo metodo può fornire agli utilizzatori informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura, ma ripartire i costi per destinazione può richiedere allocazioni arbitrarie e comportare un considerevole grado di discrezionalità. Un esempio di classificazione con il metodo dei costi per destinazione è il seguente:

 

Ricavi | X | |

 

Costo del venduto | (X) | |

 

Utile lordo | X | |

 

Altri proventi | X | |

 

Costi di distribuzione | (X) | |

 

Spese di amministrazione | (X) | |

 

Altri costi | (X) | |

 

Utile prima delle imposte | X | |

 

104 Un’entità che classifica i costi per destinazione deve riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, inclusi gli ammortamenti e i costi dei benefici per i dipendenti.

 

105 La scelta del metodo dei costi per destinazione o per natura dipende da fattori storici e industriali e dalla natura dell’entità. Entrambi i metodi forniscono una indicazione di quei costi che potrebbero variare, direttamente o indirettamente, in relazione al livello delle vendite o della produzione dell’entità. Poiché ogni metodo di presentazione ha un valore a seconda dei diversi tipi di entità, il presente Principio richiede che la direzione aziendale selezioni la presentazione più rilevante e attendibile. Comunque, dato che l’informativa sulla natura dei costi è utile nel prevedere i futuri flussi finanziari, è richiesta un’ulteriore informativa nel caso in cui venga adottata la classificazione con il metodo dei costi per destinazione. Nel paragrafo 104 il termine "benefici per i dipendenti" ha lo stesso significato che ha nello IAS 19.

 

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

 

106 Un’entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzi:

 

(a) il totale conto economico complessivo dell’esercizio, riportando separatamente gli importi attribuibili ai soci della controllante e alla quota di pertinenza di terzi;

 

(b) per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell’applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 8;

 

(c) gli importi delle operazioni con i soci che agiscono in tale qualità, riportando separatamente i conferimenti e gli utili distribuiti ai soci; e

 

(d) per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all’inizio e quello al termine dell’esercizio, evidenziando distintamente ogni variazione.

 

107 Un’entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, l’ammontare dei dividendi rilevati nell’esercizio come distribuzioni ai soci e il relativo importo per azione.

 

108 Nel paragrafo 106, le componenti di patrimonio netto includono, per esempio, ciascuna classe di capitale proprio versato, il saldo progressivo di ciascuna classe delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e gli utili portati a nuovo.

 

109 Variazioni nel patrimonio netto dell’entità tra la data di inizio e la data di chiusura dell’esercizio riflettono l’aumento o la diminuzione del suo attivo netto durante l’esercizio. Ad eccezione delle variazioni derivanti da operazioni con i soci che agiscono in tale loro qualità (quali i conferimenti di capitale proprio, i riacquisti di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell’entità e i dividendi) e i costi delle operazioni direttamente collegati a tali operazioni, la variazione complessiva del patrimonio netto durante un esercizio rappresenta l’ammontare complessivo dei proventi e degli oneri, comprensivo degli utili e delle perdite, generati dalle attività dell’entità durante quel periodo.

 

110 Lo IAS 8 richiede rettifiche retroattive a seguito di cambiamenti nei principi contabili, nei limiti del possibile, ad eccezione di quando le disposizioni transitorie di un altro IFRS richiedono diversamente. Lo IAS 8 inoltre richiede che le rideterminazioni di valore per correggere gli errori siano fatte, nel limite del possibile, retroattivamente. Le rettifiche e le rideterminazioni di valore retroattive non sono variazioni di patrimonio netto ma sono rettifiche al saldo di apertura degli utili portati a nuovo, ad eccezione di quando un IFRS richiede rettifiche retroattive di un’altra voce del patrimonio netto. Il paragrafo 106(b) richiede nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto un’informativa in merito alla rettifica complessiva per ogni voce del patrimonio netto dovuta a cambiamenti di principi contabili e, separatamente, a correzioni di errori. Queste rettifiche sono indicate per ogni esercizio precedente e all’inizio dell’esercizio.

 

Rendiconto finanziario

 

111 Le informazioni sui flussi finanziari forniscono agli utilizzatori del bilancio una base di riferimento per valutare la capacità dell’entità di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti e i fabbisogni dell’entità di impiego di tali flussi finanziari. Lo IAS 7 stabilisce le disposizioni per la presentazione e l’esposizione delle informazioni sui flussi finanziari.

 

Note

 

Struttura

 

112 Le note devono:

 

(a) presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 117-124;

 

(b) indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e

 

(c) fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.

 

113 Un’entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Un’entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e del prospetto di conto economico complessivo, del conto economico separato (se presentato), e del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario.

 

114 Un’entità normalmente presenta le note nel seguente ordine per aiutare gli utilizzatori a comprendere il bilancio e a confrontarlo con quelli di altre entità:

 

(a) dichiarazione di conformità con gli IFRS (vedere paragrafo 16);

 

(b) sintesi dei principi contabili rilevanti applicati (vedere paragrafo 117);

 

(c) informazioni di supporto per le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e nel prospetto di conto economico complessivo, nel conto economico separato (se presentato), e nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario, nell’ordine in cui ogni prospetto e ogni voce sono presentati; e

 

(d) altre informazioni, quali:

 

(i) passività potenziali (vedere IAS 37) e impegni contrattuali non rilevati, e

 

(ii) informativa non finanziaria, per esempio le finalità e le strategie della gestione del rischio finanziario dell’entità (vedere IFRS 7).

 

115 In alcuni casi, potrebbe essere necessario o opportuno modificare l’ordine delle specifiche voci all’interno delle note. Per esempio, un’entità può presentare congiuntamente l’informativa sulle variazioni del fair value (valore equo) rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio con le informazioni sulle scadenze degli strumenti finanziari, anche se la prima si riferisce al prospetto di conto economico complessivo o al conto economico separato (se presentato) e la seconda al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Ciò nonostante, un’entità mantiene una struttura sistematica delle note, ove possibile.

 

116 Un’entità può presentare note che forniscono informazioni sui criteri generali di preparazione del bilancio e sugli specifici principi contabili in una sezione distinta del bilancio.

 

Illustrazione dei principi contabili

 

117 Nella sintesi dei principi contabili rilevanti, un’entità deve indicare:

 

(a) il criterio (criteri) di valutazione adottato nella preparazione del bilancio, e

 

(b) gli altri principi contabili utilizzati che sono rilevanti per la comprensione del bilancio.

 

118 Per un’entità è importante informare gli utilizzatori del criterio o dei criteri di valutazione utilizzati nel bilancio [per esempio, costo storico, costo corrente, valore netto di realizzo, fair value (valore equo) o valore recuperabile] perché il criterio su cui un’entità prepara il bilancio ha un effetto significativo sulla sua analisi da parte degli utilizzatori. Quando un’entità applica diversi criteri di valutazione nel bilancio, per esempio nel caso in cui particolari classi di attività sono rideterminate, è sufficiente fornire una indicazione delle categorie di attività e passività alle quali ciascun criterio è applicato.

 

119 Nel decidere se uno specifico principio contabile debba essere illustrato, la direzione aziendale considera se tale informativa aiuterebbe gli utilizzatori nel comprendere come le operazioni, altri fatti e condizioni sono riflessi nella rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria. L’indicazione degli specifici principi contabili è particolarmente utile agli utilizzatori quando tali principi sono selezionati da alternative consentite negli IFRS. Un esempio è l’informativa relativa alla possibilità che un partecipante ad una joint venture rilevi la propria partecipazione in un’entità controllata congiuntamente utilizzando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto (vedere lo IAS 31 Partecipazioni in joint venture). Alcuni IFRS richiedono specificatamente le informazioni integrative di particolari principi contabili, incluse le scelte effettuate dalla direzione aziendale tra diverse alternative consentite. Per esempio, lo IAS 16 richiede l’informativa sui criteri di valutazione utilizzati per classi di immobili, impianti e macchinari.

 

120 Ciascuna entità considera la natura dell’attività ed i principi che l’utilizzatore del bilancio si aspetterebbe siano illustrati per quel tipo di entità. Per esempio, gli utilizzatori si aspetterebbero da un’entità soggetta ad imposte sul reddito un’informativa sui suoi principi contabili per le imposte sul reddito, inclusi quelli applicabili alle attività e passività fiscali differite. Qualora un’entità avesse importanti gestioni estere o operazioni in valute estere, gli utilizzatori si aspetterebbero un’informativa sui principi contabili relativi alla rilevazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni in valuta.

 

121 Un principio contabile può essere significativo per la natura delle operazioni dell’entità anche se gli importi per l’esercizio corrente e gli esercizi precedenti non sono rilevanti. È inoltre appropriato indicare ogni principio contabile rilevante che non è specificamente richiesto dagli IFRS, ma che un’entità individua e applica secondo quanto previsto dallo IAS 8.

 

122 Nella sintesi dei principi contabili rilevanti o in altre note, un’entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 125), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell’entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

 

123 Nel processo di applicazione dei principi contabili dell’entità, la direzione aziendale prende varie decisioni, oltre quelle che riguardano le stime, che possono avere un effetto significativo sugli importi che rileva in bilancio. Per esempio, la direzione aziendale prende decisioni determinando:

 

(a) se le attività finanziarie sono investimenti posseduti fino a scadenza;

 

(b) quando sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici significativi di attività finanziarie di proprietà e di attività ottenute in locazione sono trasferiti ad altre entità;

 

(c) se, in sostanza, determinate vendite di beni sono accordi finanziari e quindi non generano ricavi; e

 

(d) se la sostanza del rapporto tra l’entità e un’entità a destinazione specifica indica un controllo da parte dell’entità.

 

124 Alcune delle informazioni fornite in base al paragrafo 122 sono richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 27 richiede che un’entità indichi le ragioni per cui la partecipazione posseduta in un’entità non comporta il controllo, relativamente a una sua partecipata che non è una controllata anche se più della metà dei suoi diritti di voto o dei suoi diritti di voto potenziali sono posseduti direttamente o indirettamente attraverso controllate. Quando la classificazione di un investimento immobiliare risulta difficoltosa lo IAS 40 Investimenti immobiliari richiede l’indicazione dei criteri definiti dall’entità per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso proprio e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell’attività operativa.

 

Cause di incertezza nelle stime

 

125 Un’entità deve esporre l’informativa sulle ipotesi riguardanti il futuro, e sulle altre principali cause di incertezza nella stima alla data di chiusura dell’esercizio che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l’esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli:

 

(a) della loro natura, e

 

(b) del loro valore contabile alla data di chiusura dell’esercizio.

 

126 La determinazione dei valori contabili di alcune attività e passività richiede la stima degli effetti di eventi futuri incerti relativi a tali attività e passività alla data di chiusura dell’esercizio. Per esempio, in assenza di prezzi di mercato, recentemente osservati, sono necessarie delle stime sul futuro per valutare il valore recuperabile di classi di immobili, impianti e macchinari, l’effetto della obsolescenza tecnologica sul magazzino, accantonamenti soggetti al futuro esito di controversie in corso, e passività per benefici a lungo termine ai dipendenti quali gli accantonamenti per piani pensionistici. Queste stime comportano ipotesi su elementi quali il rischio di rettificare i flussi finanziari o i tassi di sconto e le future variazioni degli stipendi e dei prezzi che influiscono su altri costi.

 

127 Le ipotesi e le altre cause di incertezza nelle stime illustrate secondo quanto previsto dal paragrafo 125 fanno riferimento alle stime che richiedono le valutazioni più difficili, soggettive o complesse della direzione aziendale. Con l’aumento del numero delle variabili e delle ipotesi che influiscono sulle possibili future definizioni delle incertezze, tali valutazioni diventano più soggettive e complesse, e conseguentemente aumenta, di norma, il rischio di una rettifica significativa del valore contabile delle attività e delle passività.

 

128 L’informativa del paragrafo 125 non è necessaria per le attività e passività che presentano un rischio rilevante che i loro valori contabili possano cambiare significativamente entro l’esercizio successivo, se, alla data di chiusura dell’esercizio, sono valutate al fair value (valore equo) sulla base dei prezzi di mercato recentemente osservati. Tali fair value (valori equi) potrebbero cambiare significativamente entro l’esercizio successivo, ma queste variazioni non risulterebbero da ipotesi o da altre cause di incertezza nelle stime sussistenti alla data di chiusura dell’esercizio.

 

129 Un’entità espone l’informativa del paragrafo 125 in modo da aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire le decisioni della direzione aziendale sul futuro e su altre cause di incertezza nelle stime. La natura e la misura delle informazioni fornite varia a seconda della natura delle ipotesi e di altre circostanze. Esempi di indicazioni fornite da un’entità sono:

 

(a) la natura delle ipotesi o delle altre cause di incertezza;

 

(b) la sensitività dei valori contabili ai metodi, ipotesi e stime adottati per il loro calcolo, incluse le ragioni della sensitività;

 

(c) la definizione prevista di un’incertezza e la gamma di risultati ragionevolmente possibili entro l’esercizio successivo rispetto ai valori contabili delle attività e passività interessate; e

 

(d) una spiegazione delle modifiche apportate alle pregresse ipotesi riguardanti tali attività e passività, qualora l’incertezza resti irrisolta.

 

130 Il presente Principio non richiede che un’entità indichi le informazioni relative al budget o a previsioni quando fornisce le informazioni integrative del paragrafo 125.

 

131 Talvolta non è fattibile indicare la misura dei possibili effetti di un’ipotesi o di un’altra causa di incertezza nelle stime, alla data di chiusura dell’esercizio. In tali casi, l’entità indica che è ragionevolmente possibile, sulla base delle conoscenze disponibili, che il concretizzarsi, entro l’esercizio successivo, di risultati diversi dall’ipotesi assunta potrebbe richiedere una rettifica significativa al valore contabile delle attività o passività interessate. In ogni caso, l’entità indica la natura e il valore contabile della attività o passività (o classe di attività o passività) specifica interessata dall’ipotesi.

 

132 L’informativa del paragrafo 122 relativa alle decisioni specifiche prese dalla direzione aziendale nel processo di applicazione dei principi contabili dell’entità non si riferisce all’informativa in merito alle cause di incertezza nelle stime di cui al paragrafo 125.

 

133 Altri IFRS richiedono l'informativa su alcune delle ipotesi che sarebbe comunque richiesta secondo quanto previsto dal paragrafo 125. Per esempio, lo IAS 37 richiede l’informativa, in circostanze specifiche, delle principali ipotesi riguardanti eventi futuri interessanti classi di accantonamenti. L’IFRS 7 richiede l’informativa sulle ipotesi significative utilizzate dall’entità nella stima del fair value (valore equo) di attività e passività finanziarie che sono iscritte al fair value (valore equo). Lo IAS 16 richiede l’indicazione delle ipotesi significative utilizzate dall’entità nella stima del fair value (valore equo) delle voci rideterminate di immobili, impianti e macchinari.

 

Capitale

 

134 Un’entità deve presentare un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli obiettivi, le politiche ed i processi di gestione del capitale dell’entità.

 

135 Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 134, l’entità fornisce indicazioni su quanto segue:

 

(a) informazioni qualitative sugli obiettivi, politiche e processi di gestione del capitale, compresi:

 

(i) una descrizione degli elementi gestiti come capitale;

 

(ii) quando un’entità è soggetta a parametri patrimoniali imposti da terzi, la natura di tali parametri e il modo in cui questi parametri sono insiti nella gestione del capitale; e

 

(iii) il modo in cui si stanno soddisfacendo gli obiettivi di gestione del capitale;

 

(b) dati quantitativi sintetici relativi agli elementi gestiti come capitale. Alcune entità considerano alcune passività finanziarie facenti parte del capitale (p.es. alcune forme di debito subordinato). Altre entità escludono dal capitale talune componenti del patrimonio netto (p.es. le componenti che derivano dalla copertura di un flusso finanziario);

 

(c) qualsiasi modifica nei punti (a) e (b) rispetto all’esercizio precedente;

 

(d) se durante l’esercizio essa abbia rispettato tutti i parametri patrimoniali imposti da terzi a cui è soggetta;

 

(e) quando non ha rispettato tali parametri patrimoniali imposti da terzi, le conseguenze di tale mancata conformità.

 

L’entità basa tali informazioni integrative sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità.

 

136 Un’entità può gestire il capitale secondo modalità diverse ed essere soggetta ad una serie di parametri patrimoniali diversi. Ad esempio, un conglomerato può comprendere delle entità che svolgono attività assicurative e bancarie e che possono operare in diversi paesi. Quando un’informativa aggregata dei parametri patrimoniali e le modalità di gestione del capitale non fornirebbero informazioni utili o darebbero agli utilizzatori del bilancio dell’entità un’immagine falsata delle sue risorse patrimoniali l’entità deve presentare informazioni distinte per ciascun parametro patrimoniale al quale è soggetta.

