Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/12/1983 |
Numero: | 732 |
Sommario |
Art. 1. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.18595- Legge 23 dicembre 1983, n. 732.
Modifica del quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione nei porti.
(G.U. 29 dicembre 1983, n. 356)
Il comma 4 dell'art. 3 del
"Gli enti portuali, le aziende dei mezzi meccanici e il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito anche di diritto pubblico, eventualmente in deroga ai rispettivi statuti, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.