§ 10.4.53 – Decisione 8 marzo 2004, n. 294.
Decisione n. 2004/294/CE del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.4 energia nucleare
Data:08/03/2004
Numero:294


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 10.4.53 – Decisione 8 marzo 2004, n. 294.

Decisione n. 2004/294/CE del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o a aderirvi.

(G.U.U.E. 1 aprile 2004, n. L 97).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, secondo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il protocollo recante modifica della convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982 (in seguito denominata «convenzione di Parigi»), è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Esso prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.

     (2) Conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio del 13 settembre 2002, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, nelle materie che sono di competenza della Comunità europea, il protocollo di emendamento della convenzione di Parigi. Tuttavia, le direttive di negoziato del Consiglio non hanno previsto la negoziazione di una clausola che consenta l'adesione della Comunità al protocollo.

     (3) Il protocollo è stato definitivamente adottato dalle parti contraenti della convenzione di Parigi. Il testo del protocollo è conforme alle direttive di negoziato del Consiglio.

     (4) La Comunità ha una competenza esclusiva per quanto riguarda la modifica dell'articolo 13 della convenzione di Parigi nella misura in cui questa modifica influisce sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal protocollo che non incidono sul diritto comunitario. Considerati l'oggetto e l'obiettivo del protocollo di emendamento, l'accettazione delle disposizioni del protocollo che rientrano nella competenza comunitaria non può essere dissociata dalle disposizioni che rientrano nella competenza degli Stati membri.

     (5) Il protocollo di emendamento della convenzione di Parigi presenta un'importanza particolare per gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri poiché consente di migliorare la compensazione dei danni causati da incidenti nucleari.

     (6) Il protocollo è stato firmato dagli Stati membri parti contraenti della convenzione, a nome della Comunità europea, il 12 febbraio 2004, con riserva di un'eventuale conclusione in una data successiva, ai sensi della decisione 2003/882/CE del Consiglio.

     (7) La convenzione di Parigi e il suo protocollo di emendamento non sono aperti alla partecipazione delle organizzazioni regionali. Pertanto, la Comunità non è in grado di firmare e ratificare il protocollo, né di aderirvi. In questa situazione è giustificato che, in via eccezionale, gli Stati membri ratifichino il protocollo o vi aderiscano nell'interesse della Comunità.

     (8) Tuttavia, tre Stati membri, l'Austria, l'Irlanda e il Lussemburgo, non sono parti della convenzione di Parigi. Poiché il protocollo modifica la convenzione di Parigi, il regolamento (CE) n. 44/2001 autorizza gli Stati membri vincolati da questa convenzione a continuare ad applicare le regole di competenza da essa previste e il protocollo non modifica sostanzialmente le regole di competenza di detta convenzione, è oggettivamente giustificato che solo gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi siano destinatari della presente decisione. Di conseguenza, l'Austria, l'Irlanda ed il Lussemburgo continueranno a basarsi sulle norme comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 e ad applicarle nel settore disciplinato dalla convenzione di Parigi e dal protocollo che modifica detta convenzione.

     (9) È opportuno quindi che gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi ratifichino o aderiscano al protocollo che modifica detta convenzione, nell'interesse della Comunità europea e alle condizioni fissate dalla presente decisione. Tale ratifica o adesione non pregiudica la posizione di Austria, Irlanda e Lussemburgo.

     (10) Di conseguenza, l''applicazione delle disposizioni del protocollo, per quanto riguarda la Comunità europea, sarà limitata ai soli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Parigi e non pregiudica la posizione di Austria, Irlanda e Lussemburgo.

     (11) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 e partecipano quindi all'adozione della presente decisione.

     (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata ad essa, né è soggetta alla sua applicazione,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Fatte salve le competenze della Comunità, gli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Parigi ratificano il protocollo recante modifica di detta convenzione o vi aderiscono, nell'interesse della Comunità europea. Tale ratifica o adesione non pregiudica la posizione di Austria, Irlanda e Lussemburgo.

     2. Il testo del protocollo recante modifica della convenzione di Parigi è accluso alla presente decisione.

     3. Ai fini della presente decisione, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri, eccettuati l'Austria, la Danimarca, l'Irlanda e il Lussemburgo.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi adottano le misure necessarie per deporre simultaneamente i loro strumenti di ratifica del protocollo o di adesione ad esso entro un termine ragionevole presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, se possibile, anteriormente al 31 dicembre 2006.