 

Altre informazioni integrative

 

137 Nelle note, un’entità deve indicare:

 

(a) l’importo di dividendi proposti o dichiarati prima che il bilancio sia stato autorizzato alla pubblicazione, ma non rilevato nell’esercizio come distribuzione ai soci e il relativo importo per azione; e

 

(b) l’importo complessivo non contabilizzato di eventuali dividendi spettanti alle azioni privilegiate.

 

138 Un’entità deve indicare quanto segue se non già illustrato in altre parti dell’informativa pubblicata con il bilancio:

 

(a) la sede e la forma giuridica dell’entità, il paese di registrazione e l’indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);

 

(b) una descrizione della natura dell’attività dell’entità e delle sue principali operazioni; e

 

(c) la ragione sociale dell’entità controllante e della capogruppo.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

 

139 L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità adotta il presente Principio per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

 

SOSTITUZIONE DELLO IAS 1 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2003)

 

140 Il presente Principio sostituisce lo IAS 1 Presentazione del bilancio rivisto nella sostanza nel 2003, come modificato nel 2005.

 

Appendice

 

Modifiche ad altri pronunciamenti

 

Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. Nei paragrafi modificati il nuovo testo è sottolineato, il testo cancellato è barrato.

 

A1 [Modifica non applicabile ai soli Principi].

 

A2 [Modifica non applicabile ai soli Principi].

 

A3 Negli International Financial Reporting Standard (inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni), e nelle introduzioni agli IFRS, i seguenti riferimenti sono modificati come descritto di seguito, a meno che non sia diversamente stabilito nella presente Appendice:

 

- [Modifica non applicabile alla traduzione italiana]

 

- "conto economico" è modificato in "prospetto di conto economico complessivo";

 

- "stato patrimoniale" è modificato in "prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria";

 

- "rendiconto finanziario" è modificato in "rendiconto finanziario";

 

- "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio";

 

- "successiva data di riferimento del bilancio" è modificata in "data di chiusura dell’esercizio successivo";

 

- "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio";

 

- "dopo la data di riferimento del bilancio" è modificato in "dopo la data chiusura dell’esercizio";

 

- "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio";

 

- "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio";

 

- "data dell’ultimo bilancio annuale" è modificato in "data di chiusura dell’ultimo esercizio";

 

- "possessori di capitale proprio" è modificato in "soci" (ad eccezione dello IAS 33 Utile per azione);

 

- "rimosso dal patrimonio netto e rilevato nel conto economico" e "rimosso dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico" sono modificati in "riclassificato dal patrimonio netto nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione";

 

- "Principio o Interpretazione" è modificato in "IFRS";

 

- "un Principio o un’Interpretazione" è modificato in "un IFRS";

 

- "Principi e Interpretazioni" è modificato in "IFRS" (ad eccezione del paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori);

 

- [Modifica non applicabile alla traduzione italiana]

 

- i riferimenti alla versione corrente dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento.

 

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

 

A4 L’IFRS 1 è modificato come descritto di seguito.

 

I paragrafi 6 e 7 sono modificati come segue:

 

"6 L’entità deve predisporre e presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS. Questo è il punto di partenza per la contabilizzazione in base agli IFRS.

 

7 L’entità … Tali principi contabili devono essere conformi a ciascun IFRS in vigore alla data di chiusura del primo esercizio di cui si redige il bilancio in conformità agli IFRS, salvo quanto specificato nei paragrafi 13-34B e 37."

 

L’esempio dopo il paragrafo 8 è modificato come descritto di seguito.

 

I riferimenti agli anni da "2003" a "2005" sono modificati rispettivamente in riferimenti agli anni da "20X3" a "20X5".

 

I paragrafi Premessa e Applicazione delle disposizioni sono modificati come segue:

 

"Premessa

 

La data di chiusura del primo esercizio in conformità agli IFRS dell’entità A è il 31 dicembre 20X5. L’entità A decide di presentare informazioni comparative in quel bilancio per un solo anno (si veda il paragrafo 36) …

 

Applicazione delle disposizioni

 

L’entità A … per:

 

(a) la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura in conformità agli IFRS al 1 gennaio 20X4; e …"

 

I paragrafi 10, 12(a) e 21 sono modificati come segue:

 

"10 Salvo quanto illustrato nei paragrafi da 13 a 34B, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS, l’entità deve: …

 

12 Il presente IFRS definisce due tipologie di eccezioni al principio che il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura dell’entità redatto in conformità agli IFRS debba essere conforme a ogni IFRS:

 

(a) i paragrafi 13-25I prevedono delle esenzioni dall’applicazione di alcune disposizioni contenute in altri IFRS.

 

21 Lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere prevede che l’entità:

 

(a) rilevi alcune differenze di conversione tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e le imputi ad una componente separata del patrimonio netto; e

 

(b) riclassifichi, a seguito della dismissione di una gestione estera, le differenze cumulative di conversione relative a tale gestione (compresi gli eventuali utili e perdite sulle relative coperture) dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come parte della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla dismissione."

 

Nel paragrafo 32, i riferimenti agli anni "2003" e "2004" sono modificati rispettivamente in "20X4" e "20X5".

 

I paragrafi 32, 35 e 36 sono modificati come segue:

 

"32 L’entità … Invece, l’entità deve imputare gli effetti delle nuove informazioni all’utile (perdita) d’esercizio (o, se opportuno, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo) dell’esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X4.

 

35 Salvo quanto illustrato nel paragrafo 37, il presente IFRS non esime da obblighi di presentazione e di informativa previsti da altri IFRS.

 

36 Per rispettare quanto previsto dallo IAS 1, il primo bilancio che l’entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti di conto economico complessivo, due prospetti di conto economico separato (se presentato), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note, incluse le informazioni comparative."

 

I paragrafi da 36A a 36C e le rispettive intestazioni sono eliminati.

 

I paragrafi 39 e 45(a) sono modificati come segue:

 

"39 Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 38, il primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere: …

 

(a) (ii) la data di chiusura … in conformità ai precedenti Principi contabili.

 

(b) una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall’applicazione degli IFRS per l’ultimo bilancio d’esercizio redatto dall’entità. Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in base ai precedenti Principi contabili per il medesimo esercizio o, se l’entità non ha riportato tale totale, il risultato economico determinato in base ai precedenti Principi contabili.

 

(c) …

 

45 Per uniformarsi …

 

(a) Se l’entità ha presentato un bilancio intermedio per il corrispondente periodo dell’esercizio precedente, ciascun bilancio intermedio deve contenere:

 

(i) una riconciliazione del patrimonio netto determinato in base ai precedenti Principi contabili alla fine di tale analogo periodo intermedio con il patrimonio netto determinato in conformità agli IFRS a tale data; e

 

(ii) una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall’applicazione degli IFRS per tale analogo periodo intermedio (per quello corrente e per quello dall’inizio dell’esercizio). Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in base ai precedenti Principi contabili per tale esercizio o, se l’entità non ha riportato tale totale, il risultato economico determinato in base ai precedenti Principi contabili."

 

Il paragrafo 47C è eliminato.

 

Il paragrafo 47H è aggiunto come segue:

 

"47H Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 6, 7, 8 (esempio), 10, 12(a), 21, 32, 35, 36, 39(b) e 45(a), l’Appendice A e il paragrafo B2(i) dell’Appendice B, e ha eliminato i paragrafi da 36A a 36C e 47C. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

I termini definiti nell’Appendice A sono modificati come segue:

 

"primo esercizio redatto in base agli IFRS | L’esercizio in cui l’entità presenta per la prima volta il bilancio redatto in conformità agli IFRS. |

 

International Financial Reporting Standard (IFRS) | I Principi e le Interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono: (a)…(b)…(c)le Interpretazioni elaborate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC)." |

 

All'Appendice A la definizione di "stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS" è modificata come segue

 

"prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS | Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità alla data di passaggio agli IFRS." |

 

All'Appendice A è cancellata la definizione di "data di riferimento".

 

Il paragrafo B2(i) dell’Appendice B è modificato come segue:

 

"B2 La mancata applicazione …

 

(i) Se il neo-utilizzatore aveva dedotto dal patrimonio netto l’avviamento in base ai precedenti Principi contabili:

 

(i) lo stesso non deve rilevare tale avviamento nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura in conformità agli IFRS. Inoltre, la medesima entità non deve riclassificare tale avviamento nell’utile (perdita) d’esercizio, nel caso in cui ceda la controllata o nel caso in cui la partecipazione nella controllata subisca una perdita per riduzione di valore."

 

IFRS 4 Contratti assicurativi

 

A5 Nell’IFRS 4, i paragrafi 30 e 39(A) sono modificati come segue:

 

"30 In alcuni sistemi contabili … La relativa rettifica delle passività assicurative (o dei costi di acquisizione differiti oppure delle attività immateriali) deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo se, e solo se, le plusvalenze o minusvalenze non realizzate sono rilevate direttamente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Questa prassi …

 

39A Per uniformarsi …

 

(a) un’analisi di sensitività che dimostri quale sarebbe stato l’impatto sull’utile (perdita) d’esercizio e sul patrimonio netto se si fossero verificati, alla data di chiusura dell’esercizio, i cambiamenti ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio; i metodi e le ipotesi utilizzati nel predisporre l’analisi di sensitività; e qualsiasi cambiamento rispetto all’esercizio precedente nei metodi e nelle ipotesi utilizzati. Tuttavia …"

 

Il paragrafo 41B è aggiunto come segue:

 

"41B Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 30. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

 

A6 L’IFRS 5 è modificato come descritto di seguito.

 

Nel paragrafo 3, "(rivisto nella sostanza nel 2003)" è eliminato.

 

Nel paragrafo 28, "sotto la stessa voce di conto economico" è modificato in "sotto la stessa voce del prospetto di conto economico complessivo".

 

Il paragrafo 33A è aggiunto come segue:

 

"33A Se un’entità presenta le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate è presentata in tale prospetto separato."

 

Nel paragrafo 38, "rilevato direttamente nel patrimonio netto" è modificato in "rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

Il paragrafo 44A è aggiunto come segue:

 

"44A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha modificato i paragrafi 3 e 38 e ha aggiunto il paragrafo 33A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

Nell’Appendice A, la definizione di attività corrente è modificata come segue:

 

"Un’entità deve classificare un’attività come corrente quando:

 

(a) si suppone realizzi l’attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;

 

(b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;

 

(c) si suppone realizzi l’attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o

 

(d) l’attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (secondo la definizione dello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio."

 

IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative

 

A7 L’IFRS 7 è modificato come descritto di seguito.

 

Il titolo che precede il paragrafo 20 è modificato come segue:

 

"Prospetto di conto economico complessivo"

 

Il paragrafo 20 è modificato come segue:

 

"20 L’entità deve presentare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note:

 

(a) gli utili o le perdite netti generati da:

 

(i) …

 

(ii) attività finanziarie disponibili per la vendita, indicando separatamente l’ammontare delle plusvalenze/minusvalenze rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio e l’ammontare riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio;

 

(iii) …"

 

Il paragrafo 21 è modificato come segue:

 

"21 In conformità al paragrafo 117 dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007), l’entità indica nella sintesi dei principi contabili rilevanti il criterio (o i criteri) di valutazione utilizzato nella preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio."

 

Il paragrafo 23(c) e (d) è modificato come segue:

 

"23 Per le coperture di flussi finanziari, l’entità deve indicare: …

 

(c) l’importo che è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio;

 

(d) l’importo che è stato riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio, con l’indicazione dell’importo imputato ad ogni voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e …"

 

Nel paragrafo 27(c), "nel patrimonio netto" è modificato in "tra le componenti non realizzate del conto economico".

 

Il paragrafo 44A è aggiunto come segue:

 

"44A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 20, 21, 23(c) e (d), 27(c) e B5 dell’Appendice B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

Il paragrafo B5 è modificato come segue:

 

"B5 … Il paragrafo 122 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) dispone altresì che le entità indichino nella sintesi dei principi contabili rilevanti o in altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell’entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio."

 

Nel paragrafo B14 dell’Appendice B, "importo dello stato patrimoniale" è modificato in "importo del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

IFRS 8 Settori operativi

 

A8 Nell’IFRS 8, i paragrafi 21 e 23(f) sono modificati come segue:

 

"21 Per conferire … Le riconciliazioni degli ammontari presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria relativi ai settori oggetto di informativa con quelli riportati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità sono necessarie per ciascuna data di presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Le informazioni per gli esercizi precedenti devono essere rideterminate come descritto ai paragrafi 29 e 30.

 

23 Un’entità deve …

 

(f) voci significative di ricavo e di costo presentate conformemente al paragrafo 97 dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007);"

 

Il paragrafo 36A è aggiunto come segue:

 

"36A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 23(f). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 7 Rendiconto finanziario

 

A9 Lo IAS7 è modificato come descritto di seguito.

 

[Modifica non applicabile alla traduzione italiana]

 

[Modifica non applicabile alla traduzione italiana]

 

Nel paragrafo 32, "conto economico" è modificato in "utile (perdita) d’esercizio".

 

IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori

 

A10 Lo IAS 8 è modificato come descritto di seguito.

 

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

 

- nella definizione degli International Financial Reporting Standard (IFRS), "originate" è modificato in "elaborate";

 

- nella definizione di Rilevante, "degli utilizzatori prese" è modificato in "che gli utilizzatori prendono".

 

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento

 

A11 Lo IAS 10 è modificato come descritto di seguito.

 

Il titolo è modificato in "Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento".

 

Nel paragrafo 21, "degli utilizzatori prese" è modificato in "che gli utilizzatori prendono".

 

IAS 11 Lavori su ordinazione

 

A12 Nello IAS 11, nei paragrafi 26, 28 e 38, "conto economico" è modificato in "utile (perdita) d’esercizio".

 

IAS 12 Imposte sul reddito

 

A13 Lo IAS 12 è modificato come descritto di seguito.

 

Il terzo paragrafo delle "Finalità" dello IAS 12 è modificato come segue:

 

"… Per le operazioni e gli altri eventi rilevati al di fuori del conto economico (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto), qualsiasi effetto fiscale correlato è anche rilevato al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto, rispettivamente)."

 

Nei paragrafi 22(b), 59, 60 e 65, "conto economico" è modificato in "utile (perdita) d’esercizio", e nel paragrafo 81(g)(ii) "conto economico" è modificato in "utile (perdita) d’esercizio".

 

Il paragrafo 23 è modificato come segue:

 

"23 … Secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l’imposta differita è addebitata direttamente al valore contabile della componente patrimoniale. Secondo quanto previsto dal paragrafo 58, le successive variazioni della passività fiscale differita sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio come onere (provento) fiscale differito."

 

Nel paragrafo 52, nelle note all’esempio B e all’esempio C, "paragrafo 61" è modificato in "paragrafo 61A" e "addebitata direttamente al patrimonio netto" è modificato in "rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

Il titolo che precede il paragrafo 58 e il paragrafo 58 stesso sono modificati come segue:

 

"Voci rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio

 

58 L’imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e inclusa nell’utile (perdita) dell’esercizio, a meno che l’imposta derivi da:

 

(a) un’operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un esercizio diverso, al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto (vedere i paragrafi da 61A a 65); …"

 

Nel paragrafo 60, "addebitati o accreditati al patrimonio netto" è modificato in "rilevati al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio".

 

Nel titolo che precede il paragrafo 61, "addebitate o accreditate direttamente al patrimonio netto" è modificato in "rilevate al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio".

 

Il paragrafo 61 è eliminato e il paragrafo 61A è aggiunto come segue:

 

"61A L’imposta corrente e quella differita devono essere rilevate al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio se l’imposta si riferisce a voci che sono rilevate, nell’esercizio stesso o in un esercizio diverso, al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio. Pertanto, l’imposta corrente e quella differita che fanno riferimento a voci che sono rilevate, nell’esercizio stesso o in un esercizio diverso:

 

(a) nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (vedere paragrafo 62);

 

(b) direttamente nel patrimonio netto, devono essere rilevate direttamente nel patrimonio netto (vedere paragrafo 62A)."

 

I paragrafi 62 e 63 sono modificati e il paragrafo 62A è aggiunto come segue:

 

"62 Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che certe voci siano rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Esempi di tali elementi sono:

 

(a) variazioni del valore contabile derivanti dalla rideterminazione del valore di immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 16); e

 

(b) [eliminato]

 

(c) differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21).

 

(d) [eliminato]

 

62A Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che particolari voci siano accreditate o addebitate direttamente al patrimonio netto. Esempi di tali elementi sono:

 

(a) una rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo derivante da un cambiamento di principi contabili applicato retroattivamente o dalla correzione di un errore (vedere lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori); e

 

(b) ammontari derivanti al momento della rilevazione iniziale della componente di patrimonio netto di uno strumento finanziario composto (vedere paragrafo 23).

 

63 In casi eccezionali può essere difficile calcolare il valore dell’imposta corrente e differita che fa riferimento a elementi rilevati al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto). Questo può succedere, per esempio, quando:

 

(a) …

 

(b) una modifica dell’aliquota fiscale … a un elemento che precedentemente era stato rilevato al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio; o

 

(c) l’entità … e l’attività fiscale differita è riferibile (in tutto o in parte) a un elemento che precedentemente era stato rilevato al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio.

 

In tali casi, le imposte correnti e differite riferibili a elementi rilevati al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio si basano su una ragionevole ripartizione proporzionale delle imposte correnti e differite dell’entità nel contesto normativo che la riguarda, o su un altro metodo che consente una ripartizione più appropriata alle circostanze."

 

Nel paragrafo 65, "accreditati o addebitati al patrimonio netto" è modificato in "rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

Il paragrafo 68C è modificato come segue:

 

"68C Come evidenziato … (a) da una operazione o da un evento rilevato al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio, nello stesso esercizio o in un esercizio diverso, oppure (b) da una aggregazione aziendale." …

 

Il paragrafo 77 è modificato e il paragrafo 77A è aggiunto come segue:

 

"77 Gli oneri (proventi) fiscali relativi a profitti o perdite della gestione ordinaria devono essere esposti nel prospetto di conto economico complessivo.

 

77A Se un’entità presenta le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta gli oneri (proventi) fiscali relativi a utili o perdite della gestione ordinaria in tale prospetto separato."

 

Il paragrafo 81 è modificato come segue:

 

"81 Deve essere indicato separatamente anche quanto segue:

 

(a) il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o accreditate direttamente al patrimonio netto (vedere paragrafo 62A);

 

(ab) l’ammontare dei proventi fiscali relativamente a ciascuna delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo [vedere paragrafo 62 e IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)];

 

(b) [eliminato]; …"

 

Il paragrafo 92 è aggiunto come segue:

 

"92 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 23, 52, 58, 60, 62, 63, 65, 68C, 77 e 81, ha eliminato il paragrafo 61 e ha aggiunto i paragrafi 61A, 62A e 77A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 14 Informativa di settore

 

A14 Lo IAS 14 è modificato come descritto di seguito.

 

I paragrafi 2, 52A e 54 sono modificati come segue:

 

"2 L’informativa completa di bilancio include il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il prospetto di conto economico complessivo, il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, e le note, come richiesto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007). Quando si presenta un conto economico separato in conformità allo IAS 1, questo è considerato parte di tale informativa completa.

 

52A Un’entità … tutte le attività che erano state classificate come cessate alla data di chiusura del più recente esercizio presentato.

 

54 Un esempio di indice dell’andamento di settore che si posiziona sopra il risultato del settore nel prospetto di conto economico complessivo è il margine lordo delle vendite. Esempi di indici dell’andamento del settore che si posizionano sotto il risultato del settore nel prospetto di conto economico complessivo sono gli utili o le perdite della gestione ordinaria (sia prima sia dopo le imposte) e l’utile (perdita) d’esercizio."

 

Il paragrafo 85 è aggiunto come segue:

 

"85 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 2. L’entità deve applicare lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

 

A15 Lo IAS 16 è modificato come descritto di seguito.

 

I paragrafi 39 e 40 sono modificati come segue:

 

"39 Se il valore contabile di un bene è aumentato a seguito di una rideterminazione di valore, l’incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia …

 

40 Se il valore contabile di un’attività … Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l’importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione."

 

Nel paragrafo 73(e)(iv), "rilevate o eliminate contabilmente direttamente nel patrimonio netto" è modificato in "rilevate o eliminate contabilmente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

Il paragrafo 81B è aggiunto come segue:

 

"81B Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 39, 40 e 73(e)(iv). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 19 Benefici per i dipendenti

 

A16 Lo IAS 19 è modificato come descritto di seguito.

 

Nel paragrafo 69, "alla data di riferimento del bilancio di ogni esercizio successivo" è modificato in "alla data di chiusura di ogni esercizio successivo".

 

I paragrafi da 93A a 93D sono modificati come segue:

 

"93A Se, come concesso dal paragrafo 93, un’entità adotta il criterio di rilevare gli utili e le perdite attuariali nell’esercizio in cui si verificano, essa può rilevarli nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, secondo quanto previsto dai paragrafi 93B-93D, a condizione che …

 

93B Gli utili e le perdite attuariali rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, come consentito dal paragrafo 93A, devono essere presentati nel prospetto di conto economico complessivo.

 

93C Un’entità che rileva gli utili e le perdite attuariali secondo quanto previsto dal paragrafo 93A deve inoltre rilevare qualsiasi rettifica derivante dal limite indicato nel paragrafo 58(b) nel prospetto delle altri componenti di conto economico complessivo.

 

93D Gli utili e le perdite attuariali e le rettifiche derivanti dal limite indicato nel paragrafo 58(b) che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere rilevati immediatamente negli utili portati a nuovo. Questi non devono essere riclassificati nell’utile (perdita) di un esercizio successivo."

 

Nel paragrafo 105 e nel terzo paragrafo dell’esempio illustrativo del paragrafo 106, "conto economico" è modificato in "utile (perdita) d’esercizio".

 

Il paragrafo 120A è modificato come segue:

 

"120A L’entità deve presentare le seguenti informazioni relative ai piani a benefici definiti: …

 

(h) l’ammontare totale rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo per ciascuna delle seguenti voci: …

 

(i) per le entità che rilevano gli utili e le perdite attuariali nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 93A, l’importo cumulativo degli utili e delle perdite attuariali rilevati tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo."

 

Il paragrafo 161 è aggiunto come segue:

 

"161 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi da 93A a 93D, 106 (esempio) e 120A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica

 

A17 Lo IAS 20 è modificato come descritto di seguito.

 

Nei paragrafi 14 e 15, "conto economico" è modificato in "utile (perdita) d’esercizio".

 

Nel paragrafo 28, "nella presentazione dello stato patrimoniale" è modificato in "nella presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

Il paragrafo 29A è aggiunto come segue:

 

"29A Se un’entità presenta le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta i contributi in conto esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 29 in tale prospetto separato."

 

Il paragrafo 42 è aggiunto come segue:

 

"42 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre aggiunto il paragrafo 29A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

 

A18 Lo IAS 21 è modificato come descritto di seguito.

 

[Modifica non applicabile alla traduzione italiana]

 

Nel titolo che precede il paragrafo 23, "Esposizione in bilancio alle date successive" è modificato in "Esposizione in bilancio alle date di chiusura degli esercizi successivi".

 

Nel paragrafo 27, "rilevate inizialmente nel patrimonio netto" è modificato in "rilevate inizialmente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

Nei paragrafi 30 e 31, "rilevato/i direttamente nel patrimonio netto" e "rilevato/i nel patrimonio netto" sono modificati in "rilevato/i nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

Nel paragrafo 32, "rilevate inizialmente in una componente separata di patrimonio netto e rilevate nel conto economico" è modificato in "rilevate inizialmente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e riclassificate dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio".

 

Nel paragrafo 33, "riclassificate in una componente separata di patrimonio netto" è modificato in "rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

Il paragrafo 37 è modificato come segue:

 

"37 L’effetto … Le differenze di cambio derivanti dalla conversione di una gestione estera precedentemente rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dai paragrafi 32 e 39(c), non sono riclassificate dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio fino alla dismissione della gestione."

 

Nel paragrafo 39(a), "al tasso di chiusura alla data di tale stato patrimoniale" è modificato in "al tasso di chiusura alla data di tale prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

Nel paragrafo 39(b), "ogni conto economico" è modificato in "ogni prospetto di conto economico complessivo o conto economico separato presentato".

 

Nel paragrafo 39(c), "in una componente separata di patrimonio netto" è modificato in "nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

I paragrafi 41, 45, 46, 48 e 52 sono modificati come segue:

 

"41 Le differenze di cambio a cui si fa riferimento nel paragrafo 39(c) derivano da:

 

(a) conversione dei ricavi e dei costi ai cambi in essere alla data delle operazioni, e delle attività e passività al tasso di chiusura.

 

 

Queste differenze di cambio non sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio perché le variazioni dei tassi di cambio non hanno un effetto significativo o diretto sui flussi finanziari presenti e futuri delle gestioni. L’ammontare complessivo delle differenze di cambio è presentato in una componente separata di patrimonio netto fino alla dismissione della gestione estera. Quando le differenze di cambio si riferiscono a una gestione estera che è consolidata ma non interamente controllata …

 

45 L’aggregazione … Di conseguenza, nel bilancio consolidato dell’entità che redige il bilancio, una tale differenza di cambio è rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio ovvero, se essa deriva dalle situazioni descritte nel paragrafo 32, essa è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulata in una componente separata di patrimonio netto fino alla dismissione della gestione estera.

 

46 Quando … lo IAS 27 permette l’utilizzo di una data differente, a condizione che la differenza non sia superiore a tre mesi e che siano effettuate le rettifiche per gli effetti di eventuali importanti operazioni o altri eventi che si verificano tra le diverse date. …

 

48 Alla dismissione di una gestione estera, l’importo complessivo delle differenze di cambio relativo a tale gestione estera, rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico e accumulato complessivo in una componente separata di patrimonio netto, deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio (come rettifica da riclassificazione) quando si rileva l’utile o la perdita relativo alla dismissione [vedere IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)].

 

52 Un’entità deve indicare: …

 

(b) le differenze di cambio nette rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulate in una componente separata di patrimonio netto e una riconciliazione dell’importo di tali differenze di cambio tra l’inizio e la fine dell’esercizio."

 

Il paragrafo 60A è aggiunto come segue:

 

"60A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 27, 30-33, 37, 39, 41, 45, 48 e 52. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

 

A19 Nello IAS 24, al paragrafo 19, "in bilancio" è modificato in "nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

IAS 27 Bilancio consolidato e separato

 

A20 Lo IAS 27 è modificato come descritto di seguito.

 

[Modifica non applicabile alla traduzione italiana]

 

I paragrafi 26, 27, 30 e 40(e) sono modificati come segue:

 

"26 I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Quando la data di chiusura dell’esercizio della controllante è diversa da quella della controllata, quest’ultima prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile.

 

27 Quando … il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data diversa da quella della capogruppo, devono essere eseguite rettifiche per tener conto dell’effetto di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di chiusura dell’esercizio della capogruppo. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell’esercizio della controllata e quella della capogruppo non deve essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze tra le date di chiusura degli esercizi devono essere le medesime di esercizio in esercizio.

 

30 Il reddito … rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in conformità allo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere è riclassificato nell’utile (perdita) d’esercizio consolidato come rettifica da riclassificazione come plusvalenza o minusvalenza sulla vendita della controllata.

 

40 Nel bilancio devono essere fornite le seguenti informazioni integrative: …

 

(e) la data di chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio di una controllata, ove tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito a una data oppure a un esercizio diverso da quello della controllante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data o a un esercizio diverso; …"

 

Il paragrafo 43A è aggiunto come segue:

 

"43A Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 30. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 28 Partecipazioni in società collegate

 

A21 Lo IAS 28 è modificato come descritto di seguito.

 

I paragrafi 11, 24, 25, 37(e) e 39 sono modificati come segue:

 

"11 Con il metodo del patrimonio netto … Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella collegata, derivanti da variazioni nelle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipata. Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rideterminazione del valore di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze di conversione di partite in valuta estera. La quota parte di tali variazioni di pertinenza della partecipante è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipante [vedere IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)].

 

24 Il bilancio più recente … Quando la data di chiusura dell’esercizio della partecipante è diversa da quella della società collegata, la società collegata predispone un bilancio, ad uso della partecipante, alla stessa data del bilancio della partecipante, a meno che ciò non risulti fattibile.

 

25 Quando … il bilancio di una società collegata utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a una data diversa da quella della partecipante … In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell’esercizio della società collegata e quella della partecipante non deve comunque essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze tra le date di chiusura degli esercizi devono essere le medesime di esercizio in esercizio.

 

37 Devono essere fornite le seguenti informazioni …

 

(e) la data di chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio di una società collegata, ove tale bilancio è utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto ed è riferito a una data oppure a un esercizio diverso da quello della partecipante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data o a un esercizio diverso;

 

39 La quota di pertinenza della partecipante relativa alle variazioni rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della società collegata deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipante."

 

Il paragrafo 41A è aggiunto come segue:

 

"41A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 11 e 39. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate

 

A22 Lo IAS 29 è modificato come descritto di seguito.

 

Nel paragrafo 27, "elementi del conto economico" è modificato in "elementi del prospetto di conto economico complessivo".

 

Nel paragrafo 28, "voci del conto economico" è modificato in "voci di ricavi e costi".

 

Nel paragrafo 36, "date di riferimento del bilancio" è modificato in "date di chiusura dell’esercizio".

 

IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

 

A23 Lo IAS 32 è modificato come descritto di seguito.

 

Nel paragrafo 18, "nello stato patrimoniale dell’entità" è modificato in "nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità".

 

Nel paragrafo 29, l’ultima frase, "nel suo stato patrimoniale" è modificato in "nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

Nel paragrafo 40, "conto economico" è modificato in "prospetto di conto economico complessivo o conto economico separato (se presentato)" (due volte).

 

Il paragrafo 97A è aggiunto come segue:

 

"97A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 40. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

La Guida Applicativa è modificata come descritto di seguito.

 

Nel paragrafo AG31, "nello stato patrimoniale" è modificato in "nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

Nel paragrafo AG39, "nello stato patrimoniale di un’entità" è modificato in "nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di un’entità".

 

IAS 33 Utile per azione

 

A24 Lo IAS 33 è modificato come descritto di seguito.

 

Nel paragrafo 4, "nel prospetto del conto economico separato" è modificato in "nel prospetto di conto economico complessivo".

 

Il paragrafo 4A è aggiunto come segue:

 

"4A Se un’entità presenta le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta l’utile per azione solo in tale prospetto separato."

 

Nel paragrafo 13, "Presentazione del bilancio" è eliminato.

 

Il paragrafo 67 è modificato come segue: "… la doppia esposizione può essere effettuata su una riga del prospetto di conto economico complessivo".

 

I paragrafi 67A, 68A, 73A e 74A sono aggiunti come segue:

 

"67A Se un’entità presenta le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta l’utile di base e diluito per azione, come richiesto nei paragrafi 66 e 67, in tale prospetto separato.

 

68A Se un’entità presenta le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta l’utile di base e diluito per azione relativo alle attività operative cessate, come richiesto dal paragrafo 68, in tale prospetto separato o nelle note.

 

73A Il paragrafo 73 si applica anche a un’entità che indica, in aggiunta all’utile di base e diluito per azione, valori per azione utilizzando una componente del conto economico separato (come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) diversa da quella richiesta dal presente Principio.

 

74A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha aggiunto i paragrafi 4A, 67A, 68A e 73A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 34 Bilanci intermedi

 

A25 Lo IAS 34 è modificato come descritto di seguito.

 

I paragrafi 4, 5 e 8 sono modificati come segue:

 

"4 …

 

Il bilancio intermedio è un documento contabile contenente un’informativa completa di bilancio (come descritta nello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)) o un’informativa di bilancio sintetica (come indicata nel presente Principio) riferita a un periodo intermedio.

 

5 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) definisce un’informativa completa di bilancio quella che include le seguenti componenti:

 

(a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;

 

(b) un prospetto di conto economico complessivo dell’esercizio;

 

(c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;

 

(d) un rendiconto finanziario dell’esercizio;

 

(e) note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative; e

 

(f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio.

 

8 Un bilancio intermedio deve includere …

 

(a) un prospetto sintetico della situazione patrimoniale-finanziaria;

 

(b) un prospetto sintetico del conto economico complessivo, da presentarsi come:

 

(i) un singolo prospetto sintetico; o

 

(ii) un conto economico separato sintetico e un prospetto sintetico del conto economico complessivo;

 

(c) un prospetto sintetico delle variazioni di patrimonio netto;

 

(d) un rendiconto finanziario sintetico; e

 

(e) note illustrative specifiche."

 

Il paragrafo 8A è aggiunto come segue:

 

"8A Se un’entità presenta le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta l’informativa sintetica intermedia in base a tale prospetto separato."

 

Il paragrafo 11 è modificato come segue:

 

"11 Nel prospetto che presenta le componenti dell’utile (perdita) per un esercizio intermedio, un’entità deve presentare l’utile di base e diluito per azione per quell’esercizio."

 

Il paragrafo 11A è aggiunto come segue:

 

"11A Se un’entità presenta le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta l’utile di base e diluito per azione in tale prospetto separato."

 

Il paragrafo 12 è modificato come segue:

 

"12 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) fornisce le indicazioni sulla struttura del bilancio. …"

 

Il paragrafo 13 è eliminato.

 

Nel paragrafo 16(j), "data dell’ultimo bilancio annuale" è modificato in "data di chiusura dell’ultimo esercizio".

 

Il paragrafo 20 è modificato come segue:

 

"20 Il bilancio intermedio deve …

 

(a) … esercizio immediatamente precedente.

 

(b) un prospetto di conto economico complessivo del periodo intermedio corrente e un prospetto di conto economico complessivo cumulativo del periodo tra l’inizio dell’esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con prospetti comparativi del conto economico complessivo dei corrispondenti periodi intermedi (di riferimento e cumulativo) dell’esercizio immediatamente precedente. Come consentito dallo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), un bilancio intermedio può presentare per ciascun esercizio un singolo prospetto di conto economico complessivo, o un prospetto che espone le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio (conto economico separato) e un secondo prospetto che inizia con l’utile (perdita) d’esercizio ed espone le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (prospetto di conto economico complessivo).

 

(c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto … esercizio immediatamente precedente.

 

(d) …"

 

Nel paragrafo 21, "che terminano alla data di chiusura del periodo intermedio" è modificato in "fino alla data di chiusura del periodo intermedio".

 

Nel paragrafo 30(b), "nello stato patrimoniale" è modificato in "nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

Nel paragrafo 31, "alla data di riferimento sia del bilancio annuale, sia dei bilanci intermedi" è modificato in "alla data di chiusura sia dell’esercizio, sia del periodo intermedio".

 

Nel paragrafo 32, "alla chiusura dei periodi intermedi" è modificato in "alla chiusura di un periodo intermedio" e "alla data di chiusura dell’esercizio" è modificato in "alla data di chiusura di un esercizio".

 

Il paragrafo 47 è aggiunto come segue:

 

"47 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 4, 5, 8, 11, 12 e 20, ha eliminato il paragrafo 13 e ha aggiunto i paragrafi 8A e 11A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 36 Riduzione di valore delle attività

 

A26 Lo IAS 36 è modificato come descritto di seguito.

 

I paragrafi 61 e 120 sono modificati come segue:

 

"61 Una perdita per riduzione di valore su un’attività non rivalutata è rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio. Tuttavia, una perdita per riduzione di valore su un’attività rivalutata è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo a meno che la perdita per riduzione di valore non superi l’ammontare della riserva di rivalutazione per quella stessa attività. Questa perdita per riduzione di valore su un’attività rivalutata riduce la riserva di rivalutazione per tale attività.

 

120 Un ripristino di valore di un’attività valutata con la rideterminazione di valore è rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e incrementa la riserva di rivalutazione per tale attività. Tuttavia, …"

 

Nei paragrafi 126 e 129, "direttamente nel patrimonio netto" è modificato in "nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

Il paragrafo 140A è aggiunto come segue:

 

"140A Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 61, 120, 126 e 129. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

 

A27 Lo IAS 37 è modificato come descritto di seguito.

 

Nel paragrafo 25, "poste di stato patrimoniale" è modificato in "poste del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

Nel paragrafo 75, "degli utilizzatori prese" è modificato in "che gli utilizzatori prendono".

 

IAS 38 Attività immateriali

 

A28 Lo IAS 38 è modificato come descritto di seguito.

 

I paragrafi 85 e 86 sono modificati come segue:

 

"85 Se il valore contabile di un’attività immateriale è aumentato a seguito di una rideterminazione del valore, l’incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, …

 

86 Se il valore contabile … Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di valutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l’importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione."

 

Nel paragrafo 87, "per conto economico" è modificato in "per l’utile (perdita) d’esercizio".

 

Nel paragrafo 118(e)(iii), "direttamente nel patrimonio netto" è modificato in "nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

Il paragrafo 130B è aggiunto come segue:

 

"130B Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha modificato i paragrafi 85, 86 e 118(e)(iii). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

 

A29 Lo IAS 39 è modificato come descritto di seguito.

 

I riferimenti a:

 

- "rilevato/i nel patrimonio netto" e "rilevato/i direttamente nel patrimonio netto" sono modificati in "rilevato/i tra le altre componenti del prospetto di conto economico".

 

- "voce distinta di stato patrimoniale" sono modificati in "voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

Nell’ultima frase del paragrafo 11, "in bilancio" è modificato in "nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

Nel paragrafo 12, "a una data di bilancio successiva" è modificato in "alla data di chiusura di un esercizio successivo".

 

Nel paragrafo 14, "nel proprio stato patrimoniale" è modificato in "nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

I paragrafi 54 e 55 sono modificati come segue:

 

"54 Se, in seguito … Qualsiasi precedente utile o perdita su tale attività che è stato rilevato tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in conformità alle disposizioni del paragrafo 55(b) deve essere contabilizzato come segue:

 

(a) Nel caso … Se l’attività finanziaria subisce successivamente una riduzione di valore, qualsiasi precedente utile o perdita che è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo è riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 67.

 

(b) Nel caso di un’attività finanziaria che non ha una scadenza fissa, l’utile o la perdita deve essere rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio quando l’attività finanziaria viene venduta o diversamente alienata. Se l’attività finanziaria subisce successivamente una riduzione di valore, qualsiasi precedente utile o perdita che è stato rilevato tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo è riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 67.

 

55 Un utile (o una perdita) … deve essere rilevato come segue.

 

(a) …

 

(b) Un utile (o una perdita) su un’attività finanziaria disponibile per la vendita deve essere rilevato tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, ad eccezione delle perdite per riduzione di valore (vedere paragrafi 67-70) e degli utili e delle perdite su cambi (vedere Appendice A paragrafo AG83), fino a quando l’attività finanziaria non è eliminata. In quel momento, l’utile o la perdita cumulato rilevato precedentemente tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come una rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)]. Tuttavia, …"

 

Nel paragrafo 68, "stornata dal patrimonio netto e rilevata nel conto economico" è modificato in "riclassificata dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio".

 

Nel paragrafo 95(a), "rilevata direttamente nel patrimonio netto tramite il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (vedere IAS 1)" è modificato in "rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

Nel paragrafo 97, "riclassificati a conto economico" è modificato in "riclassificati dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)]".

 

I paragrafi 98 e 100 sono modificati come segue:

 

"98 Se una copertura …

 

(a) Riclassificare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, secondo quanto previsto dal paragrafo 95, nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)] nello stesso esercizio o negli esercizi durante cui l’attività acquistata o la passività assunta ha un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (come negli esercizi in cui l’ammortamento o il costo del venduto viene rilevato). Tuttavia, se l’entità prevede che tutta la perdita o una parte di essa rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri deve riclassificare dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio l’importo, come rettifica da riclassificazione, che non si prevede di recuperare.

 

(b) Eliminare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 95 …

 

100 Per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate ai paragrafi 97 e 98, gli importi che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere riclassificati dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)] nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui la programmata operazione di copertura ha un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (per esempio, quando la programmata vendita si verifica)."

 

Nel paragrafo 101, "rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto" è modificato in "è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo", "deve restare separatamente iscritto nel patrimonio netto" è modificato in "deve restare separatamente nel patrimonio netto" e "deve essere rilevato a conto economico" è modificato in "deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione".

 

Il paragrafo 102 è modificato come segue:

 

"102 Le coperture di un investimento netto …

 

(a) la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace (vedere paragrafo 88) deve essere rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e

 

(b) la parte non efficace deve essere rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio.

 

L’utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura che è stata rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)] alla dismissione della gestione estera."

