§ 11.1.51 - Direttiva 5 aprile 2006, n. 31.
Direttiva n. 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:05/04/2006
Numero:31


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 11.1.51 - Direttiva 5 aprile 2006, n. 31.

Direttiva n. 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114).

 

     IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere della Banca centrale europea,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva n. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, introduce un regime di regolamentazione completo volto a garantire un’elevata qualità nell’esecuzione delle operazioni degli investitori.

      (2) La direttiva n. 2004/39/CE stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 30 aprile 2006. Per assicurare un’applicazione uniforme della direttiva in tutti gli Stati membri, un numero significativo di disposizioni complesse di tale direttiva devono essere completate da misure di esecuzione, che la Commissione deve adottare durante il periodo di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri. Giacché gli Stati membri non possono preparare e finalizzare le norme nazionali prima che il contenuto delle misure di esecuzione sia chiaramente definito, potrebbero avere difficoltà a rispettare il termine attualmente previsto per l’attuazione della direttiva.

      (3) Per conformarsi ai requisiti della direttiva n. 2004/39/CE e della legislazione nazionale di attuazione, le imprese di investimento e altri soggetti regolamentati potrebbero doversi dotare di nuovi sistemi informatici, di nuove strutture organizzative e di nuove procedure contabili e di notifica o modificare a fondo i sistemi e le pratiche esistenti. Ciò sarà possibile solo una volta fissato il contenuto delle misure di esecuzione che la Commissione deve adottare e della legislazione nazionale di attuazione della direttiva.

      (4) È altresì necessario che la direttiva n. 2004/39/CE e le sue misure di esecuzione siano attuate nell’ordinamento interno o si applichino direttamente e contemporaneamente in tutti gli Stati membri affinché la direttiva possa produrre pienamente i propri effetti.

      (5) È pertanto opportuno prorogare la scadenza per l’attuazione della direttiva n. 2004/39/CE nell’ordinamento interno degli Stati membri. Analogamente, il termine imposto alle imprese di investimento e agli enti creditizi per conformarsi ai nuovi requisiti dovrebbe essere rinviato per un periodo dopo che gli Stati membri hanno completato l’attuazione delle norme nel loro diritto nazionale.

      (6) Data l’interazione tra le diverse disposizioni della direttiva n. 2004/39/CE, è opportuno che il rinvio dei predetti termini si applichi all’insieme delle disposizioni della direttiva. Il rinvio dei termini per l’attuazione e l’applicazione dovrebbe essere proporzionato alle esigenze degli Stati membri e dei soggetti regolamentati, senza andare oltre. Per evitare una frammentazione che potrebbe ostacolare il funzionamento del mercato interno dei valori mobiliari, gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della direttiva n. 2004/39/CE contemporaneamente.

      (7) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 5 febbraio 2002 sull’attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari, ha chiesto che Parlamento europeo e Consiglio partecipino allo stesso titolo al controllo delle modalità con cui la Commissione esercita le sue competenze di esecuzione, così da rispecchiare le competenze legislative del Parlamento europeo a norma dell’articolo 251 del trattato. La Commissione, nella dichiarazione solenne pronunciata lo stesso giorno dinanzi al Parlamento europeo dal suo presidente, ha appoggiato tale richiesta. L’11 dicembre 2002 la Commissione ha proposto modifiche alla decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, e ha quindi presentato una proposta modificata il 22 aprile 2004. Il Parlamento europeo ritiene che tale proposta non tuteli le sue prerogative legislative. A suo avviso, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere la possibilità di valutare il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione entro un periodo determinato. È pertanto opportuno limitare il periodo nel corso del quale la Commissione può adottare misure di esecuzione.

      (8) È opportuno che il Parlamento europeo disponga di un termine di tre mesi dalla prima trasmissione dei progetti di modifica e di misure di esecuzione per esaminarli e pronunciarsi in proposito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, dovrebbe essere possibile abbreviare tale termine. Qualora il Parlamento europeo approvi una risoluzione entro detto termine, la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di modifica o di misure.

      (9) Sono necessarie altre modifiche, conseguenza delle prime, che consentano di differire la data di abrogazione della direttiva n. 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, e le date per le disposizioni transitorie della direttiva n. 2004/39/CE e di prorogare il calendario per la presentazione delle relazioni da parte della Commissione.

      (10) Dato che la scadenza relativa all’obbligo per gli Stati membri di recepire la direttiva n. 2004/39/CE nel diritto nazionale è posteriore a quella prevista perché le imprese d’investimento e gli enti creditizi si conformino ai nuovi requisiti, le disposizioni della direttiva n. 2004/39/CE non verranno applicate fino al 1° novembre 2007. È quindi opportuno abrogare la direttiva n. 93/22/CEE con effetto dal 1° novembre 2007.

      (11) La direttiva n. 2004/39/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva n. 2004/39/CE è modificata come segue.

     1) Il considerando 69 è sostituito dal seguente:

     «(69) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un termine di tre mesi dalla prima trasmissione dei progetti di modifica e di misure di esecuzione, per esaminarli e pronunciarsi in proposito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, dovrebbe essere possibile abbreviare tale termine. Qualora il Parlamento europeo approvi una risoluzione entro detto termine, la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di modifica o di misure.»

     2) L’articolo 64 è modificato come segue:

     a) è inserito il paragrafo seguente:

     «2 bis. Nessuna misura esecutiva adottata può modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva.»;

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, il 1° aprile 2008 al più tardi, l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva che richiedono l’adozione di norme, di modifiche e di decisioni di carattere tecnico a norma del paragrafo 2, è sospesa. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono prorogare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato e, a tal fine, le riesaminano prima della data summenzionata.»

     3) L’articolo 65 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 65. Relazioni e revisioni

     1. Entro il 31 ottobre 2007 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’eventuale estensione del campo di applicazione delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione alle operazioni relative a categorie di strumenti finanziari diversi dalle azioni.

     2. Entro il 31 ottobre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione dell’articolo 27.

     3. Entro il 30 aprile 2008 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda:

     a) l’opportunità di mantenere l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), per le imprese la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio strumenti finanziari derivati su merci;

     b) il contenuto e la forma da dare ai requisiti adeguati da applicare ai fini dell’autorizzazione delle predette imprese in qualità di imprese di investimento ai sensi della presente direttiva e della relativa vigilanza;

     c) l’adeguatezza delle norme riguardanti la nomina degli agenti collegati ai fini della prestazione di servizi e/o dell’esercizio di attività di investimento, in particolare per quanto riguarda la vigilanza;

     d) l’opportunità di mantenere l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i).

     4. Entro il 30 aprile 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell’eliminazione degli ostacoli che possono impedire il consolidamento a livello europeo delle informazioni che le sedi di negoziazione sono tenute a rendere pubbliche.

     5. Sulla base delle relazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 la Commissione può presentare proposte di modifica della presente direttiva.

     6. Entro il 31 ottobre 2006 la Commissione, sulla base delle discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di mantenere i requisiti in materia di assicurazione della responsabilità civile professionale imposti agli intermediari in base alla normativa comunitaria.»

     4) L’articolo 69 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 69. Abrogazione della direttiva 93/22/CEE

     La direttiva n. 93/22/CEE è abrogata con effetto dal 1° novembre 2007. I riferimenti alla direttiva n. 93/22/CEE s’intendono fatti alla presente direttiva. I riferimenti ai termini definiti nella direttiva n. 93/22/CEE o ai suoi articoli s’intendono fatti ai termini equivalenti definiti nella presente direttiva o agli articoli della presente direttiva.»

     5) All’articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2007.»

     6) Nell’articolo 71, il testo dei paragrafi da 1 a 5 è sostituito dal seguente:

     «1. Le imprese di investimento già autorizzate nei rispettivi Stati membri d’origine a prestare servizi di investimento anteriormente al 1° novembre 2007 si considerano autorizzate ai fini della presente direttiva se le legislazioni di detti Stati membri prevedono che per esercitare siffatte attività esse debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste negli articoli da 9 a 14.

     2. Un mercato regolamentato o un gestore del mercato già autorizzato nel suo Stato membro d’origine anteriormente al 1° novembre 2007 si considera autorizzato ai fini della presente direttiva se la legislazione di tale Stato membro prevede che il mercato regolamentato o il gestore del mercato, a seconda dei casi, debba ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste nel titolo III.

     3. Gli agenti collegati già registrati in un registro pubblico anteriormente al 1° novembre 2007 si considerano registrati ai fini della presente direttiva se le legislazioni degli Stati membri interessati prevedono che gli agenti collegati debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste nell’articolo 23.

     4. Le informazioni comunicate anteriormente al 1° novembre 2007 ai fini degli articoli 17, 18 o 30 della direttiva n. 93/22/CEE si considerano comunicate ai fini degli articoli 31 e 32 della presente direttiva.

     5. Ogni sistema rientrante nella definizione di sistema multilaterale di negoziazione gestito da un operatore del mercato regolamentato è autorizzato in quanto sistema multilaterale di negoziazione su richiesta dell’operatore del mercato regolamentato, purché sia conforme a criteri equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva per l’autorizzazione e la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e a condizione che la relativa richiesta sia inoltrata entro un periodo di diciotto mesi a partire dal 1° novembre 2007.»

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2007.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.