     2. Gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi procedono ad uno scambio di informazioni in sede di Consiglio, con la Commissione, anteriormente al 1° luglio 2006, sulla data in cui prevedono che le rispettive procedure parlamentari necessarie alla ratifica o all'adesione saranno completate. Le date e le modalità del deposito simultaneo sono fissate su questa base.

 

          Art. 3.

     Alla ratifica del protocollo recante modifica della convenzione di Parigi o all'adesione allo stesso, gli Stati membri informano per iscritto il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che la ratifica o l'adesione si sono svolte ai sensi della presente decisione.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

PROTOCOLLO

recante modifica della convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile

nel campo dell'energia nucleare, modificata dal protocollo addizionale

del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982

 

     I GOVERNI del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Ellenica, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica Portoghese, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca;

     RITENENDO AUSPICABILE modificare la convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa a Parigi il 29 luglio 1960 nell'ambito dell'Organizzazione europea per la cooperazione economica, divenuta l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, modificata dal protocollo addizionale firmato a Parigi il 28 gennaio 1964 e dal protocollo firmato a Parigi il 16 novembre 1982;

     HANNO CONVENUTO quanto segue:

 

I.

 

     La convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982, è modificata come segue:

 

     A. I capoversi i) e ii) del paragrafo a) dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

     «i) “incidente nucleare” significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbiano causato danni nucleari;

     ii) “impianto nucleare” significa i reattori, ad eccezione di quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la preparazione o la fabbricazione di sostanze nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari, gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irradiati; gli impianti d'immagazzinamento delle sostanze nucleari, ad esclusione dello stoccaggio di tali sostanze durante il trasporto; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di messa fuori esercizio, nonché ogni altro impianto in cui sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, e che sia di volta in volta designato dal comitato direttivo per l'energia nucleare dell'organizzazione (in seguito denominato “comitato direttivo”); ogni parte contraente può decidere che due o più impianti nucleari aventi il medesimo esercente e che si trovino sullo stesso sito, nonché ogni altro impianto su questo sito, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, saranno considerati alla stregua di un unico impianto nucleare;»

 

     B. Quattro nuovi capoversi vii), viii), ix) e x) sono aggiunti al paragrafo a) dell'articolo 1, come segue:

     «vii) “danno nucleare” significa:

     1. qualsiasi decesso o danno alle persone;

     2. ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni, e, per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente:

     3. qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai capoversi 1 o 2 precedenti, sempreché non sia incluso in questi capoversi, se è subìto da una persona legittimata a chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;

     4. il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente adottate o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia incluso nel capoverso 2 precedente;

     5. qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente e sempreché tale mancato guadagno non sia incluso nel capoverso 2 precedente;

     6. Il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure; trattandosi dei capoversi da 1 a 5 di cui sopra, nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, o emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie;

     viii) “misure di reintegro” significa tutti i provvedimenti ragionevoli approvati dalle autorità competenti dello Stato in cui le misure sono adottate e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, o a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente. La legislazione dello Stato in cui il danno nucleare è subìto, determina chi è abilitato a prendere tali provvedimenti;

     ix) “misure preventive” significa tutti i provvedimenti ragionevoli, da chiunque adottati dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai capoversi (a)(vii) da 1 a 5, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato in cui le misure sono adottate;

     x) “misure ragionevoli” significa tutti i provvedimenti considerati adeguati e proporzionati dal diritto del tribunale competente in considerazione di tutte le circostanze, ad esempio:

     1. natura e ampiezza del danno nucleare subìto oppure, in caso di misure preventive, natura ed ampiezza del rischio di tale danno;

     2. grado di probabilità, nel momento in cui queste misure sono adottate, che esse siano efficaci;

     3. relative conoscenze scientifiche e tecniche.»

 

     C. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     a) La presente convenzione si applica ai danni nucleari subìti sul territorio o in qualsiasi zona marittima stabilita in conformità al diritto internazionale ovvero, eccetto che sul territorio di uno Stato non contraente non indicato ai capoversi da ii) a iv) del presente paragrafo, a bordo di una nave o di un aereomobile immatricolato

     i) di una parte contraente;

     ii) di uno Stato non contraente il quale, al momento dell'incidente nucleare, è parte contraente della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 ed ogni successiva modifica di tale convenzione che sia in vigore per detta parte, e del protocollo comune relativo all'applicazione della convenzione di Vienna e della convenzione di Parigi del 21 settembre 1988, a patto tuttavia che la parte contraente della convenzione di Parigi sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, sia parte contraente di tale protocollo comune;

     iii) di uno Stato non contraente il quale, al momento dell'incidente nucleare, non ha un impianto nucleare sul suo territorio o in qualsiasi zona marittima da esso stabilita in conformità al diritto internazionale;

     iv) ogni altro Stato non contraente nel quale sia in vigore, al momento dell'incidente nucleare, una legislazione relativa alla responsabilità nucleare che concede vantaggi equivalenti su base di reciprocità e che si basi su princìpi identici a quelli della presente convenzione, compresa, fra l'altro, la responsabilità oggettiva dell'esercente responsabile, la responsabilità esclusiva dell'esercente o disposizioni aventi il medesimo effetto, l'esclusiva competenza di una unica giurisdizione, un pari trattamento di tutte le vittime di un incidente nucleare, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, il libero trasferimento di indennizzo, interessi e spese.

     b) Nulla nel presente articolo pregiudica la facoltà di una parte contraente, sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, di prevedere nella sua legislazione un campo di applicazione più ampio in relazione alla presente convenzione.»

 

     D. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 3

     a) L'esercente di un impianto nucleare è responsabile ai sensi della presente convenzione di qualsiasi danno nucleare ad esclusione:

     i) dei danni causati allo stesso impianto nucleare e ad ogni altro impianto nucleare anche in corso di costruzione, che si trovi sul sito dove è installato quell'impianto;

     ii) dei danni ai beni che si trovino su quello stesso sito e che siano o debbano essere utilizzati in connessione con uno o l'altro di quegli impianti; qualora risulti che il danno è causato da un incidente nucleare avvenuto in uno di tali impianti o che coinvolge sostanze nucleari provenienti da tali impianti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4.

     b) Quando danni nucleari sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno causato da questo secondo incidente, nella misura in cui non può essere separato con certezza dal danno nucleare causato dall'incidente nucleare, è considerato un danno causato da quest'ultimo incidente. Se il danno nucleare è causato congiuntamente da un incidente nucleare e da un'emissione di radiazioni ionizzanti che non è prevista dalla presente convenzione, nessuna disposizione della presente convenzione potrà limitare o in altro modo pregiudicare la responsabilità di qualsiasi persona, per quanto concerne tale emissione di radiazioni ionizzanti.»

 

     E. I paragrafi c) e d) dell'articolo 4 sono rinumerati rispettivamente come paragrafi d) ed e), e un nuovo paragrafo c) è aggiunto all'articolo 4, redatto come segue:

     «c) Il trasferimento di responsabilità all'esercente di un altro impianto nucleare ai sensi del paragrafo a), capoversi

     i) e ii), e del paragrafo b), capoversi i) e ii), del presente articolo può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto.»

 

     F. I paragrafi b) e d) dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

     «b) Tuttavia, se un danno nucleare è causato da un incidente nucleare sopravvenuto in un impianto nucleare e coinvolgente unicamente le sostanze nucleari che vi sono immagazzinate in corso di trasporto, l'esercente di questo impianto non è responsabile quando un altro esercente o altra persona è responsabile ai sensi dell'articolo 4.

     c) Se il danno nucleare comporta la responsabilità di più esercenti in conformità alla presente convenzione, la loro responsabilità è solidale; tuttavia, quando tale responsabilità risulta dal danno nucleare causato da un incidente nucleare che coinvolge sostanze nucleari in corso di trasporto, sia in un solo e unico mezzo di trasporto sia, in caso di stoccaggio durante il trasporto, in un solo e unico impianto nucleare, l'ammontare totale massimo della responsabilità di tali esercenti è pari al maggiore ammontare stabilito per uno qualsiasi di detti esercenti secondo l'articolo 7. In nessun caso, la responsabilità di un esercente risultante da un incidente nucleare può superare l'ammontare stabilito, per quanto lo concerne, secondo l'articolo 7.»

 

     G. I paragrafi c) ed e) dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

     «c) i) Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica la responsabilità:

     1) di qualsiasi persona fisica, per danno nucleare causato da un incidente nucleare del quale l'esercente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo a) o dell'articolo 9 non è responsabile in base alla presente convenzione e che risulti da un azione o omissione di tale persona fisica compiuta con l'intenzione di provocare un danno;

     2) di una persona debitamente autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danno nucleare causato da un incidente nucleare, quando l'esercente non è responsabile di questo danno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo a), capoverso iii), o dell'articolo 4, paragrafo b), capoverso iii);

     ii) l'esercente non può essere considerato, fuori della presente convenzione, responsabile di un danno nucleare causato da un incidente nucleare.»

     «e) Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte o da grave negligenza della persona che ha subìto il danno, ovvero da azione o omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente, se il diritto nazionale lo contempla, può esonerare l'esercente in tutto o in parte dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona.»

 

     H. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 7

     a) Ogni parte contraente deve prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell'esercente per i danni nucleari causati da ciascun incidente nucleare non è inferiore a 700 milioni di EUR.

     b) Nonostante il paragrafo a) del presente articolo e l'articolo 21, paragrafo c), una parte contraente può:

     i) in considerazione della natura dell'impianto nucleare in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare che lo coinvolga, fissare un limite di responsabilità meno elevato per tale impianto, senza tuttavia che l'ammontare in tal modo stabilito possa essere inferiore a 70 milioni di EUR;

     ii) in considerazione della natura delle sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare che le coinvolga, fissare un limite di responsabilità meno elevato per il trasporto di sostanze nucleari, senza tuttavia che l'ammontare in tal modo stabilito possa essere inferiore a 80 milioni di EUR.

     c) Il risarcimento dei danni nucleari causati al mezzo di trasporto sul quale le sostanze nucleari in questione si trovano al momento dell'incidente nucleare, non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari sino a un limite inferiore sia a 80 milioni di EUR, sia ad un ammontare maggiore stabilito dalla legislazione di una parte contraente.

     d) I limiti di responsabilità stabiliti in virtù dei paragrafi a) o b) del presente articolo o dell'articolo 21, paragrafo c) per la responsabilità degli esercenti d'impianti nucleari situati sul territorio di una parte contraente, nonché le disposizioni della legislazione di una parte contraente adottate ai sensi del paragrafo c) del presente articolo, si applicano alla responsabilità di tali esercenti a prescindere dal luogo dell'incidente nucleare.

     e) Una parte contraente può subordinare il transito di sostanze nucleari attraverso il suo territorio alla condizione che il limite massimo di responsabilità dell'esercente straniero in causa possa essere aumentato, qualora essa ritenga che tale limite non copre adeguatamente i rischi di un incidente nucleare durante questo transito. Tuttavia, il limite massimo così incrementato non può eccedere il limite massimo di responsabilità degli esercenti d'impianti nucleari situati sul territorio di tale parte contraente.

     f) Le disposizioni del paragrafo e) del presente articolo non si applicano:

     i) al trasporto in mare ove esista, ai sensi del diritto internazionale, un diritto di rifugio nei porti di tale parte contraente a seguito di un pericolo imminente, o un diritto di passaggio inoffensivo attraverso il suo territorio;

     ii) al trasporto aereo, ove esista, in forza di un accordo o del diritto internazionale, un diritto di sorvolo del territorio o di atterraggio sul territorio di detta parte contraente.

     g) Quando la presente convenzione è applicabile ad uno Stato non contraente a norma dell'articolo 2, paragrafo a), capoverso iv), ogni parte contraente può stabilire per danni nucleari limiti di responsabilità meno elevati dei limiti minimi stabiliti ai sensi del presente articolo o dell'articolo 21, paragrafo c), sempreché questo Stato non conceda vantaggi di limiti equivalenti su base di reciprocità.

     h) Gli interessi e le spese liquidati dal Tribunale in azioni legali di risarcimento ai sensi della presente convenzione non sono considerati risarcimento ai sensi della presente convenzione e sono dovuti dall'esercente in aggiunta all'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto in forza del presente articolo.

     i) Gli importi previsti nel presente articolo possono essere convertiti in valuta nazionale in cifra tonda.

     j) Ciascuna parte contraente prende le disposizioni necessarie affinché le persone che hanno subìto danni nucleari possano far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover avviare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento.»

 

     I. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 8

     a) Il diritto al risarcimento ai sensi della presente convenzione è soggetto a prescrizione o decadenza se l'azione non è intentata:

     i) in caso di decesso o di danni alle persone, entro trent'anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare;

     ii) in caso di ogni altro danno nucleare, entro dieci anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare.

     b) La legislazione nazionale può tuttavia fissare un termine superiore a quelli di cui ai capoversi i) o ii) del paragrafo a) precedente, se la parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile, ha adottato misure per coprire la responsabilità dell'esercente riguardo alle azioni di risarcimento intentate dopo la scadenza dei termini di cui ai capoversi i) o ii) del paragrafo a) precedente e durante il periodo di proroga di tale termine.

     c) Tuttavia, se un termine più lungo è previsto a norma del paragrafo b) precedente, le azioni di risarcimento intentate durante questo periodo non possono in alcun caso pregiudicare il diritto al risarcimento, ai sensi della presente convenzione, delle persone che hanno intentato dette azioni nei riguardi dell'esercente prima della scadenza:

     i) di un termine di trent'anni in caso di decesso o di danni alle persone;

     ii) di un termine di dieci anni in caso di ogni altro danno nucleare.

     d) La legislazione nazionale può stabilire un termine di prescrizione o di decadenza di almeno tre anni, a decorrere o dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno nucleare, o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, senza che i termini stabiliti in forza dei paragrafi a) e b) del presente articolo possano essere oltrepassati.

     e) Nei casi previsti all'articolo 13, paragrafo f), capoverso ii), non vi è decadenza o prescrizione dell'azione di risarcimento se, entro i termini previsti ai paragrafi a), b) e d) del presente articolo:

     i) un'azione è stata intentata, prima che il Tribunale di cui all'articolo 17 abbia preso una decisione, dinanzi ad uno dei tribunali fra i quali detto Tribunale ha la scelta; se il Tribunale designa come tribunale competente un tribunale diverso da quello dinanzi al quale l'azione è già stata intentata, esso può stabilire un termine entro il quale l'azione legale deve essere intentata dinanzi al tribunale competente in tal modo designato;

     ii) è stata introdotta un'istanza presso una parte contraente coinvolta, ai fini della designazione del tribunale competente ad opera del Tribunale, a norma dell'articolo 13, paragrafo f), capoverso ii), a condizione che l'azione sia intentata dopo tale designazione nel termine eventualmente stabilito da detto Tribunale.

     f) Salvo disposizione contraria del diritto nazionale, una persona che ha subito un danno nucleare causato da un incidente nucleare e che ha intentato un'azione di risarcimento nei termini previsti dal presente articolo, può presentare una domanda complementare in caso di aggravamento del danno nucleare dopo la scadenza di questo termine, fintantoché non sia stata pronunciata una sentenza definitiva.»

 

     J. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 9

     L'esercente non è responsabile dei danni nucleari causati da un incidente nucleare se questo incidente è direttamente dovuto ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile o d'insurrezione.»

 

     K. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 10

     a) Ogni esercente, per far fronte alla responsabilità prevista dalla presente convenzione, a concorrenza del limite finanziario stabilito a norma dell'articolo 7, paragrafi a) o b), o dell'articolo 21, paragrafo c), è tenuto ad avere e mantenere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria corrispondente al tipo e alle condizioni determinati dall'autorità pubblica competente.

     b) Se la responsabilità dell'esercente non è limitata nel suo ammontare, la parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile, fissa un limite alla garanzia finanziaria dell'esercente responsabile, a condizione che il limite in tal modo stabilito non sia inferiore all'importo di cui all'articolo 7, paragrafi a) o b).

     c) La parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile, provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto come a carico dell'esercente, fornendo le somme necessarie qualora l'assicurazione o altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino a concorrenza di un ammontare che non può essere superiore all'ammontare di cui all'articolo 7, paragrafo a) o all'articolo 21, paragrafo c).

     d) L'assicuratore o ogni altra persona che abbia fornito una garanzia finanziaria, non può sospendere o annullare l'assicurazione o la garanzia finanziaria di cui ai paragrafi a) o b) del presente articolo, senza un preavviso di almeno due mesi dato per iscritto all'autorità pubblica competente oppure, se tale assicurazione o altra garanzia finanziaria riguardano un trasporto di sostanze nucleari, per tutta la durata di questo trasporto.

     e) Le somme provenienti dall'assicurazione, dalla riassicurazione o da un'altra garanzia finanziaria possono essere utilizzate solo per il risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare.»

 

     L. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 12

     Il risarcimento pagabile ai sensi della presente convenzione, i premi assicurativi e di riassicurazione, nonché le somme provenienti dall'assicurazione, dalla riassicurazione o da altra garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 10, nonché gli interessi e i costi di cui all'articolo 7, paragrafo h), sono liberamente trasferibili fra le zone monetarie delle parti contraenti.»

 

     M. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 13

     a) Salvo nei casi in cui il presente articolo disponga diversamente, i tribunali della parte contraente sul cui territorio è avvenuto l'incidente nucleare sono i soli competenti a statuire sulle azioni intentate in forza degli articoli 3, 4 e 6, paragrafo a).

     b) Quando un incidente nucleare si verifica nello spazio della zona economica esclusiva di una parte contraente o, se la suddetta zona non è stata costituita, in uno spazio che non si estenderebbe al di là dei confini di una zona economica esclusiva se tale zona fosse stata costituita, i tribunali di questa parte sono i soli competenti, ai fini della presente convenzione, per statuire sulle azioni relative al danno nucleare risultante da tale incidente, a condizione tuttavia che la parte contraente coinvolta abbia notificato tale spazio al segretario generale dell'Organizzazione, prima dell'incidente nucleare. Nulla di quanto contenuto nel presente paragrafo può essere interpretato nel senso di autorizzare l'esercizio della competenza giurisdizionale o la delimitazione di una zona marittima in modo contrario al diritto marittimo internazionale.

     c) Quando l'incidente nucleare si verifica al di fuori del territorio delle parti contraenti o in uno spazio che non è stato oggetto di notifica ai sensi del paragrafo b) del presente articolo, o quando il luogo dell'incidente nucleare non può essere determinato con certezza, la competenza esclusiva spetta ai tribunali della parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile.

     d) Quando un incidente nucleare si verifica in uno spazio riguardo al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo d), la competenza spetta ai tribunali indicati, su richiesta di una parte contraente interessata, dal Tribunale di cui all'articolo 17 come i tribunali della parte contraente più direttamente colpita dall'incidente e danneggiata dalle conseguenze di quest'ultimo.

     e) Né l'esercizio della competenza giurisdizionale in forza del presente articolo, né la notifica di uno spazio effettuata ai sensi del paragrafo b) del presente articolo creano diritti o obblighi o costituiscono un precedente per quanto concerne la delimitazione delle zone marittime fra Stati aventi coste opposte o adiacenti.

     f) Se i tribunali di più parti contraenti sono competenti ai sensi dei paragrafi a), b) o c) del presente articolo, la competenza è attribuita:

     i) se l'incidente nucleare si è verificato in parte fuori dal territorio di qualsiasi parte contraente, e in parte sul territorio di una sola parte contraente, ai tribunali di quest'ultima parte;

     ii) in qualsiasi altro caso, ai tribunali indicati a richiesta di una parte contraente interessata dal Tribunale di cui all'articolo 17, come i tribunali della parte contraente più direttamente colpita dall'incidente e danneggiata dalle conseguenze di quest'ultimo.

     g) La parte contraente i cui tribunali sono competenti adotta, per le azioni di risarcimento di danni nucleari, le disposizioni necessarie affinché:

     i) ogni Stato possa intentare un'azione per conto delle persone che hanno subìto danni nucleari, che sono cittadini di questo Stato o che sono domiciliate o residenti sul suo territorio, e che vi hanno acconsentito;

     ii) ogni persona possa intentare un'azione per far valere, in forza della presente convenzione, i diritti da essa acquisiti per surroga o cessione.

     h) La parte contraente i cui tribunali sono competenti in forza della presente convenzione, prende i provvedimenti necessari affinché un unico suo tribunale abbia competenza a statuire su un determinato incidente nucleare; i criteri di selezione di detto tribunale sono stabiliti dalla legislazione nazionale di detta parte contraente.

     i) Se le sentenze pronunciate in contraddittorio o in contumacia dal tribunale competente, in forza delle disposizioni del presente articolo sono divenute esecutive secondo le leggi applicate da questo tribunale, esse divengono esecutive sul territorio di qualsiasi altra parte contraente non appena saranno state espletate le formalità stabilite dalla parte contraente interessata. Non è ammesso un riesame del merito del caso. Tale disposizione non si applica alle sentenze che sono solo provvisoriamente esecutive.

     j) Se un'azione di risarcimento è intentata contro una parte contraente in forza della presente convenzione, tale parte contraente non può invocare la sua immunità dalla giurisdizione dinanzi al tribunale competente ai sensi del presente articolo, salvo per quanto concerne le misure di esecuzione.»

 

     N. Il paragrafo b) dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «b) Per “diritto nazionale” e “legislazione nazionale” s'intende il diritto o la legislazione nazionale del tribunale avente competenza, ai sensi della presente convenzione, a statuire sulle azioni legali risultanti da un incidente nucleare, a esclusione delle norme relative ai conflitti di leggi. Il diritto o la legislazione anzidetti sono applicabili in ordine a tutte le questioni di merito e di procedura non specificamente disciplinate dalla presente convenzione.»

 

     O. Il paragrafo b) dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

     «b) Per la parte di danni nucleari il cui risarcimento risultasse superiore all'ammontare di 700 milioni di EUR previsto all'articolo 7, paragrafo a), l'applicazione delle relative misure, a prescindere dalla loro forma, può avvenire in base a condizioni fissate in deroga alle norme della presente convenzione.»

 

     P. All'articolo 16 è aggiunto un nuovo articolo 16 bis avente il seguente testo:

     «Articolo 16 bis

     La presente convenzione non pregiudica il diritti e gli obblighi di alcuna parte contraente secondo le norme generali del diritto pubblico internazionale.»

 

     Q. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 17

     a) Nel caso di una controversia fra due o più parti contraenti, relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le parti interessate si consulteranno in vista di dirimere tale controversia per via negoziale o con altre modalità di conciliazione amichevole.

     b) Se una controversia di cui al paragrafo a) non è risolta nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia è stata constatata da una delle parti interessate, le parti contraenti si riuniranno per assistere le parti interessate nel raggiungere una conciliazione amichevole.

     c) Se la controversia non si risolve nei tre mesi successivi alla data in cui le parti contraenti si sono riunite a norma del paragrafo b), tale controversia, su richiesta di una qualsiasi delle parti interessate, sarà sottoposta al Tribunale europeo per l'energia nucleare istituito dalla convenzione del 20 dicembre 1957 per l'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.

     d) Le controversie relative alla delimitazione delle zone marittime non rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione.»

 

     R. L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 18

     a) Riserve vertenti su una o più disposizioni della presente convenzione possono essere formulate in qualsiasi momento prima della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla presente convenzione, oppure prima della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 23 per quanto riguarda il territorio o i territori indicati nella notifica; tali riserve sono ammissibili solo se i loro termini sono stati espressamente accettati dai firmatari.

     b) Tuttavia, l'accettazione di un firmatario non è richiesta se quest'ultimo non ha esso stesso ratificato, accettato o approvato la convenzione entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la notifica della riserva gli è stata comunicata dal segretario generale dell'Organizzazione a norma dell'articolo 24.

     c) Ogni riserva accettata a norma del presente articolo può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione.»

 

     S. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 19

     a) La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione.

     b) La presente convenzione entrerà in vigore non appena almeno cinque dei firmatari avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Per ogni firmatario il quale la ratifica, l'accetta o l'approva successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore non appena quest'ultimo avrà depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.»

 

     T. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 20

     Le modifiche della presente convenzione sono adottate di comune accordo fra tutte le parti contraenti. Esse entreranno in vigore quando saranno state ratificate, accettate o approvate da due terzi delle parti contraenti. Per ciascuna parte contraente che le ratificherà, le accetterà o le approverà successivamente, tali modifiche entreranno in vigore alla data di tale ratifica, accettazione o approvazione.»

 

     U. Un nuovo paragrafo c) è aggiunto all'articolo 21, redatto come segue:

     «c) Nonostante l'articolo 7, paragrafo a), quando il governo di un paese non firmatario della presente convenzione vi aderisce dopo il 1° gennaio 1999, esso può prevedere nella propria legislazione che la responsabilità dell'esercente per danni nucleari causati da ciascun incidente nucleare sia limitata, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione del protocollo del 12 febbraio 2004 recante modifica della presente convenzione, ad un ammontare transitorio non inferiore a 350 milioni di EUR per quanto concerne un incidente nucleare avvenuto in quel periodo.»

 

     V. Il paragrafo c) dell'articolo 22 è rinumerato come d) e un nuovo paragrafo c) è aggiunto a detto articolo, formulato come segue:

     «c) Le parti contraenti si consulteranno, allo scadere di ciascun periodo di cinque anni successivamente alla data di entrata in vigore della presente convenzione, riguardo a tutti i problemi d'interesse comune sollevati dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, sull'opportunità di incrementare i limiti di responsabilità e di garanzia finanziaria.»

 

     W. Il paragrafo b) dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

     «b) Ogni firmatario o parte contraente può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, o dell'adesione alla stessa, o successivamente in qualsiasi momento, segnalare con notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione che la presente convenzione si applica a quelli fra i suoi territori, compresi i territori di cui la parte contraente cura le relazioni internazionali, ai quali la convenzione stessa non è applicabile in forza del paragrafo a) del presente articolo e che sono indicati nella notifica. Questa può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio ivi indicato, con un preavviso di un anno indirizzato al segretario generale dell'Organizzazione.»

 

     X. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 24

     Il segretario generale dell'Organizzazione comunicherà a tutti i firmatari e ai governi che hanno aderito alla convenzione la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione e di recesso, nonché le notifiche effettuate in forza dell'articolo 13, paragrafo b), e dell'articolo 23, nonché le decisioni adottate dal comitato direttivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo a), capoversi ii) e iii), e dell'articolo 1, paragrafo b). Esso notificherà loro anche la data di entrata in vigore della presente convenzione, il testo delle modifiche adottate e la data di entrata in vigore di tali notifiche, nonché le riserve presentate secondo l'articolo 18.»

 

     Y. Il termine «danno» è sostituito dai termini «danno nucleare» nei seguenti articoli:

     Articolo 4, paragrafi a) e b)

     Articolo 5, paragrafi a) e c)

     Articolo 6, paragrafi a), b), d), f) e h).

 

     Z. Nella prima frase dell'articolo 4 del testo francese, la parola «stockage» è sostituita dalla parola «entreposage» e nel paragrafo a) di questo stesso articolo, la parola «transportées» è sostituita dalle parole «en cours de transport». Nel paragrafo h) dell'articolo 6 del testo inglese, la parola «workmen's» è sostituita dalla parola «workers».

 

     AA. L'allegato II della convenzione è abrogato.

 

II.

 

     a) Le disposizioni del presente protocollo costituiscono per le parti contraenti dello stesso parte integrante della convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982 (in seguito denominata la «convenzione»), che sarà quindi nota come la «convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio 2004».

     b) Il presente protocollo sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

     c) I firmatari del presente protocollo che hanno già ratificato o aderito alla convenzione esprimono la loro intenzione di ratificare, accettare o approvare il presente protocollo il più presto possibile. Gli altri firmatari del presente protocollo s'impegnano a ratificarlo, accettarlo o approvarlo contestualmente alla loro ratifica della convenzione.

     d) Il presente protocollo è aperto all'adesione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 21 della convenzione. L'adesione alla convenzione sarà accettata solo se accompagnata da adesione al presente protocollo.

     e) Il presente protocollo entrerà in vigore ai sensi delle disposizioni dell'articolo 20 della convenzione.

     f) Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico notificherà a tutti i firmatari e ai governi che aderiscono la ricezione di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo.