Settore: | Normativa europea |
Materia: | 10. energia |
Capitolo: | 10.4 energia nucleare |
Data: | 08/02/2005 |
Numero: | 302 |
§ 10.4.60 – Regolamento 8 febbraio 2005, n. 302.
Regolamento (EURATOM) n. 302/2005 della Commissione concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom.
(G.U.U.E. 28 febbraio 2005, n. L 54).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 77, 78, 79 e 81,
dopo aver ottenuto l’approvazione del Consiglio,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) In considerazione dell’aumento delle quantità di materie nucleari prodotte, utilizzate, trasportate e riciclate nella Comunità, dello sviluppo del commercio di queste materie e dell’ulteriore allargamento dell’Unione europea, e essenziale garantire l’efficacia del controllo di sicurezza. La natura e la portata degli obblighi contemplati dall’articolo 79 del trattato e definiti nel regolamento (Euratom) n. 3227/76 devono pertanto essere precisati e aggiornati, alla luce degli sviluppi, in particolare nel settore della tecnologia nucleare e della tecnologia dell’informazione.
(3) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e la Comunità europea dell’energia atomica sono parti contraenti dell’accordo 78/164/Euratom (2) con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, in esecuzione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Detto accordo e entrato in vigore il 21 febbraio 1977 ed e stato integrato dal protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom (3), entrato in vigore il 30 aprile 2004.
(4) L’accordo 78/164/Euratom contiene un impegno particolare assunto dalla Comunità, per quanto concerne l’applicazione del controllo di sicurezza relativo alle materie grezze e alle materie fissili speciali, nei territori degli Stati membri non dotati di armi nucleari che sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari.
(5) Le procedure stabilite in detto accordo sono il risultato di ampi negoziati internazionali con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, sull’applicazione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Dette procedure sono state approvate dal Consiglio dei governatori di detta Agenzia.
(6) La Comunità, il Regno Unito e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica sono parti di un accordo per l’applicazione del controllo di sicurezza nel Regno Unito, in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (4). Detto accordo e entrato in vigore il 14 agosto 1978 ed e stato integrato da un protocollo aggiuntivo entrato in vigore il 30 aprile 2004.
(7) La Comunità, la Francia e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica sono parti di un accordo per l’applicazione del controllo di sicurezza in Francia (5). Detto accordo e entrato in vigore il 12 settembre 1981 ed e stato integrato da un protocollo aggiuntivo entrato in vigore il 30 aprile 2004.
(8) Nei territori della Francia e del Regno Unito, alcuni impianti o parti di essi, nonché talune materie, possono essere potenzialmente impiegati nel ciclo di produzione per necessita di difesa. Dovrebbero pertanto essere applicate procedure speciali di controllo di sicurezza per tener conto di dette circostanze.
(9) Il Consiglio europeo riunitosi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000 ha evidenziato la necessita di stimolare lo sviluppo della tecnologia dell’informazione e delle reti di telecomunicazioni più avanzate, nonché dei contenuti veicolati dalle reti stesse.
(10) In esito al protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom, si deve richiedere agli Stati membri di comunicare alla Commissione determinate informazioni, fra le quali una descrizione generale dei siti, la notificazione preventiva di attività di trattamento dei rifiuti e rapporti sulla dislocazione di determinati rifiuti condizionati.
(11) E opportuno che le linee direttrici da adottarsi per l’applicazione del presente regolamento siano pienamente conformi agli impegni assunti dalla Comunità in questo settore, in particolare quelli derivanti dal protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom e dai protocolli aggiuntivi agli accordi per l’applicazione dei controlli di sicurezza nel Regno Unito in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nonché all’analogo accordo per la Francia.
(12) Le disposizioni in materia di sicurezza, aggiunte al regolamento interno della Commissione (6) dalla
(13) Per motivi di chiarezza il regolamento (Euratom) n. 3227/76 deve essere sostituito dal presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1. Campo di applicazione.
Il presente regolamento si applica a ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l’immagazzinamento o altro uso di materie grezze o di materie fissili speciali.
Esso non si applica ai detentori di prodotti finiti per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari praticamente irrecuperabili.
Art. 2. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) “Stato membro non dotato di armi nucleari” sono il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, l’Irlanda, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia;
2) “Stato membro dotato di armi nucleari” sono la Francia e il Regno Unito;
3) “Stato terzo” e qualunque Stato non membro della Comunità europea dell’energia atomica;
4) “materie nucleari” sono tutti i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui all’articolo 197 del trattato;
5) “rifiuti” sono le materie nucleari in concentrazioni o in forme chimiche considerate non recuperabili per motivi economici o pratici e che possono essere eliminate;
6) “rifiuti conservati” sono i rifiuti, prodotti in corso di trattamento o a seguito di un incidente di funzionamento, misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati trasferiti a un luogo specifico nell’ambito dell’area di bilancio materie, da cui possono essere recuperati;
7) “rifiuti condizionati” sono i rifiuti, misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati confinati in modo tale (ad esempio: in vetro, cemento, cemento armato o bitume) da renderli inidonei a ulteriori usi nucleari;
8) “scarichi nell’ambiente” sono i rifiuti, misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati definitivamente rilasciati nell’ambiente in seguito a uno scarico programmato;
9) “categorie” (di materie nucleari) sono l’uranio naturale, l’uranio impoverito, l’uranio arricchito in uranio-235 o uranio- 233, il torio, il plutonio e qualsiasi altra materia determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione;
10) “articolo” e un’unita identificabile, quale un gruppo di elementi di combustibile o una barra di combustibile;
11) “partita” e una porzione di materie nucleari trattate come un’unita ai fini della contabilità in un punto-chiave di misurazione, la cui composizione e quantità sono definite da un’unica serie di caratteristiche o di misure. Le materie nucleari possono essere in forma sfusa oppure contenute in un certo numero di articoli;
12) “dati riguardanti la partita” sono il peso totale di ogni elemento di materie nucleari e, per l’uranio e il plutonio, la composizione isotopica, se del caso. Nei rapporti di notifica si addizionano i pesi degli articoli della partita prima di arrotondare all’unita più vicina;
13) “chilogrammo effettivo” e un’unita speciale usata per l’applicazione del controllo di sicurezza alle materie nucleari, data:
a) per il plutonio, dal suo peso in chilogrammi;
b) per l’uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,01 (1 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi moltiplicato per il quadrato dell’arricchimento;
c) per l’uranio con un arricchimento inferiore a 0,01 (1 %), ma superiore a 0,005 (0,5 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi moltiplicato per 0,0001;
d) per l’uranio impoverito a 0,005 (0,5 %) o meno e per il torio, dal prodotto del loro peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005;
14) “area di bilancio materie” e un’area per cui sia possibile, ai fini della compilazione del bilancio delle materie:
a) determinare la quantità di materie nucleari per ogni trasferimento in entrata o in uscita da detta area;
e
b) determinare ogni qualvolta sia necessario, conformemente a regole prestabilite, l’inventario fisico delle materie nucleari;
15) “punto-chiave di misurazione” e il luogo in cui le materie nucleari si presentano in una forma che ne consenta la misurazione per determinarne il flusso o l’inventario e include quindi, ma non esclusivamente, le entrate, le uscite e i magazzini nelle aree di bilancio materie;
16) “inventario contabile” di un’area di bilancio materie e la somma algebrica del più recente inventario fisico di tale area di bilancio materie e di tutte le variazioni d’inventario intervenute dopo l’effettuazione di detto inventario fisico;
17) “inventario fisico” e la somma, secondo regole prestabilite, di tutte le quantità misurate o stimate di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento in un’area di bilancio materie;
18) “materie non contabilizzate” e la differenza tra l’inventario fisico e l’inventario contabile;
19) “differenza speditore/destinatario” e la differenza tra la quantità di materie nucleari di una partita dichiarata dall’area di bilancio materie di spedizione e la quantità di materie nucleari della stessa partita misurata nell’area di bilancio materie di destinazione;
20) “dati fonte” sono i dati, registrati durante le misurazioni o le tarature, oppure utilizzati per ottenere relazioni empiriche, che identificano la materia nucleare e determinano i dati riguardanti la partita, ivi inclusi il peso dei composti, i fattori di conversione per determinare il peso dell’elemento, il peso specifico, la concentrazione dell’elemento, il rapporto isotopico, la relazione tra volume e lettura dei manometri, la relazione tra il plutonio prodotto e la potenza generata;
21) “sito” e un’area delimitata dalla Comunità e dallo Stato membro, comprendente uno o più impianti, inclusi gli impianti chiusi, come definiti nelle rispettive caratteristiche tecniche fondamentali. In particolare:
a) gli impianti di trattamento o di immagazzinamento dei rifiuti non costituiscono di per se un sito;
b) nel caso di impianti chiusi in cui erano di norma usate materie grezze o materie fissili speciali in quantità inferiori a un chilogrammo effettivo, il termine si applica limitatamente ai siti con celle calde o in cui venivano condotte attività connesse alla conversione, all’arricchimento, alla fabbricazione e al ritrattamento di combustibili;
c) il “sito” include anche tutti gli impianti limitrofi all’impianto che fornisce o usa i servizi essenziali, incluse le celle calde per il trattamento dei materiali irradiati non contenenti materie nucleari, gli impianti per il trattamento, l’immagazzinamento e l’eliminazione dei rifiuti, ronche gli edifici connessi con attività specificate nell’allegato l del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom e identificati dallo Stato interessato;
22) “rappresentante del sito” e qualsiasi persona, impresa o entità designata dallo Stato membro quale responsabile delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2;
23) “impianto” e un reattore, un impianto critico, un impianto di conversione, di fabbricazione o di ritrattamento, un impianto per la separazione isotopica, un impianto separato di immagazzinamento, un impianto per il trattamento o l’immagazzinamento di rifiuti o qualsiasi altro luogo in cui vengano usate normalmente materie grezze o materie fissili speciali;
24) “impianto disattivato” e un impianto per il quale si e accertato che sono state rimosse o rese inutilizzabili strutture residue e attrezzature essenziali per il suo funzionamento, di modo che non possa più essere usato ne come deposito ne per la manipolazione, il trattamento o l’utilizzo di materie grezze o di materie fissili speciali;
25) “impianto chiuso” e un impianto per il quale si e accertato che le attività sono state interrotte e le materie nucleari rimosse, ma che non e stato disattivato.
CAPO II
CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI
E DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL CONTROLLO
Art. 3. Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali.
1. Ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l’immagazzinamento o altro uso di materie grezze o di materie fissili speciali trasmette alla Commissione una dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto, servendosi dell’apposito modulo di cui all’allegato I.
Ai fini del primo comma, il termine “uso” di materie nucleari include tra l’altro: la produzione di energia dei reattori, la ricerca negli impianti critici o a energia zero, la conversione, la fabbricazione, il ritrattamento, l’immagazzinamento, la separazione isotopica e la concentrazione di minerali, ronche il trattamento o l’immagazzinamento di rifiuti.
Per la produzione di minerali si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 25.
2. Ciascuno Stato membro firmatario del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom designa un rappresentante del sito per ogni sito sul suo territorio, il quale trasmette alla Commissione una dichiarazione contenente una descrizione generale del sito stesso, servendosi del modulo di cui all’allegato II.
Detta dichiarazione e presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom, mentre gli aggiornamenti sono presentati entro il 1o aprile di ogni anno.
Detta dichiarazione e conforme alle norme di cui all’articolo 2, lettera a), punto iii), del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom ed e distinta dalla dichiarazione da presentare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Mentre il rappresentante del sito e responsabile della raccolta tempestiva delle pertinenti informazioni e della trasmissione della descrizione generale del sito alla Commissione, la responsabilita dell’esattezza e della completezza delle dichiarazioni e delle persone o delle imprese che creano o gestiscono l’impianto e, per gli edifici del sito che non comprendono materie nucleari, dello Stato membro interessato. Nella misura del possibile, le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in formato elettronico, se conservate in tale formato dalla persona o dall’impresa. Se le informazioni sono trasmesse alla Commissione sia in formato elettronico che su carta, prevarrà il formato cartaceo.
Art. 4. Termini.
La dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti e trasmessa alla Commissione in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, almeno 200 giorni prima della data prevista per la prima consegna di materie nucleari.
Per i nuovi impianti che dispongano di una quantità di materie nucleari superiore a un chilogrammo effettivo, su base dell’inventario oppure della lavorazione annuale, tutte le informazioni relative al proprietario, all’esercente, al fine, all’ubicazione, al tipo, alla capacita e alla data prevista per l’entrata in funzione sono comunicate alla Commissione almeno 200 giorni prima dell’inizio della costruzione.
Le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali, per le quali le disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 6 non prescrivono una notifica preventiva, sono comunicate alla Commissione entro 30 giorni dal completamento della modifica.
Gli impianti situati nel territorio dei nuovi Stati membri dell’Unione europea comunicano alla Commissione le loro caratteristiche tecniche fondamentali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sul loro territorio, eccettuati gli impianti di trattamento dei rifiuti o di immagazzinamento dei rifiuti, le cui caratteristiche tecniche fondamentali sono comunicate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sul loro territorio.
Per mezzo del modulo di cui all’allegato I, i gestori degli impianti esistenti di trattamento dei rifiuti o di immagazzinamento dei rifiuti comunicano alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali del loro impianto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Per gli altri impianti esistenti, qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta nel modulo di cui all’allegato I e fornita entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5. Programma delle attività.
Affinché la Commissione possa programmare le proprie attività di controllo di sicurezza, le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a) annualmente, un programma generale di attività elaborato in base all’allegato XI, specificando in particolare le date previste per l’effettuazione dell’inventario fisico;
b) almeno 40 giorni prima di effettuare un inventario fisico, il programma all’uopo previsto.
I cambiamenti del programma generale delle attività e, in particolare, degli inventari fisici, sono immediatamente comunicati alla Commissione.
Art. 6. Disposizioni particolari sul controllo.
1. In base alle caratteristiche tecniche fondamentali trasmesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, la Commissione adotta disposizioni particolari sul controllo nelle materie di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le disposizioni particolari sul controllo sono stabilite mediante decisione della Commissione destinata alla persona o impresa interessata, tenendo conto dei vincoli operativi e tecnici e in stretta consultazione con la persona o l’impresa e lo Stato membro interessati.
La persona o l’impresa destinatarie di una decisione della Commissione ne ricevono notificazione e copia di tale notificazione e trasmessa allo Stato membro interessato.
Fintanto che non sarà adottata la decisione della Commissione in merito alle disposizioni particolari sul controllo, la persona o l’impresa interessata applica le disposizioni generali del presente regolamento.
2. Le disposizioni particolari sul controllo specificano, tra l’altro:
a) le aree di bilancio materie e i punti-chiave di misurazione selezionati per determinare il flusso e l’inventario delle materie nucleari;
b) le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali per le quali e necessaria una notifica preventiva;
c) la modalita per la tenuta della contabilità delle materie nucleari per ogni area di bilancio materie e per la compilazione dei rapporti;
d) la frequenza e le modalita di effettuazione degli inventari fisici a fini contabili, nel quadro del controllo di sicurezza;
e) le misure di contenimento e di sorveglianza in conformità con le modalita convenute con la persona o l’impresa interessata;
f) le modalita per i prelievi di campioni da parte della persona o dell’impresa interessata per esclusivi fini di controllo.
3. Le disposizioni particolari sul controllo possono altresì specificare il contenuto delle ulteriori comunicazioni richieste ai sensi dell’articolo 5, come pure le circostanze che rendono necessaria una notifica preventiva per quanto riguarda la spedizione o la ricezione di materie nucleari.
4. Il costo delle prestazioni speciali previste nelle disposizioni particolari sul controllo e il costo delle prestazioni speciali che siano oggetto di una richiesta particolare della Commissione o dei suoi ispettori sono rimborsati dalla Commissione alle persone o alle imprese interessate, sulla base di valori concordati. L’importo e le modalita di rimborso sono determinati congiuntamente dalle parti interessate e sono oggetto di revisione periodica.
CAPO III
SISTEMA CONTABILE DELLE MATERIE NUCLEARI
Art. 7. Sistema di contabilità.
Le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, tengono un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari. Detto sistema include i dati contabili e operativi, in particolare le informazioni circa i quantitativi, la categoria, la forma e la composizione di queste materie a norma dell’articolo 18, la loro effettiva ubicazione, l’impegno particolare relativo al controllo a norma dell’articolo 17, ronche i dettagli riguardanti lo speditore e il destinatario in caso di trasferimento di materie nucleari.
Il sistema di misurazione su cui si basano i dati e conforme alle norme internazionali più recenti o equivale a queste norme in termini di qualità. Sulla scorta di tali dati, che sono conservati per almeno cinque anni, deve essere possibile redigere e giustificare le dichiarazioni inviate alla Commissione. I dati contabili e operativi sono messi a disposizione degli ispettori della Commissione in forma elettronica, se sono tenuti in questa forma dall’impianto. Ulteriori dettagli possono essere specificati per ciascun impianto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 6.
Art. 8. Dati operativi.
I dati operativi comprendono, se del caso, per ogni area di bilancio materie:
a) i dati operativi usati per determinare le variazioni di quantità e di composizione delle materie nucleari;
b) un elenco, quanto più possibile aggiornato, degli articoli d’inventario, ronche la loro ubicazione;
c) i dati, incluse le stime indirette di errori casuali o sistematici, ottenuti dalla taratura dei serbatoi e degli strumenti o mediante campionamento e analisi;
d) i dati ottenuti dalle procedure di controllo di qualità applicati al sistema contabile delle materie nucleari, incluse le stime indirette di errori sistematici o casuali;
e) la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico, in modo da garantirne l’esattezza e la completezza;
f) la descrizione dei provvedimenti presi per determinare la causa e l’entità di ogni eventuale perdita, accidentale o non misurata;
g) la composizione isotopica del plutonio, incluso i suoi isotopi di decadimento, ronche le date di riferimento, se sono registrati nell’impianto per esigenze operative.
Allorché disponibili, i dati di cui alla lettera g) sono comunicati alla Commissione a sua richiesta.
Art. 9. Dati contabili.
I dati contabili mettono in evidenza, per ogni area di bilancio materie:
a) tutte le variazioni d’inventario in modo da consentire in qualsiasi momento la determinazione dell’inventario contabile;
b) tutti i risultati di misure e di conteggi utilizzati per la determinazione dell’inventario fisico;
c) tutte le correzioni apportate alle variazioni d’inventario, agli inventari contabili e agli inventari fisici.
I dati contabili riguardanti qualsiasi variazione d’inventario e l’inventario fisico includono i dati d’identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e i dati fonte per ciascuna partita. Mediante questi dati si contabilizzano separatamente l’uranio, il torio e il plutonio, secondo le categorie elencate nell’articolo 18, paragrafo 2, lettera b). Essi indicano inoltre, per ogni variazione d’inventario, la data della variazione e, se del caso, l’area di bilancio materie di spedizione o lo speditore e l’area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.
Art. 10. Rapporti contabili.
Le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, inviano alla Commissione dei rapporti contabili.
I rapporti contabili contengono le informazioni disponibili alla data in cui vengono compilati e devono, ove necessario, essere successivamente rettificati. I rapporti contabili sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica, ad eccezione dei casi in cui la Commissione abbia concesso una deroga scritta o si applichino gli accordi di trasmissione di cui all’articolo 39.
Su richiesta motivata della Commissione, precisazioni o chiarimenti ulteriori in merito a questi rapporti sono forniti entro tre settimane.
Art. 11. Inventario iniziale.
Le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un inventario contabile iniziale di tutte le materie nucleari da esse detenute, usando il modulo di cui all’allegato V. Il presente articolo non si applica alle persone o alle imprese che hanno gia trasmesso un inventario contabile iniziale ai sensi del regolamento n. 3227/76, ovvero agli impianti per il trattamento dei rifiuti o per l’immagazzinamento dei rifiuti.
Art. 12. Rapporto sulle variazioni d’inventario.
1. Per ogni area di bilancio materie, le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, inviano alla Commissione rapporti sulle variazioni d’inventario di tutte le materie nucleari, in conformità dell’allegato III.
Salvo qualora sia altrimenti specificato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 6 applicabili a un impianto, questi rapporti sono inviati con cadenza mensile, entro quindici giorni dalla fine del mese, e riportano tutte le variazioni verificatesi o di cui si e avuto conoscenza nel mese relativo.
2. Per i mesi in cui e effettuato un inventario fisico e la data in cui si procede all’inventario fisico non e l’ultimo giorno del mese, sono trasmessi due rapporti distinti sulle variazioni d’inventario:
a) un primo rapporto sulle variazioni d’inventario, contenente tutte le variazioni fino al giorno in cui si effettua l’inventario fisico, tale giorno incluso, e inviato al più tardi insieme al secondo rapporto sulle variazioni d’inventario, o insieme alla situazione dell’inventario fisico e al rapporto bilancio materie, se questi ultimi sono inviati prima del secondo rapporto sulle variazioni d’inventario;
b) un secondo rapporto sulle variazioni d’inventario, contenente tutte le variazioni verificatesi dal giorno successivo a quello in cui e stato effettuato l’inventario fisico, sino alla fine del mese, e inviato entro 15 giorni dalla fine del mese.
3. Per i mesi in cui non vi sono variazioni d’inventario, le persone o le imprese interessate inviano un rapporto sulle variazioni d’inventario che riprende l’inventario contabile finale del mese precedente.
4. Le piccole variazioni d’inventario, quali i trasferimenti di campioni a scopo di analisi, possono essere raggruppate, a norma delle disposizioni particolari sul controllo, di cui all’articolo 6, adottate per l’impianto in questione, per essere presentate come un’unica variazione d’inventario.
5. I rapporti sulle variazioni d’inventario possono essere corredati dai commenti esplicativi delle variazioni d’inventario.
Art. 13. Rapporto bilancio materie e situazione dell’inventario fisico.
Per ciascuna area di bilancio materie, le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, trasmettono alla Commissione:
a) rapporti bilancio materie, usando il modulo di cui all’allegato IV, contenenti:
i) l’inventario fisico iniziale;
ii) le variazioni d’inventario (in primo luogo gli aumenti, in seguito le diminuzioni);
iii) l’inventario contabile finale;
iv) l’inventario fisico finale;
v) le materie non contabilizzate;
b) una situazione dell’inventario fisico, usando il modulo di cui all’allegato V, indicante tutte le partite separatamente.
I rapporti e le situazioni sono trasmessi il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla data in cui e stato effettuato l’inventario fisico.
Salvo qualora sia diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo relative a un impianto di cui all’articolo 6, l’inventario fisico e effettuato per ogni anno civile e l’intervallo di tempo compreso tra l’effettuazione di due inventari fisici successivi non supera i quattordici mesi.
Art. 14. Rapporti speciali.
Le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogni qualvolta si verifichino le circostanze di cui agli articoli 15 e 22.
Il tipo di informazioni da fornire in tali rapporti e indicato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 6.
I rapporti speciali e qualsiasi dettaglio o spiegazione eventualmente richiesti dalla Commissione in merito agli stessi sono inviati immediatamente.
Art. 15. Circostanze eccezionali.
Un rapporto speciale e redatto nei seguenti casi:
a) se incidenti o circostanze eccezionali inducono a ritenere che si siano prodotti o possano prodursi un aumento o una perdita di materie nucleari, in misura superiore ai limiti stabiliti in materia dalle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 6;
b) se si e verificata un’improvvisa modifica del contenimento rispetto a quello stabilito nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 6, in misura tale da rendere possibile un prelievo non autorizzato di materie nucleari.
Gli obblighi summenzionati incombono alle persone o alle imprese dal momento in cui sono venute a conoscenza della perdita, o dell’aumento, o dell’improvvisa modifica delle condizioni del contenimento, o di qualsiasi fatto per il quale esse possano ritenere che sia avvenuto tale incidente. Le cause sono anch’esse indicate non appena note.
Art. 16. Rapporti sulle trasformazioni nucleari.
Per quanto riguarda i reattori, i dati calcolati relativamente alle trasformazioni nucleari sono registrati nel rapporto sulle variazioni d’inventario al più tardi quando i combustibili irradiati escono dall’area di bilancio materie di un reattore. Nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 6 possono, inoltre, essere specificati altri metodi per le registrazioni e la stesura dei rapporti sulle trasformazioni nucleari.
Art. 17. Impegni particolari relativi al controllo.
1. Le materie nucleari, cui si applichi un impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno stato terzo o con un’organizzazione internazionale, figurano, salvo disposizione contraria contenuta in detto accordo e separatamente per ogni impegno, nelle notifiche successive:
a) inventario contabile iniziale di cui all’articolo 11;
b) rapporti sulle variazioni d’inventario, compresi gli inventari contabili finali di cui all’articolo 12;
c) “rapporti bilancio” materie e situazioni dell’inventario fisico di cui all’articolo 13;
d) importazioni ed esportazioni previste di cui agli articoli 20 e 21.
Salvo specifico divieto previsto negli accordi, tale separazione non esclude la mescolanza fisica delle materie.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi conclusi dalla Comunità e dagli Stati membri con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
Art. 18. Unita di peso e categorie di materie nucleari.
1. Nelle notifiche previste dal presente regolamento le quantità di materie alle quali esso si applica sono espresse in grammi. La corrispondente contabilità delle materie e tenuta in grammi o in unita inferiori. Essa e tenuta in modo affidabile e, in particolare, in conformità degli usi vigenti negli Stati membri. Nelle notifiche, le quantità possono essere arrotondate all’unita inferiore se il primo decimale e pari a 1, 2, 3 o 4, all’unita superiore negli altri casi.
2. Salvo qualora sia altrimenti previsto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 6, le notifiche riportano:
a) il peso totale degli elementi uranio, torio o plutonio e inoltre, nel caso dell’uranio arricchito, il peso totale degli isotopi fissili;
b) rapporti bilancio materie distinti, ronche registrazioni separate nei rapporti sulle variazioni di inventario e nelle situazioni dell’inventario fisico, per le seguenti categorie di materie nucleari:
i) uranio impoverito;
ii) uranio naturale;
iii) uranio arricchito a meno del 20 %;
iv) uranio arricchito al 20 % e oltre;
v) plutonio;
vi) torio.
Art. 19. Deroghe.
1. La Commissione può accordare ai produttori e agli utilizzatori di materie nucleari una deroga scritta alle norme che regolano la forma e la periodicità delle notifiche di cui agli articoli da 10 a 18, al fine di tener conto di circostanze specifiche in cui possono venire usate o prodotte materie sottoposte al controllo di sicurezza.
La deroga e concessa su presentazione, da parte delle persone o delle imprese interessate, di una richiesta redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato IX.
La deroga e concessa soltanto per un’intera area di bilancio materie in cui le materie nucleari non siano trattate o immagazzinate insieme ad altre materie nucleari per le quali non possono essere concesse deroghe.
2. La Commissione può accordare una deroga per un’area di bilancio materie contenente:
a) quantità di materie nucleari conformi a quelle specificate nell’allegato I-G che vengono mantenute nello stesso stato per lunghi periodi;
b) uranio impoverito, uranio naturale o torio che vengono usati esclusivamente in attività non nucleari;
c) materie fissili speciali, allorché utilizzate in quantità dell’ordine del grammo o inferiori come componenti interni di strumentazioni;
d) il plutonio con tenore isotopico in plutonio-238 superiore all’80 %.
3. La persona o l’impresa cui e concessa la deroga trasmette alla Commissione un rapporto annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando il modulo di cui all’allegato X. Detto rapporto descrive la situazione alla fine dell’anno civile precedente.
4. In caso di esportazioni di materie nucleari verso uno Stato terzo, la persona o l’impresa cui e stata concessa la deroga, utilizzando il modulo di cui all’allegato X, trasmette un rapporto alla Commissione quanto prima e, al più tardi, entro quindici giorni dalla fine del mese in cui ha avuto luogo l’esportazione. Tale rapporto indica la quantità di materie nucleari esportate e la giacenza di materie nucleari ancora soggette a deroga.
5. In caso di importazioni di materie nucleari da uno Stato terzo, la persona o l’impresa cui e concessa la deroga presenta alla Commissione una richiesta, allo scopo di aggiungere dette materie all’elenco delle materie alle quali si applica la deroga. La richiesta e trasmessa alla Commissione non appena sia nota alla persona o all’impresa la data del trasferimento e, al più tardi, entro quindici giorni dalla fine del mese in cui si verifica il trasferimento, utilizzando il modulo di cui all’allegato IX.
6. La Commissione può definire altre clausole specifiche riguardanti la forma e la periodicità dei rapporti nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 6.
7. Qualora non ne sussistano più le condizioni, la deroga e revocata dalla Commissione, dopo ricezione dell’informazione, trasmessa dalla persona o dall’impresa cui la deroga e concessa.
CAPO IV
TRASFERIMENTI TRA STATI
Art. 20. Esportazioni e spedizioni.
1. Le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:
a) sono esportate verso uno Stato terzo;
b) sono spedite da uno Stato membro non dotato di armi nucleari a uno Stato membro dotato di armi nucleari;
c) sono spedite da uno Stato membro dotato di armi nucleari a uno Stato membro non dotato di armi nucleari.
2. La notificazione preventiva e richiesta soltanto:
a) se la spedizione e superiore a 1 kg effettivo;
oppure
b) se un impianto trasferisce a uno stesso Stato un quantitativo totale di materiale che superi il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di dodici mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo.
3. La notificazione e effettuata, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VI, dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento e in modo da pervenire alla Commissione almeno otto giorni lavorativi prima che le materie siano imballate per la spedizione.
4. Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, possono essere concordate con la Commissione particolari modalita riguardanti la forma e la trasmissione di tale notifica.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle esportazioni e alle spedizioni di materie nucleari contenute nei rifiuti e nei minerali.
Art. 21. Importazioni e ricezioni.
1. Le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:
a) sono importate da uno Stato terzo;
b) sono ricevute in uno Stato membro non dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro dotato di armi nucleari;
c) sono ricevute in uno Stato membro dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro non dotato di armi nucleari.
2. La notificazione preventiva e richiesta soltanto:
a) se la spedizione e superiore a 1 kg effettivo;
oppure
b) se un impianto importa o riceve da uno stesso Stato quantitativo totale di materiale che superi il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di dodici mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo.
3. La notificazione e effettuata, avvalendosi del modulo di cui all’Allegato VII, con il maggior anticipo possibile sulla data di arrivo prevista delle materie e, al più tardi, alla data di ricezione, e perviene alla Commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della data di disimballaggio delle materie.
4. Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, possono essere concordate con la Commissione particolari modalita riguardanti la forma e la trasmissione di tale notificazione.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle esportazioni e alle ricezioni di materie nucleari contenute nei rifiuti e nei minerali.
Art. 22. Perdita di materie o ritardo in occasione di trasferimenti.
Un rapporto speciale, in conformità all’articolo 15, e trasmesso dalle persone o dalle imprese che notificano un trasferimento ai sensi degli articoli 20 e 21 qualora, in seguito a un incidente o a circostanze eccezionali, siano state informate che si e verificata, o appaia essersi verificata, una perdita di materie nucleari, ovvero se si e verificato un ritardo notevole nel trasferimento.
Art. 23. Comunicazione di cambiamenti di data.
Qualsiasi cambiamento delle date di preparazione del trasferimento, del trasporto o delle operazioni di disimballaggio delle materie nucleari indicate nelle notifiche di cui agli articoli 20 e 21, e comunicata immediatamente, con indicazione delle nuove date, se note, tranne in caso di cambiamenti che diano luogo a rapporti speciali.
CAPO V
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Art. 24. Produttori di minerali.
1. Ogni persona o impresa che, nel territorio di uno Stato membro, estragga minerali dichiara alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali delle operazioni di estrazione del minerale, utilizzando il modulo di cui all’allegato I-J, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunica il programma delle attività, a norma dell’articolo 5.
2. In deroga agli articoli 7, 8 e 9, ogni persona o impresa che estragga minerali tiene registrazioni di tale attività, da cui risultano, in particolare, le quantità di minerale estratto con il tenore medio di uranio e di torio, ronche le giacenze, in miniera, del minerale estratto. Le registrazioni contengono inoltre i dettagli delle spedizioni, con indicazione della data, del destinatario e delle relative quantità.
Le registrazioni sono conservate per almeno cinque anni.
Art. 25. Dichiarazione di esportazione/spedizione di minerali.
In deroga agli articoli da 10 a 18, ogni persona o impresa che estragga minerali comunica alla Commissione, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VIII,
a) le quantità di minerale spedito da ciascuna miniera, entro il 31 gennaio di ogni anno per l’anno precedente;
e
b) le esportazioni di minerali verso Stati terzi, al più tardi alla data di spedizione.
Art. 26. Trasportatori e detentori.
Ogni persona o impresa che, nei territori degli Stati membri, trasporti materie nucleari ovvero detenga temporaneamente queste materie durante il trasporto, le riceve o le consegna soltanto dietro rilascio di una ricevuta debitamente firmata e datata. Sulla ricevuta sono indicati i nomi di chi consegna tali materie e di chi le riceve, ronche le quantità trasportate, la categoria, la forma e la composizione delle stesse.
Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, la descrizione delle materie trasferite può essere sostituita da idonei dati di identificazione della spedizione. Tali dati di identificazione consentono di risalire alle registrazioni tenute dalle persone o dalle imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma.
Dette registrazioni sono conservate dalle parti contraenti per almeno cinque anni.
Art. 27. Registrazioni sostitutive per trasportatori e detentori.
Le registrazioni gia detenute dalle persone o dalle imprese, a norma delle disposizioni in vigore ad esse applicabili nei territori degli Stati membri in cui operano, possono sostituire le registrazioni di cui all’articolo 26, purché le registrazioni sostitutive contengano tutti i dati richiesti da detto articolo.
Art. 28. Intermediari.
Qualunque intermediario che prenda parte alla conclusione di un contratto per la fornitura di materie nucleari in qualità di agente autorizzato, mediatore o commissionario, conserva, per almeno cinque anni dalla data della cessazione del contratto, tutte le registrazioni relative alle transazioni effettuate da lui stesso o per suo conto. Queste registrazioni contengono il nome delle parti contraenti, la data del contratto, la quantità, la categoria, la forma e la composizione, ronche la provenienza e la destinazione delle materie.
Art. 29. Trasmissione di informazioni e di dati.
La Commissione può trasmettere all’Agenzia internazionale per l’energia atomica informazioni e dati ottenuti in applicazione del presente regolamento.
Art. 30. Elenco iniziale delle scorte di rifiuti e registrazioni contabili.
1. In deroga all’articolo 11, qualsiasi persona o impresa che tratta o immagazzina materie nucleari, che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati, trasmette alla Commissione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, un elenco iniziale delle scorte di materie nucleari suddivise per categoria.
2. Qualsiasi persona o impresa che tratta o immagazzina materie nucleari, che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati, tiene le relative registrazioni contabili.
In deroga agli articoli da 7 a 11, all’articolo 13 e all’articolo 17 per le materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati e agli articoli da 7 a 13 e all’articolo 17 per le materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti condizionati, le registrazioni comprendono:
a) i dati operativi utilizzati per determinare le variazioni di quantità e di composizione delle materie nucleari;
b) un elenco delle giacenze da aggiornare annualmente dopo l’effettuazione dell’inventario fisico;
c) la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico in modo da garantirne l’esattezza e la completezza;
d) la descrizione dei provvedimenti presi per determinare la causa e l’entità di ogni eventuale perdita accidentale;
e) tutte le variazioni delle giacenze, in modo da consentire, su richiesta, la determinazione dell’inventario contabile.
I requisiti in materia di registrazione per il trattamento dei rifiuti conservati sono specificati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 6.
Art. 31. Trattamento dei rifiuti.
Le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, notificano preventivamente alla Commissione qualsiasi campagna di trattamento di materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati, ad esclusione del reimballaggio o ulteriore condizionamento senza separazione di elementi.
Questa notificazione preventiva, effettuata avvalendosi del modulo di cui all’allegato XII, include informazioni sulla quantità di plutonio, uranio ad alto arricchimento e uranio-233 per partita, la forma (vetro, liquido a elevata attività, ecc.), la durata prevista della campagna e l’ubicazione delle materie prima e dopo la campagna. Tale notifica perviene alla Commissione almeno duecento giorni prima dell’inizio della campagna.
Art. 32. Trasferimenti di rifiuti condizionati.
Le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, i rapporti annuali indicanti:
a) le spedizioni o esportazioni di rifiuti condizionati verso impianti situati nel territorio o al di fuori degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIII;
b) le ricezioni o importazioni di rifiuti condizionati provenienti da un impianto che non dispone di un codice area di bilancio materie o da un impianto situato al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIV;
c) i cambiamenti di ubicazione dei rifiuti condizionati contenenti plutonio, uranio ad alto arricchimento o uranio-233, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XV.
Art. 33. Obblighi internazionali.
Le disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 31 e l’articolo 32, lettera c), sono applicati nel rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri non dotati di armi nucleari in virtù del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom.
CAPO VI
DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI
NEI TERRITORI DEGLI STATI MEMBRI DOTATI DI ARMI NUCLEARI
Art. 34. Disposizioni specifiche applicabili agli Stati membri dotati di armi nucleari.
1. Il presente regolamento non si applica:
a) agli impianti o parti di impianti destinati alle necessita della difesa e situati sul territorio di uno Stato membro dotato di armi nucleari;
b) alle materie nucleari destinate alle necessita della difesa da questo Stato membro.
2. Per le materie nucleari, impianti o parti di impianti che possono essere destinati alla necessita della difesa e sono situati nel territorio di uno Stato membro dotato di armi nucleari, la misura in cui si applicano il presente regolamento e le procedure ivi previste e stabilita dalla Commissione previa consultazione e di concerto con lo Stato membro interessato, tenuto conto dell’articolo 84, secondo comma, del trattato.
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2:
a) l’articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 4 e 6 si applicano agli impianti o parti di impianti che in determinati periodi operano esclusivamente con materie nucleari che possono essere destinate alle necessita della difesa, ma che in altri periodi operano esclusivamente con materie nucleari per uso civile;
b) l’articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 4 e 6 si applicano, salvo in casi eccezionali giustificati da motivi di sicurezza nazionale, agli impianti o parti di impianti il cui accesso potrebbe essere limitato per tali motivi, ma che producono, trattano, separano, ritrattano o impiegano in qualsiasi altro modo, simultaneamente, sia materie nucleari per uso civile, sia materie nucleari destinate, o che possono essere destinate, alle necessita della difesa;
c) gli articoli 2, 5 e da 7 a 32, l’articolo 34, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 35, 36 e 37 si applicano a tutte le materie nucleari per uso civile situate in impianti o parti di impianti di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo;
d) l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 31 e l’articolo 32, lettera c), non si applicano nei territori degli Stati membri dotati di armi nucleari.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35. Riservatezza dei dati.
Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza di cui alla
La sicurezza della trasmissione delle informazioni e concordata dalla Commissione con la persona, l’impresa o l’entità interessata ed e conforme alle prescrizioni degli Stati membri in materia di trasmissione di siffatte informazioni.
Art. 36. Impianti controllati dall’esterno della Comunità.
Quando un impianto e controllato da una persona o da un’impresa stabilita fuori dalla Comunità, gli obblighi previsti dal presente regolamento incombono alla direzione locale dell’impianto.
Art. 37. Linee direttrici.
La Commissione adotterà e pubblicherà linee direttrici per l’applicazione del presente regolamento mediante una raccomandazione e, ove necessario, le aggiornerà alla luce dell’esperienza acquisita, in stretta consultazione con gli Stati membri e dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate.
Art. 38. Abrogazione.
Il regolamento (Euratom) n. 3227/76 e abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Art. 39. Periodo di transizione.
La Commissione può accordare una deroga all’obbligo di usare i moduli di notifica di cui agli allegati III, IV e V. La deroga si applica alle persone o alle imprese che utilizzano i moduli di notifica di cui agli allegati II, III e IV del regolamento n. 3227/76/Euratom, alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La deroga e concessa per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla stessa data.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione la data a partire dalla quale intendono utilizzare i moduli di notifica di cui agli allegati III, IV e V. Su richiesta adeguatamente motivata e su presentazione di un programma di attuazione, la Commissione può, su base individuale, concedere una proroga di due anni al massimo di tale periodo.
Art. 40. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
Rapporto sulle variazioni d'inventario (RVI)
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Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
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MBA |
Carattere (4) |
Codice MBA dell'MBA dichiarante |
1 |
Report type |
Carattere (1) |
«I» per rapporto sulle variazioni d'inventario |
2 |
Report date |
Data (GGMMAAAA) |
Data alla quale è stato compilato il rapporto |
3 |
Report number |
Numero (8) |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
4 |
Line count |
Numero (8) |
Numero totale delle righe notificate |
5 |
Start report |
Data (GGMMAAAA) |
Data d'inizio del periodo oggetto del rapporto |
6 |
End report |
Data (GGMMAAAA) |
Data di fine del periodo oggetto del rapporto |
7 |
Reporting person |
Carattere (30) |
Nome del responsabile del rapporto |
8 |
Transaction ID |
Numero (8) |
Numero sequenziale di transazione |
9 |
IC code |
Carattere (2) |
Tipo di variazione d'inventario |
10 |
Batch |
Carattere (20) |
Identificatore unico per una partita di materie nucleari |
11 |
KMP |
Carattere (1) |
Punto-chiave di misurazione. |
12 |
Measurement |
Carattere (1) |
Codice di misurazione |
13 |
Material form |
Carattere (2) |
Codice di forma delle materie |
14 |
Material container |
Carattere (1) |
Codice di contenitore delle materie |
15 |
Material state |
Carattere (1) |
Codice di stato delle materie |
16 |
MBA from |
Carattere (4) |
Codice MBA di spedizione (solo per i codici RD e RF) |
17 |
MBA to |
Carattere (4) |
Codice MBA di ricezione (solo per i codici SD e SF) |
18 |
Previous batch |
Carattere (20) |
Nome della partita precedente (solo per il codice RB) |
19 |
Original date |
Data (GGMMAAAA) |
Data di registrazione della riga da correggere (sempre della prima riga nella catena di correzione) |
20 |
PIT date |
Data (GGMMAAAA) |
Data dell'effettuazione dell'inventario fisico (EIF) cui si riferisce la rettifica per le MF (solo per il codice MF) |
21 |
Line number |
Numero (8) |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
22 |
Accounting date |
Data (GGMMAAAA) |
Data in cui si è verificata o si è conosciuta la variazione d'inventario |
23 |
Items |
Quantità (6) |
Quantità di articoli |
24 |
Element category |
Carattere (1) |
Categoria della materia nucleare |
25 |
Element weight |
Numero (24,3) |
Peso dell'elemento |
26 |
Isotope |
Carattere (1) |
«G» per l'U-235, «K» per l'U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233 |
27 |
Fissile weight |
Numero (24,3) |
Peso degli isotopi fissili |
28 |
Isotopic composition |
Carattere (130) |
U, peso dell'isotopo U, Pu (solo se convenuto nelle disposizioni particolari sul controllo) |
29 |
Obligation |
Carattere (2) |
Impegno relativo al controllo |
30 |
Previous category |
Carattere (1) |
Categoria precedente di materie nucleari (solo per i codici CB, CC e CE) |
31 |
Previous obligation |
Carattere (2) |
Impegno precedente (solo per i codici BR, CR, PR e SR) |
32 |
CAM code from |
Carattere (8) |
Codice identificativo dei piccoli detentori che effettuano la spedizione |
33 |
CAM code to |
Carattere (8) |
Codice identificativo dei piccoli detentori che ricevono le materie nucleari |
34 |
Document |
Carattere (70) |
Riferimento definito dall'esercente per i documenti giustificativi |
35 |
Container ID |
Carattere (20) |
Identificatore definito dall'esercente per il contenitore |
36 |
Correction |
Carattere (1) |
«D» per cancellazioni, «A» per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per registrazioni in ritardo (aggiunte fuori dalla riga) |
37 |
Previous report |
Numero (8) |
Numero del rapporto della registrazione da correggere |
38 |
Previous line |
Numero (8) |
Numero della riga della registrazione da correggere |
39 |
Comment |
Carattere (256) |
Commenti dell'esercente |
40 |
Burn-up |
Numero (6) |
Tasso di combustione in MWd/t (solo per i codici NL e NP nei reattori nucleari) |
41 |
CRC |
Numero (20) |
Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per controllo di qualità |
42 |
Previous CRC |
Numero (20) |
Indirizzamento calcolato di riga («hash code») da correggere |
43 |
Advance notification |
Carattere (8) |
Riferimento a notifica preventiva spedita all'Euratom (solo per i codici RD, RF, SD e SF) |
44 |
Campaign |
Carattere (12) |
Identificatore di campagna per impianti di ritrattamento |
45 |
Reactor |
Carattere (12) |
Codice del reattore per campagne di ritrattamento |
46 |
Error path |
Carattere (8) |
Codice speciale a scopo valutativo |
47 |
Note esplicative
1. MBA/ABM:
Codice dell'area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all'impianto interessato.
2. REPORT TYPE/TIPO DI RAPPORTO:
Utilizzare la lettera «I» per «rapporto sulle variazioni d'inventario».
3. REPORT DATE/DATA DEL RAPPORTO:
Data alla quale il rapporto è stato compilato.
4. REPORT NUMBER/NUMERO DEL RAPPORTO:
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.
5. LINE COUNT/TOTALE DELLE RIGHE:
Numero totale delle righe notificate.
6. START REPORT/INIZIO DEL RAPPORTO:
Data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto.
7. END REPORT/FINE DEL RAPPORTO:
Data dell'ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto.
8. REPORTING PERSON/RESPONSABILE:
Nome del responsabile del rapporto.
9. TRANSACTIO ID/IDENTIFICATORE DELLA TRANSAZIONE:
Numero sequenziale. Viene usato per identificare tutte le righe di variazione d'inventario collegate alla stessa transazione fisica.
10. IC CODE/CODICE VI (VARIAZIONE D'INVENTARIO):
Usare uno dei seguenti codici:
|
|
|
Parola chiave |
Codice |
Spiegazione |
|
|
|
Ricezione |
RD |
Ricezione di materie nucleari provenienti da un'area di bilancio materie situata all'interno dell'Unione europea. |
Importazione |
RF |
Importazione di materie nucleari da uno Stato terzo. |
Ricezione da attività non sottoposta al controllo di sicurezza |
RN |
Ricezione di materie nucleari provenienti da un'attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 34). |
Spedizione |
SD |
Trasferimento di materie nucleari a un'area di bilancio materie nell'ambito dell'Unione europea. |
Esportazione |
SF |
Esportazione di materie nucleari verso uno Stato terzo. |
Spedizione ad attività non sottoposte al controllo di sicurezza |
SN |
Trasferimento di materie nucleari a un'attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 34). |
Trasferimento ai rifiuti condizionati |
TC |
Materie nucleari contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni e che sono state confinate in modo tale da renderle inidonee a ulteriori usi nucleari (ad esempio: in vetro, cemento, cemento armato o bitume); la quantità di materie nucleari in questione deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. Per questi tipi di materie occorre tenere registrazioni separate. |
Scarichi nell'ambiente |
TE |
Materie nucleari, contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni e che sono state irrevocabilmente rilasciate nell'ambiente in seguito a uno scarico programmato. La quantità di materie nucleari in questione deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. |
Trasferimento ai rifiuti conservati |
TW |
Materie nucleari, prodotte nel corso del trattamento o a seguito di un incidente operativo, contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni e che sono state trasferite in un'area specifica nell'ambito dell'area di bilancio materie, dalla quale possono essere recuperate. La quantità di materie nucleari in questione deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. Per questo tipo di materie occorre tenere registrazioni separate. |
Ritrasferimento dai rifiuti condizionati |
FC |
Ritrasferimento di rifiuti condizionati all'inventario dell'area di bilancio materie. Questo codice si applica ogniqualvolta i rifiuti condizionati sono sottoposti a trattamento. |
Ritrasferimento dai rifiuti conservati |
FW |
Ritrasferimento di rifiuti conservati all'inventario dell'area di bilancio materie. Questo codice si applica tutte le volte che i rifiuti conservati sono recuperati dall'area specifica nell'ambito dell'area di bilancio materie, sia per un trattamento che comprenda la separazione di elementi nell'area di bilancio materie sia per una spedizione dall'area di bilancio materie. |
Perdita accidentale |
LA |
Perdita involontaria di una quantità di materie nucleari non recuperabili a seguito di un incidente operativo. L'uso di questo codice comporta l'invio alla Commissione di un rapporto speciale. |
Sopravvenienza accidentale |
GA |
Materie nucleari riscontrate inaspettatamente, ad esclusione di quelle rilevate nel corso dell'effettuazione di un inventario fisico. L'uso di questo codice comporta l'invio alla Commissione di un rapporto speciale. |
Cambio di categoria |
CE |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 18) a un'altra in seguito a un processo di arricchimento (una sola riga per cambio di categoria). |
Cambio di categoria |
CB |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 18) a un'altra in seguito a un processo di miscelazione (una sola riga per cambio di categoria). |
Cambio di categoria |
CC |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 18) a un'altra per tutti i tipi di cambio di categoria non coperti dai codici CE e CB (una sola riga per cambio di categoria). |
Modifica della partita |
RB |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una partita a un'altra (una sola riga per modifica di partita). |
Cambiamento di impegno particolare |
BR |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo di sicurezza a un altro (articolo 17), per equilibrare la giacenza totale di uranio in seguito a un'operazione di miscelazione (una sola riga per cambiamento di impegno). |
Cambiamento di obbligo particolare |
PR |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo di sicurezza a un altro (articolo 17), usato quando le materie nucleari entrano o escono da una zona contabile (una sola riga per cambiamento di impegno). |
Cambiamento di impegno particolare |
SR |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo controllo di sicurezza a un altro (articolo 17), in seguito a un cambiamento di impegno o a una sostituzione (una sola riga per cambiamento di impegno). |
Cambiamento di impegno particolare |
CR |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo di sicurezza a un altro (articolo 17), per tutti i casi non coperti dai codici BR, PR o SR (una sola riga per cambiamento di impegno). |
Produzione nucleare |
NP |
Aumento nella quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari. |
Perdita nucleare |
NL |
Diminuzione della quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari. |
Differenza speditore/destinatario |
DI |
Differenza speditore/destinatario (cfr. articolo 2, considerando 19). |
Nuova misurazione |
NM |
Quantità di materie nucleari, in una determinata partita, contabilizzata nell'area di bilancio materie, che costituisce la differenza tra una quantità misurata di recente e quella precedentemente contabilizzata e che non costituisce né una differenza speditore/destinatario né una correzione. |
Aggiustamento di bilancio |
BJ |
Quantità di materie nucleari contabilizzata in un'area di bilancio materie, che costituisce la differenza tra il risultato di un inventario fisico effettuato a scopo interno dall'esercente dell'impianto (senza inviare una situazione dell'inventario fisico alla Commissione) e l'inventario contabile determinato nella stessa data. |
Materie non contabilizzate |
MF |
Aggiustamento contabile per le materie non contabilizzate. Deve essere pari alla differenza tra l'inventario fisico finale (PE) e l'inventario contabile finale (BA) riportato nel rapporto bilancio materie (allegato IV). La data originale deve essere quella dell'effettuazione dell'inventario fisico, mentre la data contabile deve situarsi dopo la data dell'effettuazione dell'inventario fisico. |
Arrotondamenti |
RA |
Arrotondamento per far in modo che la somma delle quantità registrate per un determinato periodo coincida con l'inventario contabile finale dell'area di bilancio materie. |
Aggiustamento degli isotopi |
R5 |
Arrotondamento per far coincidere la somma delle quantità degli isotopi registrate con l'inventario contabile finale per l'U-235 dell'area di bilancio materie. |
Produzione di materie |
MP |
Quantità di materie nucleari, ottenute da sostanze originariamente non sottoposte a controllo di sicurezza, che sono diventate oggetto di controllo di sicurezza a causa della loro concentrazione che attualmente supera i livelli minimi. |
Cessato uso |
TU |
Quantità di materie nucleari considerate non recuperabili per motivi pratici o economici che sono: |
|
|
i) incorporate in prodotti finali usati a scopi non nucleari; |
|
|
oppure |
|
|
ii) contenute in rifiuti in concentrazioni molto basse misurate o stimate in base a misurazioni, anche se tali materie non sono rilasciate nell'ambiente. |
|
|
Detta quantità di materie nucleari deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. |
Inventario contabile finale |
BA |
Valore d'inventario alla fine di un periodo oggetto del rapporto e alla data dell'EIF, suddiviso per categoria di materie nucleari e per obbligo particolare di controllo di sicurezza. |
11. BATCH/PARTITA:
La designazione della partita può essere scelta dall'esercente, tuttavia:
a) nel caso della variazione d'inventario «ricezione (RD)» deve essere usata la designazione della partita usata dallo speditore;
b) una designazione non deve essere nuovamente usata per un'altra partita nella stessa area di bilancio materie.
12. KMP/PCM:
Punto-chiave di misurazione. I codici vengono notificati all'impianto interessato mediante le disposizioni particolari sul controllo. Se non sono specificati codici, usare «&».
13. MEASUREMENT/MISURAZIONE
Bisogna indicare qual è la base su cui è stata stabilita la quantità di materie fissili. Si deve fare uso di uno dei seguenti codici:
|
|
|
Misurata |
Stimata |
Spiegazione |
|
|
|
M |
E |
Nell'area di bilancio materie che compila il rapporto. |
N |
F |
In un'altra area di bilancio materie. |
T |
G |
Nell'area di bilancio materie dichiarante, quando i pesi sono già stati forniti in un precedente rapporto sulle variazioni d'inventario o in una precedente situazione dell'inventario fisico. |
L |
H |
In un'altra area di bilancio materie quando i pesi sono già stati forniti in un precedente rapporto sulle variazioni d'inventario o in una precedente situazione dell'inventario fisico relativa all'MBA in questione. |
14. MATERIAL FORM/FORMA DELLE MATERIE:
Usare i seguenti codici:
|
|
|
||
Tipo principale di forma delle materie |
Sottotipo |
Codice |
||
|
|
|
||
Minerali |
|
OR |
||
Concentrati |
|
YC |
||
Esafluoruro d'uranio (UF6) |
|
U6 |
||
Tetrafluoruro d'uranio (UF4) |
|
U4 |
||
Diossido d'uranio (UO2) |
|
U2 |
||
Triossido d'uranio (UO3) |
|
U3 |
||
Ossido d'uranio (U3O8) |
|
U8 |
||
Ossido di torio (ThO2) |
|
T2 |
||
|
||||
|
|
|
||
Tipo principale di forma delle materie |
Sottotipo |
Codice |
||
|
|
|
||
Soluzioni |
Nitrato |
LN |
||
|
Fluoruro |
LF |
||
|
Altre |
LO |
||
Polveri |
Omogenee |
PH |
||
|
Eterogenee |
PN |
||
Ceramiche |
Pastiglie |
CP |
||
|
Sfere |
CS |
||
|
Altre |
CO |
||
Metalli |
Puri |
MP |
||
|
Leghe |
MA |
||
Combustibile |
Barrette |
ER |
||
|
Piastre |
EP |
||
|
Fasci |
EB |
||
|
Elementi |
EA |
||
|
Altro |
EO |
||
|
||||
|
|
|
||
Tipo principale di forma delle materie |
Sottotipo |
Codice |
||
|
|
|
||
Sorgenti sigillate |
|
QS |
||
Piccole quantità/campioni |
|
SS |
||
Scarti |
Omogenei |
SH |
||
|
Eterogenei (residui, scorie, fanghi, altri) |
SN |
||
Rifiuti solidi |
Spezzoni di incamiciature |
AH |
||
|
Misti (plastiche, guanti, carte, ecc.) |
AM |
||
|
Attrezzature contaminate |
AC |
||
|
Altri |
AO |
||
Rifiuti liquidi |
A bassa attività |
WL |
||
|
A media attività |
WM |
||
|
A elevata attività |
WH |
||
Rifiuti condizionati |
Vetro |
NG |
||
|
Bitume |
NB |
||
|
Cemento |
NC |
||
|
Altro |
NO |
15. MATERIAL CONTAINER/CONTENITORE DELLE MATERIE:
Usare i seguenti codici:
|
|
Tipo di contenitore |
Codice |
|
|
Cilindro |
C |
Pacco |
P |
Fusto |
D |
Unità di combustibile |
S |
Gabbia di trasporto |
B |
Bottiglia |
F |
Serbatoio o altro contenitore simile |
T |
Altro |
O |
16. MATERIAL STATE/STATO DELLE MATERIE:
Usare i seguenti codici:
|
|
Stato |
Codice |
|
|
Materie nucleari fresche |
F |
Materie nucleari irradiate |
I |
Rifiuti |
W |
Materie non recuperabili |
N |
17. MBA FROM/MBA DI PROVENIENZA:
Usare solo per i codici di variazione d'inventario RD e RF. Per il codice RD di variazione d'inventario, viene riportato il codice dell'area di bilancio materie di spedizione. Se questo codice è ignoto, si userà il codice «F», «Q» o «W» (MBA di spedizione che si trova, rispettivamente, in Francia, nel Regno Unito o in uno Stato non dotato di armi nucleari), indicando il nome completo dello speditore nella colonna «Commenti» (40). Per il codice RF di variazione d'inventario, indicare il codice dello Stato esportatore o il codice MBA dell'impianto esportatore, se noto, e il nome completo, nonché l'indirizzo dello speditore, nella colonna «Commenti» (40).
18. MBA TO/MBA DI DESTINAZIONE:
Usare solo per i codici di variazione d'inventario SD e SF. Per il codice di variazione d'inventario SD, indicare il codice dell'area di bilancio materie di destinazione. Se questo codice non è noto, si userà il codice «F», «Q» o «W» (per le MBA di destinazione che si trovano, rispettivamente, in Francia, nel Regno Unito o in uno Stato non dotato di armi nucleari), indicando il nome completo del destinatario nella colonna «Commenti» (40). Per il codice di variazione d'inventario SF, indicare il codice dello Stato importatore o il codice MBA dell'impianto importatore, se noto, e il nome completo, nonché l'indirizzo del destinatario, nella colonna «Commenti» (40).
19. PREVIOUS BATCH/PARTITA PRECEDENTE:
Designazione della partita prima della modifica della partita stessa. (La designazione della partita dopo la modifica deve figurare nel campo 11).
20. ORIGINAL DATE/DATA ORIGINARIA:
In caso di correzione, occorre riportare il giorno, il mese e l'anno in cui era stata registrata originariamente la riga da correggere. Per le correzioni concatenate, la data originaria è sempre la data contabile della prima riga della catena. Per le righe in ritardo (aggiunte singole), la data originaria è quella in cui si è verificata la variazione d'inventario.
21. PIT DATE/DATA DELL'EIF:
Data dell'effettuazione dell'inventario fisico come ripreso nel rapporto bilancio materie sul quale si basa l'adeguamento contabile per le MUF (materie non contabilizzate). Usare solo con il codice di variazione d'inventario MF.
22. LINE NUMBER/NUMERO DELLA RIGA:
Numero sequenziale che, in ogni rapporto, incomincia da «1»; non lasciare spazi vuoti.
23. ACCOUNTING DATE/DATA DI CONTABILIZZAZIONE:
Giorno, mese e anno nel quale si è verificata o si è conosciuta la variazione d'inventario.
24. ITEMS/ARTICOLI:
Deve essere registrato il numero di articoli che compongono la partita. Se una variazione d'inventario è composta da varie righe, la somma del numero di articoli riportati deve essere pari al numero totale degli articoli che appartengono allo stesso identificatore della transazione. Se la transazione comporta più di un elemento, occorre dichiarare il numero di articoli nella riga/nelle righe solo per la categoria dell'elemento di maggiore importanza strategica (in ordine decrescente: P, H, L, N, D, T).
25. ELEMENT CATEGORY/CATEGORIA DELL'ELEMENTO:
Fare uso dei seguenti codici:
|
|
Categorie di materie nucleari |
Codice |
|
|
Plutonio |
P |
Uranio ad alto arricchimento (20% di arricchimento e oltre) |
H |
Uranio a basso arricchimento (maggiore dell'uranio naturale ma inferiore al 20%) |
L |
Uranio naturale |
N |
Uranio impoverito |
D |
Torio |
T |
26. ELEMENT WEIGHT/PESO DELL'ELEMENTO:
Il peso della categoria dell'elemento di cui al campo 25 deve essere registrato. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione contabile possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.
27. ISOTOPE/ISOTOPO:
Questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando viene riportato il peso di detti isotopi (28). Usare i codici «G» per l'U-235, «K» per l'U-233 e «J» per la miscela di U-235 e U-233.
28. FISSILE WEIGHT/PESO DEL FISSILE:
Salvo qualora diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo, il peso degli isotopi fissili va riportato soltanto per l'uranio arricchito e per cambi di categoria che interessino l'uranio arricchito. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe contabili possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.
29. ISOTOPIC COMPOSITION/COMPOSIZIONE ISOTOPICA:
Se convenuto nelle disposizioni particolari sul controllo, la composizione isotopica di U e/o di Pu va riportata nel formato di un elenco di pesi [numero (18,3)] separati da punti e virgola per indicare il peso dell'U-233, dell'U-234, dell'U-235, dell'U-236, dell'U-238 o del Pu-238, del Pu-239, del Pu-240, del Pu-241, del Pu-242. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione contabile possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.
30. OBLIGATION/IMPEGNO:
Indicazione dell'impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 17). La Commissione comunicherà i codici appropriati agli impianti.
31. PREVIOUS CATEGORY/CATEGORIA PRECEDENTE:
Codice della categoria delle materie nucleari prima del cambio. (Il corrispondente codice dopo il cambio deve figurare nel campo 25). Usare solo con i codici di variazione d'inventario CE, CB e CC.
32. PREVIOUS OBLIGATION/IMPEGNO PRECEDENTE:
Codice dell'impegno particolare relativo al controllo al quale erano soggette le materie nucleari prima del cambio. (Il corrispondente codice dopo il cambio deve figurare nel campo 30). Usare solo con i codici di variazione d'inventario BR, CR, PR e SR.
33. CAM CODE FROM/CODICE CAM DI PROVENIENZA:
Codice dell'impianto di cui all'allegato I-G che effettua la spedizione di materie nucleari. La Commissione comunicherà all'esercente [o all'ente] il codice appropriato. A questi esercenti si applicano le procedure di notifica semplificate.
34. CAM CODE TO/CODICE CAM DI DESTINAZIONE:
Codice dell'impianto di cui all'allegato I-G che riceve le materie nucleari. La Commissione comunicherà all'esercente [o all'ente] il codice appropriato. A questi esercenti si applicano le procedure di notifica semplificate.
35. DOCUMENT/DOCUMENTO:
Riferimento ai documenti giustificativi, definito dall'esercente.
36. CONTAINER ID/IDENTIFICATORE DEL CONTENITORE:
Numero del contenitore definito dall'esercente. Dato opzionale che può essere usato nei casi in cui il numero del contenitore non compaia nella designazione della partita.
37. CORRECTION/CORREZIONE:
Le correzioni devono essere effettuate cancellando la o le righe errate e aggiungendo, se del caso, quella o quelle corrette.
Usare i seguenti codici:
|
|
Codice |
Spiegazione |
|
|
D |
Cancellazione. La riga di registrazione da cancellare deve essere identificata indicando nel campo 38 il numero del rapporto (4), nel campo 39 il numero della riga (22) e nel campo 43 il CRC (42) che erano stati dichiarati per la riga originaria. Non occorre registrare altri campi. |
A |
Aggiunta (parte di una coppia cancellazione/aggiunta). La riga esatta deve essere riportata con tutti i campi, incluso il campo «rapporto precedente» (38) e il campo «riga precedente» (39). Il campo «riga precedente» (39) deve contenere il numero della riga (22) della riga da sostituire con la coppia cancellazione/aggiunta. |
L |
Riga in ritardo (aggiunta singola). La riga in ritardo da aggiungere deve essere riportata con tutti i campi di dati, incluso il campo «rapporto precedente» (38). Il campo «rapporto precedente» (38) deve contenere il numero del rapporto (4) del rapporto in cui l'ultima riga avrebbe dovuto essere inclusa. |
38. PREVIOUS REPORT/RAPPORTO PRECEDENTE:
Indicare il numero del rapporto (4) della riga da correggere.
39. PREVIOUS LINE/RIGA PRECEDENTE:
Per la cancellazione o le aggiunte che facciano parte di una coppia cancellazione/aggiunta, indicare il numero della riga (22) della riga da correggere.
40. COMMENT/COMMENTI:
Spazio a disposizione dell'esercente per brevi commenti (sostituisce la nota concisa separata).
41. BURN-UP/TASSO DI COMBUSTIONE:
Nei reattori nucleari, per variazioni d'inventario di tipo NP o NL, il tasso di combustione va indicato in MWd/t (Megawattgiorno per tonnellata).
42. CRC/CRC:
Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità. La Commissione informerà l'esercente dell'algoritmo da usarsi.
43. PREVIOUS CRC/CRC PRECEDENTE:
Indirizzamento calcolato («hash code») della riga da correggere.
44. ADVANCE NOTIFICATION/NOTIFICA PREVENTIVA:
Codice di riferimento per la notifica preventiva (articoli 20 e 21). Usare con le variazioni d'inventario SF e RF e con le variazioni d'inventario del tipo SD e RD, quando gli Stati in cui risiedono lo speditore e il destinatario non sono parti dello stesso accordo in materia di controllo di sicurezza con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e l'Euratom.
45. CAMPAIGN/CAMPAGNA:
Identificatore unico per le campagne di ritrattamento. Usare solo con variazioni d'inventario nelle aree di bilancio materie di trattamento degli impianti di ritrattamento di combustibile esaurito.
46. REACTOR/REATTORE:
Identificatore unico per il reattore da cui proviene il combustibile irradiato da immagazzinare o ritrattare. Usare solo con variazioni d'inventario negli impianti di immagazzinamento o ritrattamento di combustibile esaurito.
47. ERROR PATH/PROPAGAZIONE DELL'ERRORE:
Codice speciale che descrive, per scopi di valutazione del bilancio materie, gli errori di misurazione e la loro propagazione. I codici sono concordati tra l'impianto e la Commissione.
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. In caso di trasferimento di materie nucleari, lo speditore deve fornire al destinatario le indicazioni necessarie per compilare il rapporto sulle variazioni d'inventario.
2. Se i dati numerici comprendono frazioni dell'unità, usare il punto per separare le cifre decimali.
3. Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 ed i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» e «e commerciale».
4. A norma dell'articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e dell'articolo 79, primo comma, del trattato.
5. I rapporti debbono essere stilati secondo un formato predefinito/accettato in tutto il mondo, concordato tra la Commissione e gli esercenti.
6. I rapporti, debitamente compilati e firmati digitalmente, debbono essere trasmessi alla Commissione delle Comunità europee, Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.
ALLEGATO IV
RAPPORTO BILANCIO MATERIE (MBR)
|
|
|
|
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
|
|
|
|
MBA |
Carattere (4) |
Codice MBA dell'MBA dichiarante |
1 |
Report type |
Carattere (1) |
«M» per «rapporto bilancio materie» |
2 |
Report date |
Data (GGMMAA) |
Data alla quale è stato compilato il rapporto |
3 |
Start report |
Data (GGMMAA) |
Data iniziale dell'MBR (data dell'ultima EIF +1 giorno) |
4 |
End report |
Data (GGMMAA) |
Data finale dell'MBR (data dell'EIF attuale) |
5 |
Report number |
Numero (8) |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
6 |
Element category |
Carattere (1) |
Categoria della materia nucleare |
7 |
Line count |
Numero (8) |
Numero totale delle righe notificate |
8 |
Reporting person |
Carattere (30) |
Nome del responsabile del rapporto |
9 |
IC code |
Carattere (2) |
Tipo di variazione d'inventario |
10 |
Line number |
Numero (8) |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
11 |
Element weight |
Numero (24.3) |
Peso dell'elemento |
12 |
Isotope |
Carattere (1) |
«G» per U-235, «K» per U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233 |
13 |
Fissile weight |
Numero (24.3) |
Peso degli isotopi fissili |
14 |
Obligation |
Carattere (2) |
Impegno relativo al controllo di sicurezza |
15 |
Correction |
Carattere (1) |
«D» per cancellazione, «A» per aggiunta che sia parte di una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per righe in ritardo (aggiunta singola) |
16 |
Previous report |
Numero (8) |
Numero del rapporto della riga da correggere |
17 |
Previous line |
Numero (8) |
Numero della riga da correggere |
18 |
Comment |
Carattere (256) |
Commenti dell'esercente |
19 |
CRC |
Numero (20) |
Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità |
20 |
Previous CRC |
Numero (20) |
Indirizzamento calcolato di riga («hash code») della riga da correggere |
21 |
Note esplicative
1. MBA/ABM:
Codice dell'area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all'impianto interessato.
2. REPORT TYPE/TIPO DI RAPPORTO:
Utilizzare la lettera «M» per i rapporti bilancio materie.
3. REPORT DATE/DATA DEL RAPPORTO:
Data alla quale il rapporto è stato compilato.
4. START REPORT/INIZIO DEL RAPPORTO:
Data di inizio dell'MBR, data del giorno immediatamente seguente a quello dell'effettuazione dell'inventario fisico precedente.
5. END REPORT/FINE DEL RAPPORTO:
Data della fine dell'MBR, data dell'effettuazione dell'inventario fisico attuale.
6. REPORT NUMBER/NUMERO DEL RAPPORTO:
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.
7. ELEMENT CATEGORY/CATEGORIA DELL'ELEMENTO:
Per le categorie di materie nucleari fare uso dei seguenti codici:
|
|
Categorie di materie nucleari |
Codice |
|
|
Plutonio |
P |
Uranio ad alto arricchimento (20% di arricchimento e oltre) |
H |
Uranio a basso arricchimento (maggiore dell'uranio naturale ma inferiore al 20%) |
L |
Uranio naturale |
N |
Uranio impoverito |
D |
Torio |
T |
8. LINE COUNT/TOTALE DELLE RIGHE:
Numero totale delle righe notificate.
9. REPORTING PERSON/RESPONSABILE:
Nome del responsabile del rapporto.
10. IC CODE/CODICE VI:
Indicare i vari tipi di informazioni relative all'inventario e di variazioni d'inventario secondo la sequenza indicata in appresso. Usare i seguenti codici:
|
|
|
Parola chiave |
Codice |
Spiegazione |
|
|
|
Inizio dell'inventario fisico |
PB |
Inventario fisico all'inizio del periodo del rapporto (deve essere pari all'inventario fisico alla fine del periodo del rapporto precedente). |
Variazioni d'inventario |
|
Per ciascun tipo di variazione d'inventario, una riga consolidata deve essere predisposta per l'intero periodo oggetto del rapporto (prima gli aumenti e dopo le diminuzioni). |
(soltanto i codici elencati in appresso) |
|
|
Inventario contabile finale |
BA |
Inventario contabile alla fine del periodo oggetto del rapporto. |
|
|
Deve essere pari alla somma aritmetica delle registrazioni MBR di cui sopra. |
Inventario fisico finale |
PE |
Inventario fisico alla fine del periodo oggetto del rapporto. |
Materie non contabilizzate |
MF |
Materie non contabilizzate. Devono essere calcolate come «inventario fisico finale (PE)» |
|
|
meno |
|
|
«inventario contabile finale (BA)». |
Per le variazioni d'inventario, usare uno dei seguenti codici:
|
|
|
Parola chiave |
Codice |
Spiegazione |
|
|
|
Ricezione |
RD |
Ricezione di materie nucleari provenienti da un'area di bilancio materie situata all'interno dell'Unione europea. |
Importazione |
RF |
Importazione di materie nucleari da uno Stato terzo. |
Ricezione da attività non sottoposte al controllo di sicurezza |
RN |
Ricezione di materie nucleari provenienti da un'attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 34). |
Spedizione |
SD |
Trasferimento di materie nucleari a un'area di bilancio materie nell'ambito dell'Unione europea. |
Esportazione |
SF |
Esportazione di materie nucleari verso uno Stato terzo. |
Spedizione ad attività non sottoposte al controllo di sicurezza |
SN |
Trasferimento di materie nucleari a un'attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 34). |
Trasferimento ai rifiuti condizionati |
TC |
Materie nucleari contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni e che sono state condizionate in modo tale (ad esempio: in vetro, cemento, cemento armato o bitume) da renderle inidonee a un ulteriore uso nucleare. La quantità di materie nucleari in questione deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. Per questo tipo di materie occorre tenere registrazioni separate. |
Scarichi nell'ambiente |
TE |
Materie nucleari, contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni, e che sono state irrevocabilmente rilasciate nell'ambiente in seguito ad uno scarico programmato. La quantità di materie nucleari in questione deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. |
Trasferimento ai rifiuti conservati |
TW |
Materie nucleari, prodotte nel corso del trattamento o a seguito di un incidente operativo, contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni, e che sono state trasferite in un'area specifica nell'ambito dell'area di bilancio materie, dalla quale possono essere recuperate. La quantità di materie nucleari in questione deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. Per questo tipo di materie occorre tenere registrazioni separate. |
Ritrasferimento dai rifiuti condizionati |
FC |
Ritrasferimento di rifiuti condizionati all'inventario dell'area di bilancio materie. Questo codice si applica ogniqualvolta i rifiuti condizionati sono sottoposti a trattamento. |
Ritrasferimento dai rifiuti conservati |
FW |
Ritrasferimento di rifiuti conservati all'inventario dell'area di bilancio materie. Questo codice si applica tutte le volte che i rifiuti conservati sono recuperati dall'area specifica all'interno dell'area di bilancio materie, per un trattamento nell'area di bilancio materie che includa la separazione di elementi, oppure per una spedizione dall'area di bilancio materie. |
Perdita accidentale |
LA |
Perdita involontaria di una quantità di materie nucleari non recuperabili a seguito di un incidente operativo. L'uso di questo codice nell'MBR è consentito solo se un rapporto speciale è stato inviato alla Commissione non appena la variazione d'inventario si è verificata oppure è stata conosciuta. |
Sopravvenienza accidentale |
GA |
Materie nucleari riscontrate inaspettatamente, ad esclusione di quelle rilevate nel corso dell'effettuazione di un inventario fisico. L'uso di questo codice nell'MBR è consentito solo se un rapporto speciale è stato inviato alla Commissione, non appena la variazione d'inventario si è verificata oppure è stata conosciuta. |
Cambio di categoria |
CE |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 18) a un'altra in seguito a un processo di arricchimento. |
Cambio di categoria |
CB |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 18) a un'altra in seguito a un processo di miscelazione. |
Cambio di categoria |
CC |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 18) a un'altra per tutti i tipi di cambio di categoria non coperti dai codici CE e CB. |
Cambiamento di impegno particolare |
BR |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo a un altro (articolo 17), per equilibrare la giacenza totale di uranio in seguito a un'operazione di miscelazione. |
Cambiamento di impegno particolare |
PR |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo a un altro (articolo 17), usato quando delle materie nucleari entrano o escono da una zona contabile. |
Cambiamento di impegno particolare |
SR |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo a un altro (articolo 17), in seguito a un cambiamento di impegno o a una sostituzione. |
Cambiamento di impegno particolare |
CR |
Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo a un altro (articolo 17), per tutti i casi non coperti dai codici BR, PR o SR. |
Produzione nucleare |
NP |
Aumento nella quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari. |
Perdita nucleare |
NL |
Diminuzione delle quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari. |
Differenze speditore/destinatario |
DI |
Differenze speditore/destinatario (cfr. articolo 2, considerando 19). |
Nuova misurazione |
NM |
Quantità di materie nucleari, in una determinata partita contabilizzata nell'area di bilancio materie, pari alla differenza tra una quantità misurata di recente e quella precedentemente contabilizzata e che non costituisce né una differenza speditore/destinatario né una correzione. |
Aggiustamento di bilancio |
BJ |
Quantità di materie nucleari contabilizzata in un'area di bilancio materie, che costituisce la differenza tra il risultato di un inventario fisico effettuato a scopo interno dall'esercente dell'impianto (senza inviare una situazione dell'inventario fisico alla Commissione) e l'inventario contabile determinato alla stessa data. |
Arrotondamenti |
RA |
Arrotondamenti per far in modo che la somma delle quantità registrate per un determinato periodo coincida con l'inventario contabile finale dell'area di bilancio materie. |
Aggiustamento degli isotopi |
R5 |
Arrotondamento per far coincidere la somma delle quantità degli isotopi registrate con l'inventario contabile finale per U-235 dell'area di bilancio materie. |
Produzione di materie |
MP |
Quantità di materie nucleari, ottenute da sostanze originariamente non sottoposte a controllo di sicurezza, che sono diventate oggetto del controllo di sicurezza a causa della loro concentrazione che attualmente supera i livelli minimi. |
Cessato uso |
TU |
Quantità di materie nucleari considerate non recuperabili per motivi pratici o economici che sono |
|
|
i) incorporate in prodotti finali usati a scopi non nucleari; |
|
|
o |
|
|
ii) contenute in rifiuti in concentrazioni molto basse misurate o stimate in base a misurazioni, anche se tali materie non sono rilasciate nell'ambiente. |
|
|
La quantità di materie nucleari in questione deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. |
11. LINE NUMBER/NUMERO DELLA RIGA:
Numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti.
12. ELEMENT WEIGHT/PESO DELL'ELEMENTO:
Deve essere registrato il peso della categoria dell'elemento di cui al campo 7. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione contabile possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.
13. ISOTOPE/ISOTOPO:
Questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e va usato quando viene registrato il peso di detti isotopi.
Usare i codici «G» per U-235, «K» per U-233 e «J» per la miscela di U-235 e U-233.
14. FISSILE WEIGHT/PESO DEL FISSILE:
Salvo qualora diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo, il peso degli isotopi fissili va registrato soltanto per l'uranio arricchito e per i cambi di categoria che interessano l'uranio arricchito. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe contabili possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.
15. OBLIGATION/IMPEGNO:
Indicazione dell'impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 17). La Commissione comunicherà i codici appropriati agli impianti.
16. CORRECTION/CORREZIONE:
Le correzioni devono essere effettuate cancellando la o le righe errate e aggiungendo, se del caso, quella o quelle corrette. Fare uso dei seguenti codici:
|
|
Codice |
Spiegazione |
|
|
D |
Cancellazione. La riga di registrazione da cancellare deve essere identificata indicando nel campo 17 il numero del rapporto (6), nel campo 18 il numero della riga (11) e nel campo 21 il CRC (20) che erano stati dichiarati per la riga originaria. Non occorre registrare altri campi. |
A |
Aggiunta (parte di una coppia cancellazione/aggiunta). La riga esatta deve essere riportata con tutti i campi, incluso il campo «rapporto precedente» (17) e il campo «riga precedente» (18). Il campo «riga precedente» (18) deve ripetere il numero della riga (11) della riga di registrazione da sostituire con la coppia cancellazione/aggiunta. |
L |
Riga in ritardo (aggiunta singola). La riga in ritardo da aggiungere deve essere registrata con tutti i campi di dati, incluso il campo «rapporto precedente» (17). Il campo «rapporto precedente» (17) deve contenere il numero del rapporto (6) del rapporto in cui la riga in ritardo avrebbe dovuto essere inclusa. |
17. PREVIOUS REPORT/RAPPORTO PRECEDENTE:
Indicare il numero del rapporto (6) della riga da correggere.
18. PREVIOUS LINE/RIGA PRECEDENTE:
Per cancellazioni o aggiunte che facciano parte di una coppia cancellazione/aggiunta, indicare il numero della riga (11) della riga da correggere.
19. COMMENT/COMMENTI:
Campo spazio a disposizione dell'esercente per brevi commenti (sostituisce la nota concisa separata).
20. CRC/CRC:
Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità. La Commissione informerà l'esercente dell'algoritmo da usarsi.
21. PREVIOUS CRC/CRC PRECEDENTE:
Indirizzamento calcolato («hash code») della riga da correggere.
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
Mutatis mutandis, valgono le osservazioni generali 2, 3, 4, 5 e 6 alla fine dell'allegato III.
ALLEGATO V
SITUAZIONE DELL’INVENTARIO FISICO (SIF)
|
|
|
|
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
|
|
|
|
MBA |
Carattere (4) |
Codice MBA dell'MBA dichiarante |
1 |
Report type |
Carattere (1) |
«P» per situazione dell'inventario fisico |
2 |
Report date |
Data (GGMMAA) |
Data alla quale il rapporto è stato compilato |
3 |
Report number |
Numero (8) |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
4 |
PIT date |
Data (GGMMAA) |
Data alla quale è stato effettuato l'inventario fisico |
5 |
Line count |
Numero (8) |
Numero totale delle righe notificate |
6 |
Reporting person |
Carattere (30) |
Nome del responsabile del rapporto |
7 |
PILÈITEMÈID |
Numero (8) |
Numero sequenziale |
8 |
Batch |
Carattere (20) |
Identificatore unico per una partita di materie nucleari |
9 |
KMP |
Carattere (1) |
Punto-chiave di misurazione. |
10 |
Measurement |
Carattere (1) |
Codice di misurazione |
11 |
Element category |
Carattere (1) |
Categoria della materia nucleare |
12 |
Material form |
Carattere (2) |
Codice di forma delle materie |
13 |
Material container |
Carattere (1) |
Codice del contenitore delle materie |
14 |
Material state |
Carattere (1) |
Codice di stato delle materie |
15 |
Line number |
Numero (8) |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
16 |
Items |
Numero (6) |
Quantità di articoli |
17 |
Element weight |
Numero (24,3) |
Peso dell'elemento |
18 |
Isotope |
Carattere (1) |
«G» per l'U-235, «K» per l'U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233 |
19 |
Fissile weight |
Numero (24,3) |
Peso degli isotopi fissili |
20 |
Obligation |
Carattere (2) |
Impegno relativo al controllo di sicurezza |
21 |
Document |
Carattere (70) |
Riferimento ai documenti giustificativi definito dall'esercente |
22 |
Container ID |
Carattere (20) |
Identificatore definito dall'esercente per il contenitore |
23 |
Correction |
Carattere (1) |
«D» per cancellazioni, «A» per aggiunte che facciano parte di una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per righe in ritardo (aggiunte singole) |
24 |
Previous report |
Numero (8) |
Numero del rapporto della riga da correggere |
25 |
Previous line |
Numero (8) |
Numero della riga della riga di registrazione da correggere |
26 |
Comment |
Carattere (256) |
Commenti dell'esercente |
27 |
CRC |
Numero (20) |
Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità |
28 |
Previous CRC |
Numero (20) |
Indirizzamento calcolato («hash code») della riga da correggere |
29 |
Note esplicative
1. MBA/ABM:
Codice dell'area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all'impianto interessato.
2. REPORT TYPE/TIPO DI RAPPORTO:
Utilizza la lettera «P» per le situazioni dell'inventario fisico.
3. REPORT DATE/DATA DEL RAPPORTO:
Data alla quale il rapporto è stato compilato.
4. REPORT NUMBER/NUMERO DEL RAPPORTO:
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.
5. PIT DATE/DATA DELL'EIF:
Giorno, mese e anno in cui l'inventario fisico è stato effettuato. Si dovrà far riferimento alla situazione delle ore 24.
6. LINE COUNT/TOTALE DELLE RIGHE:
Numero totale delle righe notificate.
7. REPORTING PERSON/RESPONSABILE:
Nome del responsabile del rapporto.
8. PILÈITEMÈID/IDENTIFICATORE DELL'ARTICOLO DELLA SIF:
Numero sequenziale, comune per tutte le righe della situazione dell'inventario fisico connesse con lo stesso oggetto fisico.
9. BATCH/PARTITA:
Se nelle disposizioni particolari sul controllo è richiesto di poter seguire la partita, deve essere utilizzata la stessa designazione della partita usata nei rapporti sulle variazioni di inventario e nella precedente situazione dell'inventario fisico.
10. KMP/PCM:
Punto-chiave di misurazione. I codici vengono notificati all'impianto interessato mediante le disposizioni particolari sul controllo. Se non è stato definito nessun codice, usare «&».
11. MEASUREMENT/MISURAZIONE:
Bisogna indicare qual è la base su cui è stata stabilita la quantità di materie nucleari. Fare uso di uno dei seguenti codici:
|
|
|
Misurata |
Stimata |
Spiegazione |
|
|
|
M |
E |
Nell'area di bilancio materie dichiarante. |
N |
F |
In un'altra area di bilancio materie. |
T |
G |
Nell'area di bilancio materie dichiarante, quando i pesi sono già stati forniti in un rapporto VI precedente o in una precedente situazione dell'inventario fisico. |
L |
H |
In un'altra area di bilancio materie, quando i pesi sono già stati forniti in un rapporto VI precedente o in una precedente situazione dell'inventario fisico per l'attuale area di bilancio materie. |
12. ELEMENT CATEGORY/CATEGORIA DELL'ELEMENTO:
Fare uso dei seguenti codici:
|
|
Categorie di materie nucleari |
Codice |
|
|
Plutonio |
P |
Uranio ad alto arricchimento (20% di arricchimento e oltre) |
H |
Uranio a basso arricchimento (maggiore dell'uranio naturale e inferiore al 20%) |
L |
Uranio naturale |
N |
Uranio impoverito |
D |
Torio |
T |
13. MATERIAL FORM/FORMA DELLE MATERIE:
Fare uso dei seguenti codici:
|
|
|
Tipi principali di forma delle materie |
Sottotipi |
Codice |
|
|
|
Minerali |
|
OR |
Concentrati |
|
YC |
Esafluoruro d'uranio (UF6) |
|
U6 |
Tetrafluoruro d'uranio (UF4) |
|
U4 |
Diossido d'uranio (UO2) |
|
U2 |
Triossido d'uranio (UO3) |
|
U3 |
Ossido d'uranio (U3O8) |
|
U8 |
Ossido di torio (ThO2) |
|
T2 |
Soluzioni |
Nitrato |
LN |
|
Fluoruro |
LF |
|
Altre |
LO |
Polveri |
Omogenee |
PH |
|
Eterogenee |
PN |
Ceramiche |
Pastiglie |
CP |
|
Sfere |
CS |
|
Altro |
CO |
Metalli |
Puri |
MP |
|
Leghe |
MA |
Combustibile |
Barre, aghi |
ER |
|
Piastre |
EP |
|
Fasci |
EB |
|
Elementi |
EA |
|
Altro |
EO |
Sorgenti sigillate |
|
QS |
Piccole quantità/campioni |
|
SS |
Scarti |
Omogenei |
SH |
|
Eterogenei (residui, scorie, fanghi, altri) |
SN |
Rifiuti solidi |
Spezzoni di incamiciature |
AH |
|
Misti (plastiche, guanti, carte, ecc.) |
AM |
|
Attrezzature contaminate |
AC |
|
Altri |
AO |
Rifiuti liquidi |
A bassa attività |
WL |
|
A media attività |
WM |
|
A elevata attività |
WH |
Rifiuti condizionati |
Vetro |
NG |
|
Bitume |
NB |
|
Cemento |
NC |
|
Altro |
NO |
14. MATERIAL CONTAINER/CONTENITORE DELLE MATERIE:
Fare uso dei seguenti codici:
|
|
Tipi di contenitore |
Codice |
|
|
Cilindro |
C |
Pacco |
P |
Fusto |
D |
Unità di combustibile |
S |
Gabbia di trasporto |
B |
Bottiglia |
F |
Serbatoio o altro contenitore simile |
T |
Altro |
O |
15. MATERIAL STATE/STATO DELLE MATERIE:
Fare uso dei seguenti codici:
|
|
Stato |
Codice |
|
|
Materie nucleari fresche |
F |
Materie nucleari irradiate |
I |
Rifiuti |
W |
Materie non recuperabili |
N |
16. LINE NUMBER/NUMERO DELLA RIGA:
Numero sequenziale cominciando da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti.
17. ITEMS/ARTICOLI:
Occorre riportare la quantità degli articoli che compongono ciascuna riga dell'inventario fisico. Se un gruppo di articoli che appartiene alla stessa partita viene riportato in varie righe, la somma degli articoli registrati deve essere pari al numero totale degli articoli che appartengono al gruppo. Se le righe comportano più di una categoria dell'elemento, la quantità degli articoli deve essere dichiarata nella o nelle righe solo per la categoria dell'elemento di maggiore importanza strategica (in ordine decrescente: P, H, L, N, D, T).
18. ELEMENT WEIGHT/PESO DELL'ELEMENTO:
Deve essere registrato il peso della categoria dell'elemento di cui al campo 12. Tutti i pesi devono essere riportati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe contabili di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.
19. ISOTOPE/ISOTOPO:
Questo codice indica gli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando il peso di detti isotopi viene registrato.
Usare i codici «G» per U-235, «K» per U-233 e «J» per una miscela di U-235 e U-233.
20. FISSILE WEIGHT/PESO DEL FISSILE:
Salvo qualora diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo, il peso degli isotopi fissili va registrato soltanto per l'uranio arricchito e per i cambi di categoria che interessino l'uranio arricchito. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nella registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.
21. OBLIGATION/IMPEGNO:
Indicazione dell'impegno particolare relativo al controllo di sicurezza assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 17). La Commissione comunicherà i codici appropriati agli impianti.
22. DOCUMENT/DOCUMENTO:
Riferimento ai documenti giustificativi definito dall'esercente.
23. CONTAINER ID/IDENTIFICATORE DEL CONTENITORE:
Numero del contenitore definito dall'esercente. Dato opzionale che può essere usato nei casi in cui il numero del contenitore non compaia nella designazione della partita.
24. CORRECTION/CORREZIONE:
Le correzioni devono essere effettuate cancellando la o le righe errate e aggiungendo, se del caso, quella o quelle corrette. Fare uso dei seguenti codici:
|
|
Codice |
Spiegazione |
|
|
D |
Cancellazione. La riga di registrazione da cancellare deve essere identificata indicando nel campo 25 il numero del rapporto (4), nel campo 26 il numero della riga (16), e nel campo 29 il CRC (28) che erano stati dichiarati per la riga originaria. Non occorre registrare altri campi. |
A |
Aggiunta (parte di una coppia cancellazione/aggiunta). La riga esatta deve essere riportata con tutti i campi incluso il campo «rapporto precedente» (25) e il campo «riga precedente» (26). Il campo «riga precedente» (26) deve contenere il numero della riga (16) della riga di registrazione da sostituire con la coppia cancellazione/aggiunta. |
L |
Riga in ritardo (aggiunta singola). La riga in ritardo da aggiungere deve essere registrata con tutti i campi di dati, incluso il campo «rapporto precedente» (25). Il campo «rapporto precedente» (25) deve contenere il numero del rapporto (4) del rapporto in cui la riga in ritardo avrebbe dovuto essere inclusa. |
25. PREVIOUS REPORT/RAPPORTO PRECEDENTE:
Indicare il numero del rapporto (4) della riga da correggere.
26. PREVIOUS LINE/RIGA PRECEDENTE:
Per cancellazioni, o aggiunte che fanno parte di una coppia cancellazione/aggiunta, indicare il numero della riga (16) della riga da correggere.
27. COMMENT/COMMENTI:
Spazio a disposizione dell'esercente per brevi commenti (sostituisce la nota concisa separata).
28. CRC/CRC:
Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità. La Commissione informerà l'esercente dell'algoritmo da usarsi.
29. PREVIOUS CRS/CRC PRECEDENTE:
Codice di indirizzamento («hash code») della riga da correggere.
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
Se alla data di effettuazione dell'inventario fisico non vi sono materie nucleari nell'area di bilancio materie, il rapporto si limiterà alle voci da 1 a 7, 16, 17 e 28.
Mutatis mutandis, valgono le osservazioni generali 2, 3, 4, 5 e 6 alla fine dell'allegato III.
ALLEGATO VI
NOTIFICA PREVENTIVA DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI MATERIE NUCLEARI
COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLO DI SICUREZZA DELL’EURATOM
1. Codice di riferimento:
2. Codice area di bilancio materie:
3. Impianto speditore:… Impianto destinatario:
4. Quantità di materie nucleari suddivise per categoria di materie nucleari e impegno particolare relativo al controllo:
5. Composizione chimica:
6. Arricchimento o composizione isotopica:
7. Forma fisica:
8. Quantità di articoli:
9. Descrizione dei contenitori e dei sigilli:
10. Dati d’identificazione della spedizione:
11. Mezzo di trasporto:
12. Luogo in cui le materie saranno immagazzinate o preparate:
13. Termine ultimo per l’identificazione delle materie:
14. Date approssimative di spedizione:
Date previste di arrivo:
15. Uso:
16. Far riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom:
Data e luogo d’invio della notifica:
Nome e qualifica del firmatario:
Firma:
Note esplicative
1. Codice di riferimento per le notifiche preventive da usarsi nel rapporto sulle variazioni d’inventario (usare fino a 8 caratteri).
2. Codice dell’area di bilancio materie dichiarante, notificato dalla Commissione all’impianto interessato.
3. Nome, indirizzo e paese dell’impianto che spedisce e di quello che riceve le materie nucleari. Se del caso, deve essere indicato anche il destinatario ultimo.
4. Il peso totale degli elementi deve essere espresso in grammi. Indicare, se del caso, anche il peso degli isotopi fissili. I pesi devono essere separati per categoria di materia nucleare e per impegno particolare relativo al controllo.
5. Indicare la composizione chimica.
6. Indicare, se del caso, il grado di arricchimento o la composizione isotopica.
7. Utilizzare la descrizione delle materie che figura nell’allegato III, punto 14, del presente regolamento.
8. Indicare la quantità di articoli che compongono la spedizione.
9. Descrivere il tipo di contenitore, specificando le caratteristiche che ne permetterebbero la sigillatura.
10. Dati che permettono di identificare la spedizione (ad esempio: i contrassegni o i numeri dei contenitori).
11. Indicare, se del caso, il mezzo di trasporto.
12. Indicare il luogo, all’interno dell’area di bilancio materie, in cui le materie nucleari sono preparate per la spedizione e possono essere identificate e dove è possibile verificarne, eventualmente, la quantità e la composizione.
13. Termine ultimo per l’identificazione delle materie e per l’eventuale verifica della quantità e della composizione.
14. Date approssimative di spedizione e di previsto arrivo a destinazione.
15. Indicare l’uso cui sono state destinate le materie nucleari.
16. Indicare, se del caso:
— il riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom o, se questo non è disponibile, la data alla quale il contratto è stato concluso (oppure è stato considerato concluso dall’Agenzia di approvvigionamento) e ogni altro riferimento utile,
— per i contratti di lavoro per conto di terzi (articolo 75 del trattato) e per i contratti di fornitura di piccoli quantitativi di materie [articolo 74 del trattato e regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74], la data di notifica all’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom e ogni altro riferimento utile.
NB: A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Controllo di sicurezza dell’Euratom, L-2920 Lussemburgo.
ALLEGATO VII
NOTIFICA PREVENTIVA DI IMPORTAZIONE/RICEZIONE DI MATERIE NUCLEARI
COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLO DI SICUREZZA DELL’EURATOM
1. Codice di riferimento:
2. Codice area di bilancio materie:
3. Impianto destinatario:… Impianto speditore:
4. Quantità di materie nucleari suddivise per categoria di materie nucleari e impegno particolare relativo al controllo:
5. Composizione chimica:
6. Arricchimento o composizione isotopica:
7. Forma fisica:
8. Quantità di articoli:
9. Descrizione dei contenitori e dei sigilli:
10. Mezzi di trasporto:
11. Data di arrivo:
12. Luogo in cui le materie saranno sballate:
13. Date in cui le materie saranno sballate:
14. Far riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom:
Data e luogo d’invio della notifica:
Nome e qualifica del firmatario:
Firma:
Note esplicative
1. Codice di riferimento per le notifiche preventive da usarsi nel rapporto sulle variazioni d’inventario (usare fino a 8 caratteri).
2. Codice dell’area di bilancio materie dichiarante, notificato dalla Commissione all’impianto interessato.
3. Nome, indirizzo e paese dell’impianto che riceve e di quello che spedisce le materie nucleari.
4. Il peso totale degli elementi deve essere espresso in grammi. Indicare, se del caso, anche il peso degli isotopi fissili. I pesi devono essere separati per categoria di materie nucleari e per impegno relativo al controllo di sicurezza.
5. Indicare la composizione chimica.
6. Indicare, se del caso, il grado di arricchimento o la composizione isotopica.
7. Utilizzare la descrizione delle materie che figura nell’allegato III, punto 14 del presente regolamento.
8. Indicare la quantità di articoli che compongono la spedizione.
9. Descrivere il tipo di contenitore e, ove possibile, i sigilli apposti.
10. Indicare, se del caso, il mezzo di trasporto.
11. Data prevista o effettiva dell’arrivo nell’area di bilancio materie dichiarante.
12. Indicare il luogo, all’interno dell’area di bilancio materie, in cui le materie saranno sballate e possono essere identificate e dove è possibile verificarne la quantità e la composizione.
13. Data/date in cui le materie saranno sballate.
14. Indicare, se del caso:
— il riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom o, se questo non è disponibile, la data alla quale il contratto è stato concluso (oppure è stato considerato concluso dall’Agenzia di approvvigionamento) e ogni altro riferimento utile,
— per i contratti di lavoro per conto di terzi (articolo 75 del trattato) e per i contratti di fornitura di piccoli quantitativi di materie [articolo 74 del trattato e regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74], la data di notifica all’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom e ogni altro riferimento utile.
NB: A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Controllo di sicurezza dell’Euratom, L-2920 Lussemburgo.
ALLEGATO VIII
(Omissis)
ALLEGATO IX
RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME CHE REGOLANO LA FORMA E LA PERIODICITÀ DEI RAPPORTI DI UN IMPIANTO COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLO DI SICUREZZA DELL’EURATOM
1. Data:
2. Impianto:
3. Codice area di bilancio materie:
4. Categoria di materie nucleari:
5. Arricchimento o composizione isotopica:
6. Quantità:
7. Composizione chimica:
8. Forma fisica:
9. Quantità di articoli:
10. Tipo di deroga (articolo 19, paragrafo 2):
a) piccole quantità rimaste immutate per un lungo periodo
b) attività non nucleari
c) sensori
d) Pu con contenuto di Pu-238 superiore all’80 %
11. Uso previsto:
12. Impegno particolare relativo al controllo:
13. Data di trasferimento… Da
Data e luogo di spedizione della richiesta:
Nome e qualifica del firmatario:
Firma:
Deroga accordata come sopra… Data:
Nome e qualifica del firmatario, responsabile della deroga:
Firma… (per la Commissione)
Note esplicative
Questo modulo deve essere usato sia per la richiesta iniziale di deroga alle norme che regolano la forma e la periodicità dei rapporti fatta da un impianto, sia quando vengono importate da uno Stato terzo materie nucleari che possono rientrare nella deroga.
Il punto 13 va usato solo in caso di importazioni e deve riportare il nome e l’indirizzo dello speditore.
Va presentata una richiesta separata per ciascun tipo di deroga (articolo 19, paragrafo 2).
NB: A norma dell’articolo 79 del trattato quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79 del primo comma, del trattato.
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Controllo di sicurezza dell’Euratom, L-2920 Lussemburgo.
ALLEGATO X
(Omissis)
ALLEGATO XI
PROGRAMMA GENERALE DI ATTIVITÀ
COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLO DI SICUREZZA DELL’EURATOM
Le comunicazioni debbono, se possibile, coprire i due anni successivi.
In particolare, nelle comunicazioni devono essere indicati:
— i tipi di operazioni, ad esempio le campagne previste con l’indicazione del tipo e della quantità di elementi combustibili da produrre o ritrattare, i programmi di arricchimento, i programmi di funzionamento del reattore con gli arresti previsti,
— il calendario presunto di arrivo dei materiali, con l’indicazione della quantità di materie per partita, della forma (UF6, UO2, combustibili freschi o irradiati, ecc.), del tipo presunto di contenitore o d’imballaggio,
— il calendario previsto delle campagne di trattamento dei rifiuti (ad eccezione del reimballaggio o dell’ulteriore condizionamento senza separazione di elementi), specificando la quantità di materie per partita, la forma (vetro, liquido a elevata attività, ecc.), la durata prevista e l’ubicazione,
— le date presunte di determinazione delle quantità di materie nei prodotti e le date di spedizione,
— le date e la durata dell’inventario fisico.
NB: A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere inoltrato alla Commissione delle Comunità europee, Controllo di sicurezza dell’Euratom, L-2920 Lussemburgo.
ALLEGATO XII
(Omissis)
ALLEGATO XIII
(Omissis)
ALLEGATO XIV
(Omissis)
ALLEGATO XV
(Omissis)