Settore: | Normativa europea |
Materia: | 10. energia |
Capitolo: | 10.1 questioni generali |
Data: | 22/05/2000 |
Numero: | 1150 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre [...] |
Art. 4. 1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione: |
Art. 5. |
Art. 6. 1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse. |
Art. 7. |
Art. 8. Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità previste [...] |
Art. 9. 1. Secondo le modalità definite dall'articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o [...] |
Art. 10. 1. Dopo la deduzione delle spese di riscossione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom del 29 settembre 2000, [...] |
Art. 10 bis. |
Art. 11. [24] |
Art. 12. 1. La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti all'articolo 9, paragrafo 1, nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall'esecuzione del [...] |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. Prima della fine del mese di ottobre di ciascun esercizio, la Commissione procede, sulla base dei dati di cui dispone in quel momento, a una stima del gettito delle risorse proprie per l'intero [...] |
Art. 17. 1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'articolo 2 siano messi a disposizione della [...] |
Art. 18. 1. Gli Stati membri procedono a tutte le verifiche e indagini necessarie nel campo dell'accertamento e della messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, [...] |
Art. 19. Insieme allo Stato membro interessato, la Commissione esamina annualmente gli aggregati trasmessi per controllare eventuali errori di rilevamento, in particolare nei casi indicati in seno al [...] |
Art. 20. 1. È istituito un comitato consultivo delle risorse proprie, in appresso denominato "comitato". |
Art. 21. 1. Il comitato esamina i problemi concernenti l'applicazione del presente regolamento che sono sollevati dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato [...] |
Art. 21 bis. |
Art. 22. Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è abrogato. |
Art. 23. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 10.1.68 - Regolamento 22 maggio 2000, n. 1150.
Regolamento (CEE) n. 1150/2000 del Consiglio recante applicazione della decisione n. 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità. [1]
(G.U.C.E. 31 maggio 2000, n. L 130).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,
vista la
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Corte dei conti,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La Comunità deve disporre delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della
(3) Le risorse proprie tradizionali sono riscosse dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adattate, se del caso, alle esigenze della normativa comunitaria. La Commissione deve controllare tale adeguamento e, se del caso, fare delle proposte.
(4) Il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la risoluzione del 13 novembre 1991 concernente la protezione degli interessi finanziari delle Comunità.
(5) È necessario definire il concetto di accertamento e precisare le condizioni nelle quali è realizzato l'obbligo di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(6) Per quanto riguarda le risorse proprie provenienti da contributi nel settore dello zucchero per i quali bisogna garantire una coincidenza tra la riscossione delle entrate e dell'esercizio di bilancio, da un lato, e le spese relative alla medesima campagna, dall'altro, è opportuno prevedere che gli Stati membri mettano a disposizione della Commissione le risorse provenienti dai contributi nel settore dello zucchero durante l'esercizio di bilancio nel corso del quale sono stati accertati.
(7) È necessario migliorare la trasparenza del sistema delle risorse proprie e l'informazione dell'autorità di bilancio.
(8) Gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, comunicarle i documenti e le informazioni necessarie all'esercizio delle competenze ad essa attribuite in materia di risorse proprie.
(9) Le amministrazioni nazionali incaricate della riscossione delle risorse proprie devono tenere a disposizione della Commissione, in ogni momento, i documenti giustificativi di tale riscossione.
(10) Il dispositivo d'informazione della Commissione da parte degli Stati membri è inteso a consentire la sorveglianza dell'azione di questi ultimi in materia di recupero delle risorse proprie e in particolare di quelle messe in questione a causa di frodi e irregolarità.
(11) È opportuno prevedere una contabilità separata per quanto concerne in particolare i diritti non riscossi. Tale contabilità, con trasmissione di un estratto trimestrale, deve consentire alla Commissione di seguire più da vicino l'attività degli Stati membri nel campo della riscossione delle risorse proprie e in particolare di quelle compromesse da frodi e irregolarità.
(12) È necessario introdurre un termine di prescrizione nei rapporti tra gli Stati membri e la Commissione, restando inteso che i nuovi accertamenti effettuati dallo Stato membro sui soggetti passivi per gli esercizi precedenti si devono considerare come accertamenti dell'esercizio in corso.