 

Il paragrafo 103C è aggiunto come segue:

 

"103C Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 26, 27, 34, 54, 55, 57, 67, 68, 95(a), 97, 98, 100, 102, 105, 108, AG4D, AG4E(d)(i), AG56, AG67, AG83 e AG99B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

I paragrafi 105 e 108 sono modificati come segue:

 

"105 All’atto della prima applicazione … Per una qualsiasi di tali attività finanziarie l’entità deve rilevare tutte le variazioni cumulative nel fair value (valore equo) in una componente distinta del patrimonio netto fino allo storno successivo o riduzione di valore, quando l’entità riclassificherà tale utile o perdita complessivo dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)]. L’entità …

 

108 Un’entità non deve rettificare il valore contabile di attività e passività non finanziarie per escludere gli utili e le perdite correlati alle coperture di flussi finanziari che erano stati inclusi nel valore contabile prima dell’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta. All’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta, qualsiasi importo rilevato al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto) per una copertura di un impegno irrevocabile che secondo quanto previsto dal presente Principio è contabilizzato come una copertura di fair value (valore equo) deve essere riclassificato come una attività o una passività, a eccezione di una copertura di un rischio di cambio su valuta estera che continua a essere trattata come una copertura di flussi finanziari."

 

L’Appendice A Guida operativa è modificata come descritto di seguito.

 

Nel paragrafo AG4E(d)(i), "variazioni riportate nel patrimonio netto" è modificato in "variazioni rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

Nel paragrafo AG25, "ogni successiva data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ogni esercizio successivo".

 

Nel paragrafo AG51(a), "nel proprio stato patrimoniale" è modificato in "nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

Nel paragrafo AG67, "La data di riferimento del bilancio" è modificato in "La data di chiusura dell’esercizio".

 

Il paragrafo AG99B è modificato come segue:

 

"AG99B Se una copertura di una operazione infragruppo programmata si qualifica per la contabilizzazione come operazione di copertura, qualsiasi utile o perdita rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in conformità con il paragrafo 95(a) deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui il rischio di cambio dell’operazione coperta influisce sull’utile (perdita) d’esercizio consolidato."

 

Nel paragrafo AG129, "nello stato patrimoniale" è modificato in "nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

IAS 40 Investimenti immobiliari

 

A30 Nello IAS 40, il paragrafo 62 è modificato come segue:

 

"62 Sino alla data … In altre parole:

 

(a) qualsiasi decremento risultante nel valore contabile dell’immobile è imputato all’utile (perdita) d’esercizio. Tuttavia, nella misura in cui l’importo è compreso nella riserva di rivalutazione di quell’immobile, il decremento è rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e riduce la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto.

 

(b) qualsiasi incremento risultante nel valore contabile è disciplinato nel modo che segue:

 

(i) …

 

(ii) ogni restante parte dell’incremento è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e aumenta la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto. Nella successiva …"

 

Il paragrafo 85A è aggiunto come segue:

 

"85A Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 62. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IAS 41 Agricoltura

 

A31 Nel paragrafo 24(a) dello IAS 41, "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio".

 

IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari

 

A32 L’IFRIC 1 è modificato come descritto di seguito.

 

Nella sezione "Riferimenti", "IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003)" è modificato in "IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)".

 

Il paragrafo 6 è modificato come segue:

 

"6 Se l’attività connessa è misurata utilizzando il modello di rideterminazione del valore:

 

(a) le variazioni delle passività … in modo tale che:

 

(i) un decremento della passività deve [subordinatamente a quanto indicato in (b)] essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e aumentare la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto, …;

 

(ii) un incremento della passività deve essere rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, salvo che esso debba essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e ridurre la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto …

 

(b) …

 

(c) una modifica … Ogni simile rideterminazione del valore deve essere considerata nella determinazione degli importi da rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio o nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto indicato in (a). Se è necessaria una rideterminazione, devono essere rideterminate tutte le attività di quella classe.

 

(d) lo IAS 1 prevede che il prospetto di conto economico complessivo riporti ciascuna voce di provento o di onere inclusa nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Nel rispettare tale disposizione, la variazione della riserva di rivalutazione dovuta a una modifica della passività deve essere identificata separatamente ed esposta come tale."

 

Il paragrafo 9A è aggiunto come segue:

 

"9A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 6. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione del valore secondo lo IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate

 

A33 L’IFRIC 7 è modificato come descritto di seguito.

 

Nel paragrafo 3, "data di chiusura del bilancio dell’esercizio di riferimento" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio".

 

Nel paragrafo 4, "data dello stato patrimoniale di chiusura" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio" e "data dello stato patrimoniale di chiusura dello stesso esercizio" è modificato in "data di chiusura dello stesso esercizio".

 

IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore

 

A34 L’IFRIC 10 è modificato come descritto di seguito.

 

Nel paragrafo 1, "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio", "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio" e "ad una successiva data di riferimento del bilancio o dello stato patrimoniale" è modificato in "alla data di chiusura di un esercizio successivo".

 

Nel paragrafo 7, "alla successiva data di bilancio" è modificato in "alla data di chiusura di un esercizio successivo".

 

IFRIC 14 IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione

 

A34A L’IFRIC 14 è modificato come descritto di seguito.

 

Nel paragrafo 10, "attività e passività nette dello stato patrimoniale" è modificato in "attività e passività nette rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria".

 

Nel paragrafo 26(b) "prospetti dei costi e ricavi rilevati" è modificato in "prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo".

 

Il paragrafo 27A è aggiunto come segue:

 

"27A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 26. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

SIC-7 Introduzione dell’euro

 

A35 La SIC-7 è modificata come descritto di seguito.

 

Nella sezione "Riferimenti", è aggiunto "IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)".

 

Il paragrafo 4(b) è modificato come segue:

 

"4 Ciò, in particolare, significa che:

 

(a) …

 

(b) differenze complessive di cambio relative alla conversione dei bilanci di gestioni estere, rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere accumulate nel patrimonio netto e devono essere riclassificate dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio solo al momento della dismissione dell’investimento netto in una gestione estera; e …"

 

Nella sezione "Data di entrata in vigore" è aggiunto un nuovo paragrafo dopo "IAS 8", come segue:

 

"Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 4. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

SIC-10 Assistenza pubblica — Nessuna specifica relazione alle attività operative

 

A36 Nella SIC-10, nel paragrafo 3, "a patrimonio netto" è modificato in "tra le interessenze degli azionisti".

 

SIC-13 Entità a controllo congiunto — Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo

 

A37 Nella SIC-13, nel paragrafo 3(a), "conto economico" è modificato in "utile (perdita) d’esercizio".

 

SIC-15 Leasing operativo — Incentivi

 

A38 Nella SIC-15, nella sezione "Riferimenti", "IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003)" è modificato in "IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)".

 

SIC-25 Imposte sul reddito — Cambiamenti nella condizione fiscale di un’entità o dei suoi azionisti

 

A39 La SIC-25 è modificata come descritto di seguito.

 

Nella sezione "Riferimenti", è aggiunto "IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)".

 

Il paragrafo 4 è modificato come segue:

 

"4 Un cambiamento della condizione fiscale dell’entità o dei suoi azionisti non dà luogo ad aumenti o diminuzioni negli importi rilevati al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio. Le conseguenze fiscali correnti e differite di un cambiamento della condizione fiscale devono essere incluse nell’utile (perdita) dell’esercizio, a meno che tali conseguenze facciano riferimento a operazioni ed eventi che si concretizzano, nello stesso periodo o in un periodo diverso, in un accreditamento diretto o in un onere per l’importo rilevato di patrimonio netto o in importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Quelle conseguenze fiscali che fanno riferimento ai cambiamenti dell’importo rilevato di patrimonio netto, nello stesso periodo o in un periodo diverso (non incluso nell’utile (perdita) d’esercizio), devono essere addebitate o accreditate direttamente a patrimonio netto. Quelle conseguenze fiscali che fanno riferimento agli importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo."

 

Nella sezione "Data di entrata in vigore" è aggiunto un nuovo paragrafo dopo "IAS 8" come segue:

 

"Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 4. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."

 

SIC-29 Accordi per servizi in concessione: Informazioni integrative

 

A40 Nella SIC-29, nella sezione "Riferimenti", "IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003)" è modificato in "IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)".

 

SIC-32 Attività immateriali — Costi connessi a siti web

 

A41 La SIC-32 è modificata come descritto di seguito.

 

Nella sezione "Riferimenti", "IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003)" è modificato in "IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)".

 

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

 

"5 La presente Interpretazione … In aggiunta, quando un’entità sostiene delle spese per la fornitura di servizi Internet relativi al suo sito web, la spesa deve essere rilevata come un costo in base a quanto previsto dallo IAS 1.88 e dal Quadro sistematico quando i servizi sono ricevuti."

 

Nella sezione "Data di entrata in vigore" è aggiunto un secondo paragrafo come segue:

 

"Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 5. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente."