§ 11.1.35 - Regolamento 19 novembre 2004, n. 2086.
Regolamento (CE) n. 2086/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:19/11/2004
Numero:2086


Sommario
Art. 1.      1. L’International Accounting Standard (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, ad eccezione delle sue disposizioni sull’uso dell’opzione del fair value e di talune sue [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 11.1.35 - Regolamento 19 novembre 2004, n. 2086.

Regolamento (CE) n. 2086/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dello IAS 39 (Testo rilevante ai fini del SEE)

(B.U. 9 dicembre 2004, n. L 363).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 1o settembre 2002.

     (2) Il 17 dicembre 2003 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Principio contabile internazionale rivisto IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, nell’ambito dell’iniziativa dello IASB intesa a migliorare quindici principi in tempo per consentirne l’utilizzo da parte delle società che adottano gli IAS per la prima volta nel 2005. L’obiettivo della revisione era l’ulteriore miglioramento della qualità e della coerenza del corpus degli IAS esistenti.

     (3) Il 31 marzo 2004 lo IASB ha pubblicato una modifica dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione riguardante la contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo) per la copertura del portafoglio dal rischio del tasso di interesse. L’obiettivo generale della modifica è semplificare l’attuazione dello IAS 39 consentendo la contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value per la copertura del portafoglio dal rischio del tasso di interesse.

     (4) Conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002, l’obiettivo della Commissione è disporre di una piattaforma stabile di principi contabili internazionali a partire dal 1o gennaio 2005. Tuttavia, alcune importanti disposizioni dello IAS 39 sono oggetto di discussioni ancora in corso tra lo IASB, la Banca centrale europea, le autorità di vigilanza e i rappresentanti del settore bancario. Si tratta delle disposizioni relative all'opzione di contabilizzare al fair value tutte le attività e le passività finanziarie e alla contabilizzazione delle operazioni di copertura. Ciascuna di queste disposizioni riguarda questioni che sono completamente autonome, distinte e separate dal resto del principio contabile. Per rispettare la data del 1o gennaio 2005, è necessario introdurre lo IAS 39 stralciandone tali disposizioni.

     (5) Lo IAS 39 introduce l’opzione di contabilizzare al fair value tutte le attività e le passività finanziarie senza restrizione alcuna. Tuttavia, lo IASB ha recentemente pubblicato un “Exposure Draft” (documento di consultazione) che propone di modificare lo IAS 39 nel senso di restringere l’opzione di contabilizzare al fair value contenuta nel principio contabile. La modifica proposta costituisce una risposta diretta alle preoccupazioni espresse dalla Banca centrale europea, da autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato di Basilea come pure da autorità di regolamentazione dei valori mobiliari negli Stati membri che temono che l’opzione di contabilizzazione al fair value possa essere utilizzata in modo inappropriato, in particolare nel caso della passività propria di una società. La Commissione ritiene che si tratta di questioni importanti e che richiedono un ulteriore esame. Lo IASB ha ricevuto numerose osservazioni sulla modifica proposta e prenderà presumibilmente una decisione definitiva in materia entro la fine del 2004. Il regolamento consente di applicare alle attività l’opzione della contabilizzazione al fair value. Tuttavia, nel caso di attività finanziarie che non sono negoziate in un mercato attivo e liquido, le società dovrebbero aver cura di applicare l’opzione della contabilizzazione delle attività finanziarie al fair value in modo tale da ottenere una misurazione attendibile.

     (6) L’opzione di una contabilizzazione integrale al fair value non dovrebbe essere disponibile finché lo IASB non abbia messo a punto una soluzione a questo proposito e finché la Commissione non sarà in grado di riconoscere che è stata trovata una soluzione appropriata. Poiché l’opzione della contabilizzazione integrale al fair value è solo un’opzione, le disposizioni relative a tale opzione sono chiaramente distinte e separabili dalle altre parti del principio.

     (7) Per quanto riguarda la contabilizzazione delle operazioni di copertura, è oggetto di discussione se lo IAS 39 tenga conto in misura sufficiente del modo in cui molte banche europee svolgono la gestione delle attività/passività, in particolare in un contesto di tassi di interesse fissi. La controversia verte sulla limitazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura alle coperture sulle variazioni dei flussi finanziari o alle coperture sulle variazioni del fair value e sui requisiti rigorosi per quanto riguarda l’efficacia di tali coperture.

     (8) Molte banche europee sostengono che lo IAS 39 non consente loro di applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai loro depositi fissi a livello di portafoglio e le costringerebbe ad apportare modifiche sproporzionate e costose sia alla loro gestione delle attività/passività sia al loro sistema contabile. Poiché la copertura del portafoglio – a causa di interazioni interne e della legge dei grandi numeri – è diversa dalla copertura di una singola attività o di una singola passività, si sostiene inoltre che consentire la contabilizzazione delle operazioni di copertura del portafoglio dei depositi fissi sulla base della misurazione al fair value è conforme al principio indicato nello IAS che il fair value di una passività finanziaria con la caratteristica di esigibilità a vista non può essere inferiore all’importo pagabile a vista.

     (9) Il problema di determinare se e come il trattamento contabile delle operazioni di copertura del portafoglio possa essere definito in modo tale da rispecchiare meglio la situazione particolare delle banche che operano in un contesto di tassi di interesse fissi è stato considerato significativo dallo IASB. Esso ha costituito in via prioritaria un gruppo di lavoro che sta esaminando le proposte avanzate dalle banche europee riguardo all’introduzione nello IAS 39 di un nuovo metodo di contabilizzazione delle operazioni di copertura (copertura del margine di interesse) che rifletterebbe più fedelmente il modo in cui tali banche svolgono la gestione delle attività/passività.

     (10) Le disposizioni dello IAS 39 che si riferiscono direttamente al trattamento contabile delle operazioni di copertura del portafoglio non devono quindi essere adottate per diventare obbligatorie in questo stadio, poiché non possono essere considerate definitive e potrebbero essere modificate prossimamente. Le disposizioni in questione, che sono escluse dall’obbligo di applicazione, sono chiaramente distinte e separabili dalle altre parti del principio. Si tratta delle disposizioni che non riflettono un approccio di portafoglio e, di conseguenza, impediscono l’applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura a un portafoglio di depositi fissi, e delle disposizioni che assimilano un rischio di rimborso anticipato a un rischio di tasso di interesse e che impediscono di conseguenza di continuare a utilizzare tecniche di gestione del rischio riconosciute come accettabili dalle autorità di vigilanza del settore bancario. Le società hanno comunque facoltà di applicare le suddette disposizioni e possono quindi applicare tutte le disposizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura contenute nello IAS 39.

     (11) L’esistenza nella legislazione comunitaria di un principio contabile relativo al trattamento contabile delle operazioni di copertura del portafoglio è un elemento essenziale dell’insieme di principi fondamentali che le società dovranno applicare nel 2005. L’obiettivo è perciò di arrivare quanto prima – e possibilmente non più tardi che verso la fine del 2005 – a una situazione in cui la Commissione possa adottare integralmente il principio IAS 39 modificato. Di conseguenza la Commissione riesaminerà l’applicabilità dello IAS 39 non appena lo IASB avrà modificato le disposizioni relative all’opzione della contabilizzazione integrale al fair value e alla contabilizzazione delle operazioni di copertura e al più tardi entro il 31 dicembre 2005. Per quanto riguarda l’opzione della contabilizzazione integrale al fair value, lo IASB, la Banca centrale europea e le autorità di vigilanza bancarie stanno elaborando insieme una soluzione. Perciò la Commissione seguirà attentamente i lavori in corso e riesaminerà periodicamente l’applicabilità del principio contabile. Analogamente, l’adozione in un prossimo futuro di disposizioni appropriate in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura è collegata ai progressi realizzati dal gruppo di lavoro istituito dallo IASB.

     (12) Le società che redigono per la prima volta il bilancio conformemente agli International Financial Reporting Standard (IFRS) e applicano lo IAS 39 nella versione allegata al presente regolamento vanno considerate "neo-utilizzatori" ai sensi dell’IFRS 1, quale adottato dal regolamento (CE) n. 707/2004, e del presente regolamento. Scopo dell’IFRS 1 è di far sì che il costo del passaggio alla piena applicazione degli IAS/IFRS non sia superiore ai benefici che ne derivano per gli utilizzatori dell’informativa finanziaria. Questo principio continua a essere valido per il passaggio alla piena applicazione degli IAS omologati. Di conseguenza i riferimenti agli IAS/IFRS nell’IFRS 1, adottato con il regolamento (CE) n. 707/2004, vanno interpretati come riferimenti agli IAS/IFRS adottati in base al regolamento (CE) n. 1606/2002.

     (13) L’adozione dello IAS 39 implica di conseguenza modifiche agli IAS 12, 18, 19, 30, 36 e 37 e alla SIC 27, adottati dal regolamento (CE) n. 1725/2003, al fine di garantire la coerenza tra i principi contabili interessati.

     (14) La Commissione è giunta quindi alla conclusione che lo IAS 39, riportato nell'allegato al presente regolamento, soddisfa i criteri di adozione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

     (15) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

     (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. L’International Accounting Standard (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, ad eccezione delle sue disposizioni sull’uso dell’opzione del fair value e di talune sue disposizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura, è inserito nell’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003.

     Il testo da inserire di cui al primo comma figura nell’allegato al presente regolamento.

     2. Le società sono considerate "neo-utilizzatori" conformemente al paragrafo 1. I riferimenti agli IAS/IFRS nell’IFRS 1 sono interpretati come riferimenti agli IAS/IFRS adottati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1606/2002.

     3. Gli IAS 12, 18, 19, 30, 36 e 37 e la SIC 27 nonché l’International Financial Reporting Standard 1 vengono modificati conformemente all’appendice B dello IAS 39, quale riportata nell'allegato al presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

 

IAS n.

Titolo

IAS 39

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione ad eccezione delle disposizioni sull’uso dell’opzione del fair value e di talune disposizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 39

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

 

     (Omissis)