(13) Per quanto riguarda le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominate "risorse IVA", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della
(14) Tale procedura deve ugualmente applicarsi alla risorsa complementare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di detta decisione, in appresso denominata "risorsa complementare", fissata conformemente alla
(15) La messa a disposizione delle risorse proprie può effettuarsi sotto forma di accreditamento degli impegni dovuti in un conto aperto a tale scopo, a nome della Commissione, presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da ogni Stato membro. Al fine di limitare i movimenti di fondi a quanto risulta necessario all'esecuzione del bilancio, la Comunità deve limitarsi ad effettuare sui conti di cui sopra prelievi destinati a coprire unicamente i bisogni di tesoreria della Commissione.
(16) Il pagamento degli aiuti derivante dall'applicazione del
(17) La
(18) Per garantire in ogni caso il finanziamento del bilancio comunitario, occorre fissare le modalità secondo cui saranno messi a disposizione i contributi basati sul prodotto nazionale lordo, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della
(19) Occorre definire il saldo di un esercizio da riportare all'esercizio successivo.
(20) Occorre che gli Stati membri procedano ai controlli e alle indagini relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie. È opportuno che la Commissione eserciti le sue competenze alle condizioni definite nel presente regolamento. Conviene precisare le competenze della Commissione per quanto concerne il controllo della risorsa complementare.
(21) Una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione può agevolare la corretta applicazione della regolamentazione finanziaria relativa alle risorse proprie,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Disposizioni generali
Le risorse proprie delle Comunità previste dalla
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della
2. La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
In quanto ai contributi ed altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.
Qualora tale comunicazione non sia esplicitamente prevista, la data da considerare è quella della liquidazione da parte degli Stati membri degli importi dovuti dai soggetti passivi, eventualmente a titolo di acconto o di pagamento del saldo.
3. Nei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'importo del dazio dovuto al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che comunica l'obbligazione al soggetto passivo o in occasione della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente.
La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della decisione o quella del calcolo da effettuare consecutivamente alla denuncia di cui al primo comma.
4. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata.
Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.
I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui agli articoli 4 e 5 della
Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento o dell'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione:
a) La denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;
b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo delle risorse proprie;
c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali sono iscritti i diritti accertati, specificati all'articolo 2 del presente regolamento, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 6.
Ogni modifica di denominazioni o disposizioni è immediatamente comunicata alla Commissione.
2. La Commissione comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, i dati di cui al paragrafo 1.
Il tasso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della
Questo tasso è espresso nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sul PNL.
TITOLO II
Contabilizzazione delle risorse proprie
1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.
2. Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
3.
a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all'articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento.
b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.
c) Tuttavia, le risorse IVA e la risorsa complementare, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio, sono iscritte nella contabilità di cui alla lettera a):
— il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3,
— annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 7, e le rettifiche di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 6, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione. [5]
d) I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui alla lettera a). Qualora, successivamente, tali diritti non siano riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata.
4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 3:
a) un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 3, lettera a).
A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale;
b) un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 3, lettera b).
Gli Stati membri trasmettono, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla data del 31 dicembre del suddetto esercizio ed il cui recupero risulta improbabile. [6]
Le modalità degli estratti mensili e trimestrali di cui al primo comma, nonché le loro modifiche debitamente giustificate, sono definite dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.
5. Nel corso dei due mesi che seguono la fine di ogni trimestre, ogni Stato membro comunica alla Commissione una descrizione delle frodi e irregolarità già individuate relative a dazi per un importo superiore a 10.000 EUR.
