Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.1 questioni generali |
Data: | 05/04/2006 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 11.1.51 - Direttiva 5 aprile 2006, n. 31.
Direttiva n. 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114).
IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere della Banca centrale europea,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) Per conformarsi ai requisiti della
(4) È altresì necessario che la
(5) È pertanto opportuno prorogare la scadenza per l’attuazione della
(6) Data l’interazione tra le diverse disposizioni della
(7) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 5 febbraio 2002 sull’attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari, ha chiesto che Parlamento europeo e Consiglio partecipino allo stesso titolo al controllo delle modalità con cui la Commissione esercita le sue competenze di esecuzione, così da rispecchiare le competenze legislative del Parlamento europeo a norma dell’articolo 251 del trattato. La Commissione, nella dichiarazione solenne pronunciata lo stesso giorno dinanzi al Parlamento europeo dal suo presidente, ha appoggiato tale richiesta. L’11 dicembre 2002 la Commissione ha proposto modifiche alla
(8) È opportuno che il Parlamento europeo disponga di un termine di tre mesi dalla prima trasmissione dei progetti di modifica e di misure di esecuzione per esaminarli e pronunciarsi in proposito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, dovrebbe essere possibile abbreviare tale termine. Qualora il Parlamento europeo approvi una risoluzione entro detto termine, la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di modifica o di misure.
(9) Sono necessarie altre modifiche, conseguenza delle prime, che consentano di differire la data di abrogazione della
(10) Dato che la scadenza relativa all’obbligo per gli Stati membri di recepire la
(11) La
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La
1) Il considerando 69 è sostituito dal seguente:
«(69) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un termine di tre mesi dalla prima trasmissione dei progetti di modifica e di misure di esecuzione, per esaminarli e pronunciarsi in proposito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, dovrebbe essere possibile abbreviare tale termine. Qualora il Parlamento europeo approvi una risoluzione entro detto termine, la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di modifica o di misure.»
2) L’articolo 64 è modificato come segue:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Nessuna misura esecutiva adottata può modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, il 1° aprile 2008 al più tardi, l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva che richiedono l’adozione di norme, di modifiche e di decisioni di carattere tecnico a norma del paragrafo 2, è sospesa. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono prorogare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato e, a tal fine, le riesaminano prima della data summenzionata.»
3) L’articolo 65 è sostituito dal seguente:
«Articolo 65. Relazioni e revisioni
1. Entro il 31 ottobre 2007 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’eventuale estensione del campo di applicazione delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione alle operazioni relative a categorie di strumenti finanziari diversi dalle azioni.
2. Entro il 31 ottobre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione dell’articolo 27.
3. Entro il 30 aprile 2008 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda:
a) l’opportunità di mantenere l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), per le imprese la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio strumenti finanziari derivati su merci;
b) il contenuto e la forma da dare ai requisiti adeguati da applicare ai fini dell’autorizzazione delle predette imprese in qualità di imprese di investimento ai sensi della presente direttiva e della relativa vigilanza;
c) l’adeguatezza delle norme riguardanti la nomina degli agenti collegati ai fini della prestazione di servizi e/o dell’esercizio di attività di investimento, in particolare per quanto riguarda la vigilanza;
d) l’opportunità di mantenere l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i).
4. Entro il 30 aprile 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell’eliminazione degli ostacoli che possono impedire il consolidamento a livello europeo delle informazioni che le sedi di negoziazione sono tenute a rendere pubbliche.
5. Sulla base delle relazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 la Commissione può presentare proposte di modifica della presente direttiva.
6. Entro il 31 ottobre 2006 la Commissione, sulla base delle discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di mantenere i requisiti in materia di assicurazione della responsabilità civile professionale imposti agli intermediari in base alla normativa comunitaria.»
4) L’articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Articolo 69. Abrogazione della direttiva 93/22/CEE
La direttiva n. 93/22/CEE è abrogata con effetto dal 1° novembre 2007. I riferimenti alla direttiva n. 93/22/CEE s’intendono fatti alla presente direttiva. I riferimenti ai termini definiti nella direttiva n. 93/22/CEE o ai suoi articoli s’intendono fatti ai termini equivalenti definiti nella presente direttiva o agli articoli della presente direttiva.»
5) All’articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2007.»
6) Nell’articolo 71, il testo dei paragrafi da 1 a 5 è sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di investimento già autorizzate nei rispettivi Stati membri d’origine a prestare servizi di investimento anteriormente al 1° novembre 2007 si considerano autorizzate ai fini della presente direttiva se le legislazioni di detti Stati membri prevedono che per esercitare siffatte attività esse debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste negli articoli da 9 a 14.
2. Un mercato regolamentato o un gestore del mercato già autorizzato nel suo Stato membro d’origine anteriormente al 1° novembre 2007 si considera autorizzato ai fini della presente direttiva se la legislazione di tale Stato membro prevede che il mercato regolamentato o il gestore del mercato, a seconda dei casi, debba ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste nel titolo III.
3. Gli agenti collegati già registrati in un registro pubblico anteriormente al 1° novembre 2007 si considerano registrati ai fini della presente direttiva se le legislazioni degli Stati membri interessati prevedono che gli agenti collegati debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste nell’articolo 23.
4. Le informazioni comunicate anteriormente al 1° novembre 2007 ai fini degli articoli 17, 18 o 30 della direttiva n. 93/22/CEE si considerano comunicate ai fini degli articoli 31 e 32 della presente direttiva.
5. Ogni sistema rientrante nella definizione di sistema multilaterale di negoziazione gestito da un operatore del mercato regolamentato è autorizzato in quanto sistema multilaterale di negoziazione su richiesta dell’operatore del mercato regolamentato, purché sia conforme a criteri equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva per l’autorizzazione e la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e a condizione che la relativa richiesta sia inoltrata entro un periodo di diciotto mesi a partire dal 1° novembre 2007.»
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2007.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.