§ 10.3.11 – Regolamento 26 giugno 2003, n. 1228.
Regolamento n. 1228/2003 del Parlamento europeo relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.3 elettricità
Data:26/06/2003
Numero:1228


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione
Art. 4.  Corrispettivi di accesso alle reti
Art. 5.  Comunicazione di informazioni sulle capacità di interconnessione
Art. 6.  Principi generali di gestione della congestione
Art. 7.  Nuovi interconnector
Art. 8.  Orientamenti
Art. 9.  Autorità di regolamentazione
Art. 10.  Comunicazione di informazioni e riservatezza
Art. 11.  Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate
Art. 12.  Sanzioni
Art. 13.  Comitato
Art. 14.  Relazione della Commissione
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 10.3.11 – Regolamento 26 giugno 2003, n. 1228. [1]

Regolamento n. 1228/2003 del Parlamento europeo relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     viste le proposte della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura stabilita dall'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha rappresentato una tappa importante nel completamento del mercato interno dell'energia elettrica.

     (2) Nella riunione di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo ha invitato ad intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nei settori dell'energia elettrica e del gas e ad accelerarne la liberalizzazione al fine di realizzare un mercato interno pienamente operativo nei comparti in questione.

     (3) È necessario promuovere la realizzazione di un reale mercato interno dell'energia elettrica mediante l'intensificazione degli scambi di elettricità che sono attualmente poco sviluppati rispetto ad altri settori dell'economia.

     (4) Per quanto riguarda le tariffe a livello transfrontaliero e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione, dovrebbero essere emanate norme direttamente applicabili, informate ai principi di equità, aderenza ai costi e trasparenza e che tengano conto del raffronto tra gestori di rete efficienti di regioni comparabili dal punto di vista strutturale, ad integrazione della direttiva 96/92/CE, al fine di garantire un accesso efficiente ai sistemi di trasmissione per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere.

     (5) Il Consiglio "Energia" del 30 maggio 2000 nelle sue conclusioni ha invitato la Commissione, gli Stati membri e le autorità e amministrazioni nazionali di regolamentazione a garantire una tempestiva attuazione delle misure di gestione della congestione e, in collegamento con i gestori europei dei sistemi di trasmissione (ETSO), la rapida introduzione di un saldo sistema di tariffe nel lungo termine che fornisce ai soggetti partecipanti al mercato gli adeguati segnali di allocazione dei costi.

     (6) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 6 luglio 2000 sulla seconda relazione della Commissione sui progressi realizzati verso la liberalizzazione dei mercati dell'energia, ha sollecitato la predisposizione di condizioni per l'uso delle reti negli Stati membri tali da non ostacolare gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e ha invitato la Commissione a presentare proposte specifiche volte a superare tutte barriere esistenti agli scambi intracomunitari.

     (7) È importante che i paesi terzi che fanno parte del sistema europeo dell'elettricità si conformino alle norme contenute nel presente regolamento ed agli orientamenti adottati nel quadro di esso per un più efficace funzionamento del mercato interno.

     (8) Il presente regolamento dovrebbe stabilire principi di base per quanto riguarda la fissazione delle tariffe e l'assegnazione di capacità e prevedere nel contempo che siano adottati orientamenti che precisino ulteriormente i principi e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento a circostanze mutate.

     (9) In un mercato aperto e concorrenziale i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero ricevere una compensazione per i costi sostenuti per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quei sistemi di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi dove terminano tali flussi.

     (10) Le somme versate e ricevute per effetto di compensazioni tra gestori di reti di sistemi di trasmissione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di definire le tariffe nazionali di rete.

     (11) La somma effettiva da pagare per l'accesso transfrontaliero al sistema può variare considerevolmente secondo i gestori del sistema di trasmissione interessati e a causa delle differenze nella struttura dei sistemi tariffari applicati negli Stati membri. Un certo grado di armonizzazione è pertanto necessario per evitare distorsioni degli scambi.

     (12) Sarebbe necessario un adeguato sistema di segnali differenziati per località a lungo termine che si basi sul principio secondo cui il livello dei corrispettivi di accesso alla rete dovrebbe, in linea di massima, rispecchiare l'equilibrio tra produzione e consumo della regione interessata sulla base di una differenziazione dei corrispettivi di accesso alla rete per i produttori e/o i consumatori.

     (13) Non è opportuno applicare tariffe in funzione della distanza né, purché esistano appropriati segnali differenziati per località, una tariffa specifica a carico esclusivo degli esportatori o degli importatori, oltre al corrispettivo generale per l'accesso alla rete nazionale.

     (14) Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno sono corrispettivi per l'uso della rete trasparenti e non discriminatori, incluse le interconnessioni nel sistema di trasmissione. Le capacità disponibili di queste linee dovrebbero essere stabilite entro il limite massimo che consente la salvaguardia delle norme di sicurezza per il funzionamento della rete.

     (15) È importante evitare che norme diverse di sicurezza, operative e di programmazione utilizzate da gestori del sistema di trasmissione negli Stati membri conducano a distorsioni della concorrenza. Per i soggetti partecipanti al mercato dovrebbe esistere piena trasparenza in ordine alle capacità disponibili di dispacciamento e alle norme operative, di sicurezza e di programmazione che incidono sulle capacità disponibili di dispacciamento.

     (16) Occorre stabilire norme sull'uso delle entrate derivanti dalle procedure di gestione della congestione, a meno che la natura specifica dell'interconnector interessato non giustifichi una deroga da dette norme.

     (17) I problemi di congestione dovrebbero poter essere affrontati in vari modi, sempreché i metodi utilizzati forniscano corretti segnali economici ai gestori del sistema di trasmissione e ai soggetti partecipanti al mercato e siano basati su meccanismi di mercato.

     (18) Per garantire l'armonioso funzionamento del mercato interno è necessario prevedere procedure che consentano l'adozione, da parte della Commissione, di decisioni ed orientamenti per quanto riguarda, tra l'altro, le tariffe e l'assegnazione della capacità, garantendo nel contempo la partecipazione a tale processo delle autorità di regolamentazione degli Stati membri, ove opportuno attraverso la loro associazione europea. Le autorità di regolamentazione, unitamente ad altre autorità competenti negli Stati membri, svolgono un ruolo importante contribuendo al buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

     (19) Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenute a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente alle imprese interessate, purché le autorità nazionali competenti siano informate.

     (20) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati sulla base del presente regolamento.

     (21) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

     (22) Poiché lo scopo dell'azione proposta, e cioè la predisposizione di un quadro armonizzato per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (23) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

     Il presente regolamento mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali. Ciò implicherà la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, ad eccezione della definizione di interconnector che è sostituita dalla seguente:

     "interconnector" una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

     2. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

     a) "autorità di regolamentazione", le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE;

     b) "flussi transfrontalieri", un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall'impatto dell'attività di produttori e/o consumatori svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione. Qualora reti di trasmissione di due o più Stati membri formino parte, interamente o parzialmente, di un unico blocco di controllo, ai soli fini del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (GST) previsto all'articolo 3 del presente regolamento, l'insieme del blocco di controllo è considerato quale parte integrante della rete di trasmissione di uno degli Stati membri interessati, per evitare che i flussi all'interno dei blocchi di controllo siano considerati flussi transfrontalieri e diano luogo a versamenti di compensazione ai sensi dell'articolo 3 le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati possono decidere quale tra gli Stati membri interessati sia quello di cui l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante;

     c) "congestione", una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti i flussi fisici derivanti dal commercio internazionale richiesto da soggetti partecipanti al mercato, per insufficienza di capacità degli interconnector e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati;

     d) "esportazione dichiarata" di energia elettrica, l'energia elettrica immessa nella rete di uno Stato membro destinata in base a disposizioni contrattuali ad essere contestualmente prelevata dalla rete ("importazione dichiarata") nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

     e) "flussi in transito dichiarato", circostanza in cui un'"esportazione dichiarata" di energia elettrica avviene e in cui il percorso designato per la transazione coinvolge un paese nel quale non si effettuano né l'immissione né il corrispondente contestuale prelievo di energia elettrica;

     f) "importazione dichiarata" di energia elettrica, il prelievo di energia elettrica in uno Stato membro o in un paese terzo contestualmente all'immissione di energia elettrica ("esportazione dichiarata") in un altro Stato membro;

     g) "nuovo interconnector", un interconnector non completato entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 3. Meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione

     1. I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

     2. La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dalle quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi nei quali questi flussi terminano.

     3. I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove sia necessario, per dare riscontro ai costi effettivamente sostenuti sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.

     Il primo intervallo di tempo per il quale si provvede ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all'articolo 8.

     4. L'entità dei versamenti di compensazione da effettuare è decisa dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

     5. L'ampiezza dei flussi transfrontalieri vettoriati e l'ampiezza dei flussi transfrontalieri designati come flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi nazionali di trasmissione sono determinate sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.

     6. I costi sostenuti per vettoriare flussi transfrontalieri sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo, tenendo conto delle perdite, degli investimenti in nuove infrastrutture, e di una congrua proporzione dei costi delle infrastrutture esistenti, a condizione che le infrastrutture siano utilizzate per vettoriare flussi transfrontalieri, tenendo conto in particolare della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel determinare i costi sostenuti si ricorre a metodologie di valutazione standard riconosciute. Si tiene conto dei vantaggi derivanti a una rete dal fatto di vettoriare flussi transfrontalieri per ridurre la compensazione ricevuta.

 

     Art. 4. Corrispettivi di accesso alle reti

     1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.

     2. Ai produttori e ai consumatori ("carico") può essere imposto il pagamento di un corrispettivo per l'accesso alle reti. La percentuale sull'importo totale degli oneri di rete posta a carico dei produttori è, fatta salva la necessità di prevedere segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, inferiore a quella posta a carico dei consumatori. Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori e/o ai consumatori prevede segnali differenziati per località a livello europeo e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento dell'infrastruttura. Ciò non impedisce agli Stati membri di prevedere segnali differenziati per località nel loro territorio né di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete posti a carico dei consumatori ("carico") siano uniformi nel loro territorio.

     3. Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:

     - i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione;

     - i versamenti effettivi fatti e percepiti nonché i versamenti attesi per intervalli di tempo futuri, stimati sulla base degli intervalli passati.

     4. A condizione che siano forniti segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, in conformità del paragrafo 2, i corrispettivi di accesso alle reti a carico dei produttori e dei consumatori sono applicati indipendentemente dai paesi di destinazione o rispettivamente di origine dell'energia elettrica, come specificato nell'accordo commerciale sottostante. Questa disposizione lascia impregiudicati i corrispettivi sulle esportazioni dichiarate e sulle importazioni dichiarate risultanti dalla gestione della congestione di cui all'articolo 6.

     5. Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito dichiarato di energia elettrica.

 

     Art. 5. Comunicazione di informazioni sulle capacità di interconnessione

     1. I gestori del sistema di trasmissione provvedono a porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.

     2. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori del sistema di trasmissione sono rese pubbliche. Le informazioni pubblicate comprendono un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione delle autorità di regolamentazione.

     3. I gestori del sistema di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. Tali pubblicazioni hanno luogo a determinati intervalli prima del giorno del vettoriamento e includono comunque stime della settimana prima e del mese prima, nonché indicazioni quantitative sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.

 

     Art. 6. Principi generali di gestione della congestione

     1. I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.

     2. Le procedure di decurtazione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non sono possibili il ridispacciamento o gli scambi compensativi (countertrading). Le eventuali procedure adottate al riguardo si applicano in maniera non discriminatoria.

     Salvo in caso di forza maggiore, i soggetti partecipanti al mercato cui è stata assegnata una capacità sono compensati per l'eventuale decurtazione.

     3. La capacità massima delle interconnessioni e/o delle reti di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri è posta a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato compatibilmente con le norme di sicurezza per il funzionamento della rete.

     4. I soggetti partecipanti al mercato informano i gestori del sistema di trasmissione interessati, in un periodo di tempo ragionevole prima del relativo periodo di esercizio di trasmissione, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Qualsiasi capacità assegnata che non è utilizzata è riassegnata al mercato in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria.

     5. I gestori del sistema di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Tenuto pienamente conto della sicurezza delle reti, le transazioni commerciali che alleviano la situazione di congestione non sono mai rifiutate.

     6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per uno o più dei seguenti scopi:

     a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

     b) quali investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

     c) quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunità o meno di modificare le tariffe.

 

     Art. 7. Nuovi interconnector

     1. I nuovi interconnector per corrente continua possono beneficiare, a richiesta, di un'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente regolamento e dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2003/54/CE alle seguenti condizioni:

     a) gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;

     b) il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;

     c) l'interconnector deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnector sarà creato;

     d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnector;

     e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE il proprietario dell'interconnector non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnector;

     f) l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnector è collegato.

     2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnector per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnector per corrente alternata.

     3. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità di interconnector esistenti.

     4.

     a) L'autorità di regolamentazione può decidere di accordare caso per caso l'esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che le autorità di regolamentazione presentino, per la decisione formale, all'organo competente dello Stato membro un parere sulla richiesta di esenzione. Tale parere è pubblicato assieme alla decisione.

     b)

     i) L'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnector e dell'interconnector esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

     ii) Nel decidere di concedere un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni per la sua durata e per l'accesso non discriminatorio all'interconnector.

     iii) Nel decidere sulle condizioni di cui ai punti i) e ii) si tiene conto, in particolare, della capacità aggiuntiva da creare, del termine previsto del progetto e delle circostanze nazionali.

     c) Nel concedere un'esenzione, l'autorità competente può approvare o fissare le regole e/o i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità.

     d) La decisione di esenzione, comprese eventualmente le condizioni di cui alla lettera b), è adeguatamente motivata e pubblicata.

     e) Qualsiasi decisione di esenzione è adottata previa consultazione degli altri Stati membri o delle autorità di regolamentazione interessate.

     5. L'autorità competente notifica immediatamente alla Commissione la decisione di esenzione nonché tutte le informazioni pertinenti alla decisione stessa. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di motivare la propria decisione.

     In particolare, le informazioni riguardano:

     - i motivi particolareggiati in base ai quali l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro ha concesso l'esenzione, compresi i dati finanziari pertinenti che giustificano la necessità dell'esenzione;

     - l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultanti dalla concessione dell'esenzione;

     - la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnector in questione per cui è concessa l'esenzione;

     - l'esito della consultazione con gli Stati membri o le autorità di regolamentazione interessati.

     Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione può chiedere che l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessato modifichi o annulli la decisione di concedere un'esenzione. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un altro mese se la Commissione chiede informazioni supplementari.

     Nel caso in cui l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessati non soddisfino questa domanda entro quattro settimane, la Commissione adotta una decisione definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

     La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

 

     Art. 8. Orientamenti

     1. Se del caso, la Commissione adotta e modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, orientamenti sulle questioni elencate ai paragrafi 2 e 3 e relative al meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione in conformità dei principi di cui agli articoli 3e 4. Nell'adottare per la prima volta tali orientamenti, la Commissione assicura che essi contemplino, in un unico progetto di misure, almeno le questioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e d) e al paragrafo 3.

     2. Tali orientamenti specificano:

     a) modalità della procedura di determinazione dei gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi dove tali flussi terminano, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

     b) modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;

     c) metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 3, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione di singoli Stati membri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;

     d) metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;

     e) trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra GST dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;

     f) partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.

     3. Gli orientamenti fissano anche adeguate norme che portano ad una progressiva armonizzazione dei principi alla base della fissazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra GST dei flussi di energia elettrica negli oneri di rete nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 4.

     Gli orientamenti prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello europeo.

     Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

     4. Se del caso, la Commissione modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, gli orientamenti sulla gestione e sull'assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali di cui all'allegato, conformemente ai principi indicati agli articoli 5e 6, in particolare per includere orientamenti particolareggiati su tutti i metodi di assegnazione delle capacità applicati nella pratica e per assicurare che i meccanismi di gestione della congestione si sviluppino compatibilmente con gli obiettivi del mercato interno. Ove occorra, all'atto delle modificazioni sono fissate regole comuni in materia di norme minime di sicurezza e operative per l'uso e l'esercizio della rete, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 2.

     Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione garantisce che essi prevedano il livello minimo di armonizzazione richiesta per il conseguimento degli obiettivi contemplati dal presente regolamento e non vadano al di là di quanto necessario a tale scopo.

     Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione indica le azioni da essa intraprese riguardo alla conformità delle norme dei paesi terzi, che fanno parte del sistema elettrico europeo, agli orientamenti in questione.

 

     Art. 9. Autorità di regolamentazione

     Nell'esercizio delle loro competenze le autorità di regolamentazione garantiscono il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati in forza dell'articolo 8. Se necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento, esse cooperano tra loro e con la Commissione.

 

     Art. 10. Comunicazione di informazioni e riservatezza

     1. Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 8.

     In particolare ai fini dell'articolo 3, paragrafi 4 e 6 le autorità di regolamentazione comunicano periodicamente informazioni sui costi effettivamente sostenuti dai gestori nazionali del sistema di trasmissione, come pure i dati e tutte le informazioni pertinenti relativi ai flussi fisici nelle reti di gestori del sistema di trasmissione e ai costi della rete.

     La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

     2. Se lo Stato membro o l'autorità di regolamentazione interessata non comunicano tali informazioni entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 8 direttamente alle imprese interessate.

     Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

     3. Nella richiesta di informazioni la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione stabilisce un termine ragionevole tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

     4. I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. I legali aventi mandato ad agire possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti, i quali conservano la piena responsabilità della comunicazione di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

     5. Quando un'impresa non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione con una decisione può obbligare a fornire le informazioni. La decisione specifica le informazioni richieste, stabilisce un termine congruo per la loro comunicazione e precisa le sanzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

     La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

     6. Le informazioni acquisite a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 8.

     La Commissione non divulga le informazioni acquisite in forza del presente regolamento protette dal segreto professionale.

 

     Art. 11. Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

     Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 8.

 

     Art. 12. Sanzioni

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1o luglio 2004 e provvedono a dare immediata comunicazione delle modificazioni successive.

     2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1% del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 10, paragrafo 3 o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 10, paragrafo 5, primo comma.

     Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità del mancato rispetto dei requisiti di cui al primo comma.

     3. Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.

 

     Art. 13. Comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto della disposizione dell'articolo 8 della stessa.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 14. Relazione della Commissione

     La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite relativamente alla sua applicazione. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito a far sì che gli scambi transfrontalieri di energia elettrica si effettuino secondo condizioni d'accesso alla rete non discriminatorie e che riflettono i costi in modo da contribuire ad offrire una libertà di scelta al consumatore in un mercato interno funzionante e a garantire una sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, nonché in che misura siano in essere efficaci segnali differenziati per località. Se necessario la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Per quanto riguarda le interconnessioni tra la Slovenia e gli Stati membri confinanti, l'articolo 6, paragrafo 1, nonché le norme da 1 a 4 contenute nel capitolo intitolato “Generalità” dell'allegato, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007. Il presente comma si applica esclusivamente alla capacità di interconnessione assegnata dal gestore del sistema di trasmissione sloveno e solo nella misura in cui tale capacità non supera la metà della capacità di interconnessione totale disponibile [2].

 

 

Allegato [3]

Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali

 

1. Disposizioni generali

 

1.1. I gestori del sistema di trasmissione (GST) si adoperano al fine di accettare tutte le transazioni commerciali, comprese quelle concernenti gli scambi transfrontalieri.

 

1.2. Ove non vi sia congestione, non è posta alcuna restrizione di accesso all’interconnessione. Quando l’assenza di congestione è la situazione abituale, non c’è motivo di prevedere una procedura generale permanente di assegnazione delle capacità per garantire l’accesso a un servizio di trasporto transfrontaliero.

 

1.3. Quando le transazioni commerciali programmate non siano compatibili con la gestione sicura della rete, i GST riducono la congestione nel rispetto degli obblighi di sicurezza operativa della rete adoperandosi al fine di mantenere i costi ad un livello economicamente efficiente. Soluzioni di ridispacciamento o di scambi compensativi possono essere previste soltanto quando non si può fare ricorso a misure meno onerose.

 

1.4. In caso di congestione strutturale i GST applicano immediatamente idonee norme e disposizioni, precedentemente definite e concordate, in materia di gestione delle congestioni. I metodi di gestione delle congestioni assicurano che i flussi fisici di energia elettrica associati all’intera capacità di trasporto assegnata siano conformi alle norme di sicurezza della rete.

 

1.5. I metodi adottati per la gestione delle congestioni inviano segnali di efficienza economica ai soggetti partecipanti al mercato e ai GST, promuovono la concorrenza e si prestano ad essere applicati a livello regionale e comunitario.

 

1.6. Nell’ambito della gestione delle congestioni non può essere operata alcuna distinzione basata sulle transazioni. Una determinata domanda di servizio di trasporto può essere respinta soltanto quando le condizioni seguenti sono soddisfatte congiuntamente:

 

a) i flussi fisici incrementali di elettricità derivanti dall’accettazione di tale domanda implicano che il funzionamento sicuro della rete elettrica può non essere più garantito e

 

b) il valore monetario relativo alla domanda nella procedura di gestione della congestione è inferiore a tutte le altre domande che si intende accettare per lo stesso servizio e alle stesse condizioni.

 

1.7. Nel determinare le idonee aree della rete nelle quali e tra le quali la gestione delle congestioni deve applicarsi, i GST si basano sui principi intesi a conseguire il migliore rapporto costi-benefici e a ridurre al minimo le ripercussioni negative sul mercato interno dell’energia elettrica. Specificamente, i GST non devono limitare la capacità di interconnessione per risolvere un problema di congestione sorto all’interno della loro zona di controllo, eccetto per le summenzionate ragioni e per ragioni di sicurezza operativa [1]. Se si verifica una siffatta situazione, i GST la descrivono e la presentano in modo trasparente all’insieme degli utenti. Siffatta situazione può essere tollerata soltanto fino a quando sia trovata una soluzione a lungo termine. I GST descrivono e presentano in modo trasparente all’insieme degli utenti la metodologia e i progetti atti a realizzare la soluzione a lungo termine.

 

1.8. Nel bilanciare la rete all’interno della propria zona di controllo mediante misure operative nella rete e mediante misure di ridispacciamento, il GST tiene conto dell’effetto di tali misure sulle zone di controllo limitrofe.

 

1.9. Entro il 1 gennaio 2008 sono definiti, in modo coordinato e in condizioni di funzionamento sicure, meccanismi di gestione infragiornaliera della congestione della capacità di interconnessione, allo scopo di ottimizzare le opportunità di scambio e garantire il bilanciamento transfrontaliero.

 

1.10. Le autorità nazionali di regolamentazione valutano periodicamente i metodi di gestione delle congestioni, prestando particolare attenzione al rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento e nei presenti orientamenti, nonché delle modalità e condizioni stabilite dalle autorità di regolamentazione nell’ambito di tali principi e norme. Detta valutazione implica la consultazione di tutti gli operatori del mercato e studi specializzati.

 

2. Metodi di gestione delle congestioni

 

2.1. I metodi di gestione delle congestioni si basano su meccanismi di mercato, allo scopo di facilitare efficaci scambi commerciali transfrontalieri. A tal fine, le capacità sono assegnate soltanto tramite aste esplicite (capacità) o implicite (capacità e energia). I due metodi possono coesistere per la stessa interconnessione. Per gli scambi infragiornalieri può essere applicato un regime di continuità.

 

2.2. In funzione della situazione della concorrenza, i meccanismi di gestione delle congestioni devono poter consentire l’assegnazione di capacità di trasporto tanto a lungo che a breve termine.

 

2.3. Ciascuna procedura di assegnazione di capacità attribuisce una frazione prescritta della capacità di interconnessione disponibile, più qualsiasi capacità residua che non sia stata assegnata precedentemente e tutta la capacità liberata dai detentori di capacità precedentemente assegnata.

 

2.4. I GST ottimizzano il grado di certezza della effettiva disponibilità di capacità, tenendo in considerazione le obbligazioni e i diritti dei GST interessati così come le obbligazioni e i diritti dei soggetti partecipanti al mercato, in modo da facilitare una concorrenza effettiva e efficace. Una frazione ragionevole di capacità può essere offerta al mercato con una certezza inferiore di effettiva disponibilità, ma i partecipanti al mercato devono sempre essere informati delle precise condizioni del vettoriamento sulle linee transfrontaliere.

 

2.5. I diritti di accesso per le allocazioni a lungo e medio termine sono diritti di utilizzo garantito della capacità di trasporto. La titolarità di tali diritti è subordinata all’obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva ("use-it-or-lose-it") o di vendita ("use-it-or-sell-it") al momento della designazione.

 

2.6. I GST definiscono una struttura adeguata per l’assegnazione delle capacità tra i diversi orizzonti temporali. Tale struttura può comprendere un’opzione che consente di riservare una percentuale minima di capacità di interconnessione da assegnarsi su base quotidiana o infragiornaliera. Tale struttura di assegnazione è soggetta a un esame da parte delle rispettive autorità di regolamentazione. Nell’elaborare le loro proposte, i GST tengono conto:

 

a) delle caratteristiche dei mercati,

 

b) delle condizioni operative, quali le implicazioni di una compensazione dei programmi dichiarati definitivamente,

 

c) del grado di armonizzazione delle percentuali e delle scadenze adottate per i diversi meccanismi di assegnazione di capacità in vigore.

 

2.7. L’assegnazione di capacità non deve operare discriminazioni tra i soggetti partecipanti al mercato che desiderano esercitare il loro diritto di ricorrere a contratti bilaterali di fornitura o presentare offerte nelle borse dell’energia elettrica. Valgono le offerte, implicite o esplicite presentate entro una determinata scadenza, che presentano il valore più elevato.

 

2.8. Nelle regioni in cui i mercati finanziari dell’energia elettrica a lungo termine sono fortemente sviluppati e hanno dimostrato di essere efficaci, l’intera capacità di interconnessione può essere assegnata mediante asta implicita.

 

2.9. Tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di una deroga ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, non è autorizzata la determinazione dei prezzi di riserva nei metodi di assegnazione della capacità.

 

2.10. In linea di massima, tutti i potenziali soggetti partecipanti al mercato sono autorizzati a partecipare senza restrizione alla procedura di assegnazione. Per evitare che sorgano o si aggravino problemi legati al potenziale uso della posizione dominante di un qualsiasi operatore del mercato, le autorità competenti in materia di regolamentazione e/o di concorrenza, secondo il caso, possono imporre restrizioni in generale o ad una società in particolare a motivo della sua posizione dominante sul mercato.

 

2.11. I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai GST, in forma irrevocabile, il rispettivo utilizzo della capacità entro una data definita per ciascuna scadenza. La data è fissata in modo da permettere ai GST di ridistribuire le capacità non utilizzate mediante riassegnazione nella scadenza successiva, comprese le sessioni infragiornaliere.

 

2.12. Le capacità possono essere oggetto di scambio sul mercato secondario, a condizione che il GST sia informato con sufficiente anticipo. Se rifiuta uno scambio (transazione) secondario, un GST deve notificare e spiegare chiaramente e in modo trasparente questo rifiuto a tutti i soggetti partecipanti al mercato e informare l’autorità di regolamentazione.

 

2.13. Le conseguenze finanziarie di un inadempimento agli obblighi connessi all’assegnazione di capacità sono a carico dei responsabili dell’inosservanza. Quando i soggetti partecipanti al mercato non utilizzano le capacità che si sono impegnati ad utilizzare o, nel caso di capacità che sono state oggetto di un’asta esplicita, non procedono a scambi secondari o non ripristinano le capacità a tempo debito, perdono i loro diritti di utilizzo di dette capacità e versano una penale commisurata ai costi. Ogni penale commisurata ai costi imposta in caso di mancata utilizzazione di capacità deve essere giustificata e proporzionata. Inoltre, se non rispetta l’obbligo che gli compete, un GST è tenuto a compensare l’operatore del mercato per la perdita dei diritti di utilizzo di capacità. A tal fine non può essere presa in considerazione alcuna perdita indiretta. I concetti e i metodi principali per determinare le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi sono definiti anticipatamente con riferimento alle conseguenze finanziarie e sottoposti a esame da parte delle autorità nazionali di regolamentazione competenti.

 

3. Coordinamento

 

3.1. L’assegnazione di capacità a livello di un’interconnessione è coordinata e attuata dai GST interessati mediante procedure di assegnazione comuni. Nei casi in cui gli scambi commerciali tra due paesi (GST) rischiano di modificare sensibilmente le condizioni dei flussi fisici in un paese terzo (GST), i metodi di gestione delle congestioni sono coordinati tra tutti i GST interessati mediante una procedura comune di gestione delle congestioni. Le autorità nazionali di regolamentazione e i GST assicurano che nessuna procedura di gestione delle congestioni che abbia ripercussioni significative sui flussi fisici di elettricità in altre reti sia espletata unilateralmente.

 

3.2. Entro il 1 gennaio 2007, sono applicati un metodo comune di gestione coordinata delle congestioni e una procedura comune per l’assegnazione al mercato della capacità, almeno con scadenza ad un anno, ad un mese e ad un giorno, tra i paesi che appartengono alle regioni seguenti:

 

a) Europa settentrionale (Danimarca, Svezia, Finlandia, Germania e Polonia),

 

b) Europa del nord-ovest (Benelux, Germania e Francia),

 

c) Italia (Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia e Grecia),

 

d) Europa centrale e orientale (Germania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria e Slovenia),

 

e) Europa del sud-ovest (Spagna, Portogallo e Francia),

 

f) Regno Unito, Irlanda e Francia,

 

g) Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania).

 

In un’interconnessione che coinvolge paesi appartenenti a più di una regione, il metodo di gestione della congestione applicato può essere diverso per assicurare la compatibilità con i metodi applicati nelle altre regioni alle quali appartengono i paesi in questione. In questo caso, i rispettivi GST propongono il metodo che sarà sottoposto a esame da parte delle autorità di regolamentazione competenti.

 

3.3. Le regioni considerate al punto 2.8 possono assegnare l’intera loro capacità di interconnessione mediante allocazione sul mercato giornaliero.

 

3.4. In tutte le sette regioni menzionate sono definite procedure di gestione delle congestioni compatibili al fine di costituire un mercato europeo interno dell’energia elettrica veramente integrato. Gli operatori del mercato non devono trovarsi di fronte a sistemi regionali incompatibili.

 

3.5. Al fine di favorire una concorrenza equa ed efficace e gli scambi transfrontalieri, il coordinamento fra i GST nelle regioni di cui al punto 3.2 deve includere tutte le fasi del processo, dal calcolo delle capacità e l’ottimizzazione dell’assegnazione fino alla gestione sicura della rete, con una ripartizione precisa delle responsabilità. Questo coordinamento comprende in particolare:

 

a) l’utilizzo di un modello di trasporto comune che consenta di gestire efficacemente i flussi fisici di ricircolo interdipendenti e tenga conto delle differenze fra flussi fisici e flussi commerciali,

 

b) l’assegnazione e la designazione di capacità per una gestione efficace dei flussi fisici di ricircolo interdipendenti,

 

c) obblighi identici per i detentori di capacità in materia di comunicazione di informazioni circa l’utilizzo che intendono fare della capacità loro allocata, cioè la designazione delle capacità (per le aste esplicite),

 

d) scadenze e date di chiusura identiche,

 

e) una struttura identica per l’assegnazione delle capacità tra le varie scadenze (ad esempio, 1 giorno, 3 ore, 1 settimana, ecc.) e in termini di blocchi di capacità venduti (quantità di elettricità espressa in MW, MWh, ecc.),

 

f) un quadro contrattuale coerente con i soggetti partecipanti al mercato,

 

g) la verifica dei flussi per garantire la conformità ai criteri di sicurezza della rete per la pianificazione operativa e per la loro gestione in tempo reale,

 

h) il trattamento contabile e il regolamento delle misure di gestione delle congestioni.

 

3.7. Il coordinamento comprende anche lo scambio di informazioni tra GST. La natura, la data e la frequenza degli scambi di informazioni devono essere compatibili con le attività di cui al punto 3.5 e con il funzionamento dei mercati dell’energia elettrica. Questi scambi di informazioni permetteranno in particolare ai GST di ottimizzare le loro previsioni della situazione globale della rete, allo scopo di operare una valutazione dei flussi trasportati sulla loro rete e delle capacità di interconnessione disponibili. Ciascun GST che raccoglie informazioni per conto di altri GST è tenuto a trasmettere al GST partecipante i risultati della raccolta di dati.

 

4. Calendario delle operazioni sul mercato

 

4.1. L’assegnazione delle capacità di trasporto disponibili è realizzata con sufficiente anticipo. Prima di ciascuna assegnazione i GST interessati pubblicano congiuntamente le capacità da allocare, tenendo anche presenti le capacità eventualmente liberate da diritti di utilizzo garantito della capacità di trasporto e, se pertinenti, le relative designazioni compensate, nonché qualsiasi periodo durante il quale le capacità saranno ridotte o non disponibili (per ragioni di manutenzione, ad esempio).

 

4.2. Tenendo pienamente conto della sicurezza della rete, la designazione dei diritti di trasporto si effettua con sufficiente anticipo, prima delle sessioni del giorno prima su tutti i mercati organizzati pertinenti e prima della pubblicazione delle capacità da allocare nell’ambito del meccanismo di assegnazione sul mercato giornaliero o infragiornaliero. Le designazioni dei diritti di trasporto nella direzione opposta sono compensate in modo da consentire un utilizzo efficace dell’interconnessione.

 

4.3. Le successive assegnazioni infragiornaliere delle capacità di trasporto disponibili per il giorno G si effettuano i giorni G-1 e G, dopo la pubblicazione dei programmi di produzione del giorno prima, indicativi o effettivi.

 

4.4. Nell’organizzare la gestione della rete del giorno prima, i GST scambiano informazioni con i GST limitrofi, comprese le loro previsioni sulla topologia della rete, la disponibilità e la produzione prevista delle unità di produzione e i flussi di carico, in modo da ottimizzare l’utilizzo dell’intera rete mediante misure operative, in conformità delle norme che disciplinano la sicurezza di gestione della rete.

 

5. Trasparenza

 

5.1. I GST pubblicano tutti i dati utili relativi alla disponibilità, all’accessibilità e all’uso della rete, compresa una relazione sui luoghi e le cause delle congestioni, i metodi applicati per gestire la congestione e i progetti per la sua gestione futura.

 

5.2. I GST pubblicano una descrizione generale del metodo di gestione delle congestioni applicato in circostanze diverse per ottimizzare la capacità disponibile sul mercato, nonché un piano generale di calcolo della capacità di interconnessione per le varie scadenze, basato sulle realtà elettriche e fisiche della rete. Il piano è sottoposto a esame da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati.

 

5.3. I GST descrivono in dettaglio e rendono disponibile in modo trasparente a tutti gli utenti potenziali della rete le procedure applicabili in materia di gestione delle congestioni e di assegnazione delle capacità, i termini e le procedure di domanda di capacità, una descrizione dei prodotti proposti e dei diritti e obblighi dei GST nonché il nome dell’operatore che ottiene la capacità, comprese le responsabilità risultanti in caso di inadempimento agli obblighi.

 

5.4. Le norme di sicurezza operativa e di pianificazione fanno parte integrante delle informazioni che i GST pubblicano in un documento aperto e pubblico. Anche tale documento è sottoposto a esame da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

 

5.5. I GST pubblicano tutti i dati utili relativi agli scambi transfrontalieri sulla base delle migliori previsioni possibili. Per ottemperare a tale obbligo, i partecipanti al mercato interessati trasmettono ai GST i dati pertinenti. Le modalità di pubblicazione delle informazioni sono sottoposte a esame da parte delle autorità di regolamentazione. I GST pubblicano almeno:

 

a) con cadenza annuale: informazioni sull’evoluzione a lungo termine dell’infrastruttura di trasporto e la sua incidenza sulla capacità di trasporto transfrontaliero;

 

b) con cadenza mensile: le previsioni per il mese e per l’anno successivo delle capacità di trasporto disponibili per il mercato, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti di cui il GST dispone al momento del calcolo delle previsioni (ad esempio, l’effetto stagionale sulla capacità delle linee, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.);

 

c) con cadenza settimanale: le previsioni per la settimana successiva delle capacità di trasporto a disposizione del mercato, tenendo conto di tutte le informazioni di cui il GST dispone al momento del calcolo delle previsioni, quali le previsioni meteorologiche, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.;

 

d) giornalmente: le capacità di trasporto per il giorno dopo e infragiornaliere a disposizione del mercato per ciascuna unità di tempo del mercato, tenendo conto di tutte le designazioni del giorno prima compensate, i programmi di produzione del giorno prima, le previsioni della domanda e i lavori programmati di manutenzione della rete;

 

e) la capacità totale già assegnata, per unità di tempo del mercato, e tutte le condizioni utili nelle quali questa capacità può essere utilizzata (ad esempio, il prezzo di equilibrio delle aste, gli obblighi circa le modalità di utilizzo delle capacità, ecc.), per determinare le eventuali capacità residue;

 

f) le capacità assegnate, non appena possibile dopo ciascuna assegnazione, assieme ad un’indicazione dei prezzi pagati;

 

g) la capacità totale utilizzata, per unità di tempo del mercato, immediatamente dopo la designazione;

 

h) quanto più vicino possibile al tempo reale: i flussi commerciali e fisici realizzati, aggregati, per unità di tempo del mercato, compresa una descrizione degli effetti delle eventuali misure correttive adottate dai GST (ad esempio, la decurtazione delle transazioni) per risolvere i problemi di rete o di sistema;

 

i) ex-ante le informazioni relative alle indisponibilità previste ed ex-post le informazioni per il giorno prima sulle indisponibilità previste e impreviste delle unità di produzione di una capacità superiore a 100 MW.

 

5.6. Tutte le informazioni pertinenti devono essere messe a disposizione del mercato in tempo utile per permettere la negoziazione di tutte le transazioni (ad esempio la data di negoziazione dei contratti di fornitura annuali per i clienti industriali o la data di presentazione delle offerte nei mercati organizzati).

 

5.7. Il GST pubblica le informazioni utili sulla domanda di previsione e sulla produzione in funzione delle scadenze di cui ai punti 5.5 e 5.6. Il GST pubblica anche le informazioni necessarie per il mercato di bilanciamento transfrontaliero.

 

5.8. Quando sono pubblicate le previsioni sono altresì resi pubblici i valori realizzati a posteriori per i dati di previsione nel periodo successivo a quello oggetto della previsione o al più tardi il giorno successivo (G+1).

 

5.9. Tutte le informazioni pubblicate dai GST sono messe a disposizione liberamente in forma facilmente accessibile. Tutti i dati sono anche accessibili su supporti idonei e standardizzati per lo scambio di informazioni, da definirsi in stretta collaborazione con i soggetti partecipanti al mercato. I dati includono informazioni sui periodi precedenti, con un minimo di due anni, affinché anche i nuovi soggetti partecipanti al mercato possano prenderne visione.

 

5.10. I GST scambiano periodicamente un insieme di dati sufficientemente accurati sulla rete e i flussi di carico per permettere il calcolo dei flussi di carico per ciascun GST nella zona di propria competenza. Detto insieme di dati è messo a disposizione delle autorità di regolamentazione e della Commissione europea su loro richiesta. Le autorità di regolamentazione e la Commissione europea garantiscono il trattamento riservato di tale insieme di dati, per proprio conto o per conto di qualsiasi consulente incaricato di realizzare lavori di analisi per loro conto sulla base di tali dati.

 

6. Utilizzo delle entrate della gestione delle congestioni

 

6.1. Le procedure di gestione delle congestioni associate a un periodo precedentemente specificato possono generare entrate soltanto se si verifica una congestione in quel determinato periodo, tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di una deroga ai sensi dell’articolo 7 del regolamento. La procedura di ripartizione di tali entrate è sottoposta a esame da parte delle autorità di regolamentazione e deve essere tale da non distorcere il processo di assegnazione a favore di un operatore che chiede capacità o energia e non deve costituire un disincentivo a ridurre la congestione.

 

6.2. Le autorità nazionali di regolamentazione operano in piena trasparenza stabilendo l’utilizzo delle entrate derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione.

 

6.3. I proventi della gestione delle congestioni sono distribuiti tra i GST interessati secondo criteri definiti di comune accordo tra i GST stessi e sottoposti a esame da parte delle rispettive autorità di regolamentazione.

 

6.4. I GST stabiliscono chiaramente in anticipo l’utilizzo che faranno di qualsiasi entrata che potrebbero ottenere dalla congestione e comunicano l’utilizzo effettivo che ne è stato fatto. Le autorità di regolamentazione verificano se tale utilizzo è conforme al presente regolamento e ai presenti orientamenti e assicurano che l’intero importo delle entrate derivanti dalla gestione delle congestioni a seguito dell’assegnazione di capacità di interconnessione sia destinato ad uno o più dei tre scopi descritti all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento.

 

6.5. Su base annua, e al più tardi il 31 luglio di ciascun anno, le autorità di regolamentazione pubblicano una relazione che indica l’importo delle entrate raccolte nel corso dei 12 mesi precedenti al 30 giugno dello stesso anno e l’utilizzo che ne è stato fatto, assieme ai risultati delle verifiche volte ad accertare che tale utilizzo è conforme al presente regolamento e ai presenti orientamenti e che la totalità delle entrate della congestione è stata destinata ad uno o più dei tre scopi previsti.

 

6.6. I proventi derivanti dalla gestione delle congestioni e destinati ad investimenti finalizzati alla manutenzione o all’aumento delle capacità di interconnessione sono preferibilmente attribuiti a progetti specifici predefiniti che contribuiscono a ridurre la congestione esistente e che possono anche essere attuati entro un termine ragionevole, tenendo conto in particolare della procedura di autorizzazione.

 

[1] Per "sicurezza operativa" si intende la capacità di mantenere il sistema di trasmissione entro limiti di sicurezza concordati.


[1] Abrogato dall'art. 25 del Regolamento (CE) n. 714/2009, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1223/2004.

[3] Allegato così sostituito dall'art. 1 della Decisione n. 2006/770/CE.