A questo riguardo, ogni Stato membro fornisce, nella misura del possibile, le precisazioni concernenti:
- il tipo di frode e/o irregolarità (denominazione, regime doganale in questione),
- l'importo o l'ordine di grandezza presunto delle risorse proprie evase,
- le merci interessate (voce tariffaria, origine, provenienza),
- la descrizione succinta del meccanismo della frode,
- il tipo di controllo che ha portato alla scoperta della frode o dell'irregolarità,
- i servizi o organismi nazionali che hanno proceduto all'accertamento della frode o dell'irregolarità,
- la fase della procedura, compresa la fase del recupero, con indicazione dell'accertamento, se è già stato effettuato,
- l'indicazione della comunicazione eventuale del caso a norma del regolamento (CE) n. 515/97,
- se del caso, gli Stati membri interessati,
- le misure adottate o previste al fine di evitare che si ripetano casi di frode o di irregolarità già individuati.
A sostegno di ogni comunicazione trimestrale a titolo del primo comma, gli Stati membri trasmettono la situazione dei casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, che non siano stati precedentemente oggetto di una menzione di recupero, di annullamento o di mancato recupero.
A tal fine gli Stati membri indicano, per ciascuno dei casi di cui al primo comma:
- il riferimento alla comunicazione iniziale,
- il saldo che rimane da recuperare del trimestre precedente,
- la data dell'accertamento,
- la data di iscrizione nella contabilità separata di cui al paragrafo 3, lettera b),
- gli importi recuperati durante il trimestre in questione,
- le rettifiche dell'imponibile (rettifiche/annullamenti) durante il trimestre in questione,
- gli importi considerati inesigibili,
- la fase della procedura amministrativa e giudiziaria,
- il saldo che rimane da recuperare alla fine del trimestre in questione.
Le modalità delle descrizioni di cui sopra, nonché le loro modifiche debitamente giustificate, sono definite dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.
Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), e relativa a tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.
Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità previste dall'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), nonché negli estratti previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.
Ove le rettifiche riguardino casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, il fatto deve essere specificatamente menzionato.
TITOLO III
Messa a disposizione delle risorse proprie
1. Secondo le modalità definite dall'articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese.
1 bis. La Commissione riceve dagli Stati membri o dagli organi da essi designati, con ogni mezzo appropriato, di preferenza elettronico, di norma il giorno stesso dell'iscrizione e comunque entro il terzo giorno feriale, un estratto conto che riprende le iscrizioni delle risorse proprie [8].
2. Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità d'esecuzione [9].
1. Dopo la deduzione delle spese di riscossione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della
Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti.
2. Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalle risorse IVA e dalla risorsa complementare in base alle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.
La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata.
3. L'iscrizione delle risorse IVA e della risorsa complementare, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio, esclusa la riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e alla riserva per gli aiuti d'urgenza, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C [11].
Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG, sezione «garanzia», a titolo del regolamento (CEE) n. 1765/92 e in funzione della tesoreria comunitaria, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse IVA e/o delle risorse complementari, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio, escluse tuttavia le risorse proprie destinate alla riserva relativa alle operazioni di garanzia sui prestiti e alla riserva per gli aiuti d'urgenza [12].
Trascorso il primo trimestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse IVA e PNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.
La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta.
Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all'undicesimo comma, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al dodicesimo comma.
L'iscrizione relativa alla riserva monetaria FEAOG di cui all'articolo 6 della
In deroga all'articolo 8 del regolamento finanziario, tali iscrizioni vengono prese in considerazione a titolo dell'esercizio in questione [14].
Tuttavia, se la situazione dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio è tale che le iscrizioni relative alla riserva monetaria FEAOG ed alla riserva per gli aiuti d'urgenza non sono necessarie per garantire l'equilibrio fra le spese e le entrate dell'esercizio, la Commissione rinuncia totalmente o parzialmente a tali iscrizioni.
Ogni modifica del tasso uniforme delle risorse IVA, del tasso della risorsa complementare e della correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della
Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 8 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione [16].
I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato CEEA, convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario. La regolarizzazione di tali importi è effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo [17].
Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi previsti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato a titolo delle risorse IVA e della risorsa complementare, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio. La regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio [18].
4. Sulla base dell'estratto annuo della base delle risorse IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in detto estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio precedente e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati nel corso di detto esercizio. Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale, determinata all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della
[5. La Commissione procede successivamente al calcolo delle rettifiche dei contributi finanziari in modo da ristabilire, alla luce dell'ammontare effettivo del gettito delle risorse IVA, la ripartizione iniziale esistente nel bilancio tra queste ultime e i contributi finanziari PNL. Ai fini del calcolo di dette rettifiche, i saldi di cui al paragrafo 4 sono convertiti in euro ai tassi di cambio in vigore il primo giorno feriale successivo al 15 novembre che precede le iscrizioni di cui allo stesso paragrafo 4. Alla somma dei saldi delle risorse IVA è applicato, per ciascuno Stato membro interessato, il rapporto tra i contributi finanziari da versare iscritti nel bilancio e le risorse IVA. I risultati di tale calcolo sono comunicati dalla Commissione agli Stati membri che nel corso dell'esercizio precedente hanno versato contributi finanziari PNL, affinché essi possano iscrivere, secondo i casi, a credito o a debito del conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.] [20]
6. Le eventuali rettifiche della base delle risorse IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate agli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 10, paragrafo 2, lettera b), della
- le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale la quale deve essere iscritta nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Tuttavia una rettifica specifica può essere iscritta prima della data di cui sopra a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d'accordo,
- quando le misure prese dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano ad un riaggiustamento delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, tale riaggiustamento viene effettuato alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure.
Le modifiche del PNL di cui al paragrafo 8 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche, si riduca alle percentuali fissate agli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 10, paragrafo 2, lettera b), della
La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri in tempo utile affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.
Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo. [21]
7. Sulla base delle cifre per l'aggregato PNL ai prezzi di mercato e le sue componenti per l'esercizio precedente fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della
8. Le eventuali modifiche apportate al PNL degli esercizi precedenti in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 6 della
9. Le operazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 costituiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel corso del quale vengono effettuate.
10. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della
1. Quando in applicazione del trattato di Amsterdam e dei protocolli 4 e 5 dello stesso uno Stato membro non partecipa al finanziamento di azioni o politiche specifiche dell'Unione, ha diritto ad una rettifica, calcolata a norma del paragrafo 2, di quanto ha versato come risorse proprie per ogni esercizio in cui non partecipa. Tale rettifica ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore del PNL preso in considerazione.
2. La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato, nello stesso momento in cui determina i saldi PNL di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
Il calcolo è effettuato sulla base dei dati relativi all'esercizio considerato:
— dell'aggregato PNL ai prezzi di mercato e delle sue componenti,
— dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione.
Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, ad eccezione di quelle finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta il PNL dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto al PNL dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo PNL è diviso per il PNL dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale e euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato.
Un'eventuale successiva modifica del PNL preso in considerazione non dà adito ad alcuna revisione di questa rettifica.
3. La Commissione comunica l'importo della rettifica agli Stati membri in tempo utile perché possano iscriverlo sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il primo giorno feriale del mese di dicembre.
1. Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.
2. Per gli Stati membri che partecipano all’Unione economica e monetaria il tasso d’interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali.
Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo.
3. Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo.
4. Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.
TITOLO IV
Gestione della tesoreria
1. La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti all'articolo 9, paragrafo 1, nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall'esecuzione del bilancio.
2. Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi, sempreché delle somme a credito siano disponibili in bilancio ed entro i limiti delle risorse proprie previste nel bilancio. In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.
3. Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali della Comunità nei confronti dei mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti della Comunità.
4. La differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro.
5. Gli Stati membri o l'organismo da essi designato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, eseguono gli ordini di pagamento della Commissione quanto prima e comunque non oltre il quinto giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini, ed inviano un estratto conto alla Commissione con ogni mezzo appropriato, di preferenza elettronico, entro un termine di tre giorni feriali da ciascuna operazione.
Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesorerie, gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione. [25]
TITOLO V [26]
Modalità di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, della
[1. Il presente articolo si applica qualora sia necessario ricorrere alle deroghe provvisorie previste dall'articolo 2, paragrafo 7, della
2. Il PNL ai prezzi di mercato viene calcolato dall'Istituto statistico delle Comunità europee in base alle statistiche elaborate secondo il sistema europeo dei conti economici integrati (SEC) e corrispondenti, per ciascuno Stato membro, alla media aritmetica dei primi tre anni del quinquennio precedente (esercizio per il quale si applica l'articolo 2, paragrafo 7, della
3. Il PNL per ciascun anno di riferimento è calcolato in euro sulla base del tasso medio dell'euro dell'anno preso in considerazione.
4. Finché la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 7, della
Questi dati vengono approvati secondo la procedura di bilancio.]
[1. La definizione del PNL ai prezzi di mercato è quella di cui agli articoli 1 e 2 della
2. Le cifre da utilizzare nel calcolo della percentuale dei contributi finanziari PNL sono quelle fornite in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 6, della
TITOLO VI
Modalità di applicazione dell'articolo 7 della
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della
— l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio
e
— l'ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell'ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati in applicazione dell'articolo 9 del regolamento finanziario. A tale differenza vengono aggiunti o detratti, da un lato, l'importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall'altro, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento finanziario:
— i superamenti, in pagamenti, alla variazione dei tassi dell'euro degli stanziamenti non dissociati riportati dall'esercizio precedente in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario,
nonché
— il saldo risultante dai profitti e perdite di cambio registrati nel corso dell'esercizio.
Prima della fine del mese di ottobre di ciascun esercizio, la Commissione procede, sulla base dei dati di cui dispone in quel momento, a una stima del gettito delle risorse proprie per l'intero anno.
Qualora appaiano, rispetto alle previsioni iniziali, delle differenze consistenti, queste possono costituire oggetto di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo oppure di un bilancio rettificativo all'esercizio in corso [31].
Per le operazioni di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 8, l'importo delle entrate che figura nel bilancio dell'esercizio in corso può essere aumentato o ridotto, mediante bilancio rettificativo, degli importi risultanti da tali operazioni.
TITOLO VII
Disposizioni relative al controllo
1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati che risultano irrecuperabili:
a) o per cause di forza maggiore;
b) o per altri motivi che non sono loro imputabili.
Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell'autorità amministrativa competente che constata l'impossibilità del recupero.
Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l'importo è stato accertato a norma dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva.
In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito.
Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Sono segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e, se del caso, nell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 5. [32]
3. Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 50 000 EUR.
Gli Stati membri possono prolungare tale termine fino a tre anni per i casi dei diritti accertati che sono stati dichiarati o considerati irrecuperabili prima del 1° luglio 2006.
La comunicazione, effettuata su un modello stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20, contiene tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi in questione. [33]
4. La Commissione dispone di sei mesi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, per trasmettere le sue osservazioni allo Stato membro interessato.
Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste. [34]
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante una relazione annuale, i dettagli e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. La sintesi delle comunicazioni degli Stati membri ai sensi del presente articolo è ripresa nella relazione elaborata dalla Commissione e di cui all'articolo 280, paragrafo 5, del trattato. Il modello di tale relazione, nonché le sue modifiche debitamente giustificate, sono definiti dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Se del caso sono previsti opportuni termini di esecuzione [35].
1. Gli Stati membri procedono a tutte le verifiche e indagini necessarie nel campo dell'accertamento e della messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della
2. Nel quadro del paragrafo uno, gli Stati membri:
a) sono tenuti a effettuare controlli supplementari ove la Commissione lo richieda. Nella sua richiesta la Commissione deve indicare i motivi che giustificano un controllo supplementare;
b) associano la Commissione, a sua richiesta, ai controlli da essi effettuati.
Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare i controlli suddetti. Quando la Commissione vi è associata, gli Stati membri tengono a sua disposizione i documenti giustificativi di cui all'articolo 3.
Al fine di limitare per quanto possibile i controlli supplementari:
a) la Commissione può chiedere, per dei casi specifici, che le vengano trasmessi determinati documenti;
b) nell'estratto conto mensile di cui all'articolo 6, paragrafo 4, si dovranno indicare con annotazioni specifiche gli importi contabilizzati relativi alle irregolarità o ai ritardi in materia di accertamento, contabilizzazione e messa a disposizione emersi nel corso dei controlli di cui sopra.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione stessa può procedere a verifiche in loco. Gli agenti incaricati dalla Commissione di effettuare tali verifiche hanno accesso, qualora ciò sia necessario per la corretta applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi di cui all'articolo 3 e a qualsiasi altro documento appropriato ad essi relativo. Mediante comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte in tempo utile lo Stato membro presso il quale sarà effettuata la verifica. Agenti dello Stato membro interessato possono partecipare alle verifiche.
4. I controlli di cui a paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano:
a) i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;
b) le misure previste agli articoli 246, 247, 248 e 276 del trattato CE e agli articoli 160 A, 160 B, 160 C e 180 ter del trattato CEEA;
c) i controlli organizzati in virtù dell'articolo 279, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 183, lettera c), del trattato CEEA.
5. Ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo.
Insieme allo Stato membro interessato, la Commissione esamina annualmente gli aggregati trasmessi per controllare eventuali errori di rilevamento, in particolare nei casi indicati in seno al comitato di gestione del PNL. A tal fine, in casi specifici essa può esaminare calcoli e statistiche di base - ad eccezione delle informazioni relative a determinate persone fisiche o giuridiche -, qualora altrimenti non fosse possibile un giudizio equo e realistico. La Commissione è tenuta a rispettare le disposizioni nazionali in materia di segreto statistico.
TITOLO VIII
Disposizioni relative al comitato consultivo delle risorse proprie
1. È istituito un comitato consultivo delle risorse proprie, in appresso denominato "comitato".
2. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato da cinque funzionari al massimo.
Il comitato è composto da un rappresentante della Commissione. Il segretariato del comitato è assicurato dai sevizi della Commissione.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
1. Il comitato esamina i problemi concernenti l'applicazione del presente regolamento che sono sollevati dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, in particolare per quanto concerne:
a) le informazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 6 e 7 e all'articolo 17, paragrafo 3;
b) i casi di forza maggiore di cui all'articolo 17, paragrafo 2;
c) le misure d'ispezione e i controlli previsti all'articolo 18, paragrafi 2 e 3 [37].
Inoltre, il comitato esamina le previsioni delle risorse proprie.
2. Su domanda del presidente, il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il suo parere, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; ogni Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
TITOLO IX [38]
Disposizioni transitorie
Il tasso di cui all’articolo 11 del presente regolamento, nella versione precedente l’entrata in vigore del
TITOLO X [40]
Disposizioni finali
Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è abrogato.
I riferimenti al suddetto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato, parte A.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO
PARTE A
Tabella di corrispondenza
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Regolamento (CEE/Euratom) n. 1552/89 |
Presente regolamento |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 bis |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 ter |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 bis |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), primo comma |
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, primo trattino |
Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino |
Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) |
Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 18, paragrafo 5 |
Articolo 18, paragrafo 5 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
Articolo 22 - |
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Articolo 23 |
- |
- |
Articolo 22 |
- |
Articolo 23 |
- |
Allegato |
PARTE B
Regolamenti modificatori del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89
[1] Titolo così modificato dall’art. 1 del
[2] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[3] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[4] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[5] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[6] Lettera così modificata dall’art. 1 del
[7] Articolo così sostituito dall’art. 1 del
[8] Paragrafo inserito dall’art. 1 del
[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[10] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[11] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[12] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[13] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[14] Comma così modificato dall’art. 1 del
[15] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[16] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[17] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[18] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[19] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[20] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del
[21] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[22] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[23] Articolo inserito dall’art. 1 del
[24] Articolo così sostituito dall’art. 1 del
[25] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[26] Titolo abrogato dall’art. 1 del
[27] Articolo abrogato dall’art. 1 del
[28] Articolo abrogato dall’art. 1 del
[29] Titolo così sostituito dall’art. 1 del
[30] Articolo così sostituito dall’art. 1 del
[31] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[32] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[33] Paragrafo inserito dall’art. 1 del
[34] Paragrafo inserito dall’art. 1 del
[35] Paragrafo così rinumerato e sostituito dall’art. 1 del
[36] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[37] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[38] Titolo inserito dall’art. 1 del
[39] Articolo inserito dall’art. 1 del
[40] Titolo così rinumerato dall’art. 1 del