§ 98.1.18592 - Legge 18 novembre 1983, n. 645.
Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1983
Numero:645


Sommario
Art 1.      L'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, [...]
Art. 2.      Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate
Art. 3.      L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime
Art. 4.      Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono [...]
Art. 5.      In deroga a quanto previsto dall'art. 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e [...]
Art. 6.      Entro quindici giorni dalla data iniziale del periodo di cui al primo comma dell'art. 3, il sindaco rende noti la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.18592 - Legge 18 novembre 1983, n. 645. [1]

Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

(G.U. 19 novembre 1983, n. 318)

 

     Art 1.

     L'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da E1 a E7, è disciplinato dalla presente legge.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano:

     a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;

     b) agli edifici classificati nella categoria E3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;

     c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano, per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E2 ed E5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido.

     Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.

 

          Art. 2.

     Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

     zona A: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

     zona B: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

     zona C: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

     zona D: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

     zona E: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

     zona F: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

     Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato nella tabella allegata.

     Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

     La suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche ed il valore dei gradi-giorno per ciascuna zona possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 3.

     L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:

     zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;

     zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;

     zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;

     zona D: dal 1° novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

     zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;

     zona F: nessuna limitazione.

     È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

     La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

 

          Art. 4.

     Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

     Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

     Le centrali termiche di riscaldamento, senza produzione combinata, a servizio di uno o più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'art. 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonché per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

     Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo di attenuazione a valore sigillabile in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'art. 3 con le eventuali modifiche di cui all'art. 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'art. 6 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.

     Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purché corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento o all'attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentiti dall'art. 3.

 

          Art. 5.

     In deroga a quanto previsto dall'art. 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.

     Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'art. 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

 

          Art. 6.

     Entro quindici giorni dalla data iniziale del periodo di cui al primo comma dell'art. 3, il sindaco rende noti la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

     In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'art. 1, l'amministratore e, dove questo manchi, gli utenti sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

     a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'art. 3;

     b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti.

     Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979.

     Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.

     La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

     Per le violazioni di cui al quarto comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato

Comune

Provincia

Quota m.s.l.m.

Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni

Gradi giorno

Agrigento

-

230

120

970

Alassio

Savona

5

150

1.020

Alessandria

-

95

180

2.550

Amatrice

Rieti

955

180

3.040

Ancona

-

16

150

1.590

Aosta

-

583

180

2.750

Arezzo

-

296

170

1.950

Ariano Irpino

Avellino

780

180

2.440

Atri

Teramo

442

160

2.240

Auronzo

Belluno

864

210

3.960

Avellino

-

350

150

1.940

Bari

-

5

120

1.100

Belluno

-

383

195

3.000

Benevento

-

135

120

1.710

Bergamo

-

249

180

2.370

Bertinoro

Forlì

220

160

2.150

Biella

Vercelli

420

180

2.670

Bologna

-

55

180

2.170

Bolzano

-

262

195

2.580

Bormio

Sondrio

1.225

200

3.310

Bressanone

Bolzano

559

200

3.400

Cagliari

-

4

120

920

Camerino

Macerata

671

180

2.380

Caserta

-

68

130

1.220

Catania

-

10

120

690

Chieti

-

330

160

2.000

Como

-

201

180

2.400

Corleone

Palermo

542

130

1.340

Cosenza

-

237

130

1.020

Courmayeur

Aosta

1.224

210

3.620

Crotone

Catanzaro

8

120

930

Desenzano

Brescia

66

160

2.130

Desulo

Nuoro

891

160

2.250

Dobbiaco

Bolzano

1.243

240

5.300

Edolo

Brescia

699

190

2.760

Enna

-

931

160

2.080

Fabriano

Ancona

325

160

2.140

Firenze

-

50

180

1.800

Floresta

Messina

1.275

190

2.750

Foligno

Perugia

234

150

1.750

Foggia

-

76

120

1.380

Foppolo

Bergamo

1.508

240

5.100

Forlì

-

34

160

1.960

Gallipoli

Lecce

12

120

790

Genova

-

19

120

1.240

Gorizia

-

84

180

2.300

Iesi

Ancona

97

150

1.580

Imperia

-

22

120

1.120

Isola del Cantone

Genova

298

160

2.370

Ivrea

Torino

245

180

2.310

Lacedonia

Avellino

736

160

2.220

L'Aquila

-

714

180

2.670

La Spezia

-

3

150

1.390

Lecce

-

51

120

1.030

Livorno

-

3

120

1.360

Lucera

Foggia

235

150

1.520

Macomer

Nuoro

563

150

1.610

Melfi

Potenza

531

160

1.800

Messina

-

3

120

330

Milano

-

121

180

2.340

Milazzo

Messina

1

120

320

Mineo

Catania

511

150

1.430

Mores

Sassari

366

130

1.350

Napoli

-

10

130

880

Norcia

Perugia

604

160

2.460

Ortisei

Bolzano

1.234

210

3.990

Padova

-

12

180

2.340

Palermo

-

14

120

690

Pavullo nel Frignano

Modena

682

180

2.750

Perugia

-

493

150

2.190

Pesaro

-

11

150

2.030

Pescara

-

4

150

1.600

Pescopagano

Potenza

954

160

2.980

Piacenza

-

61

180

2.540

Pienza

Siena

491

160

2.230

Pisa

-

5

150

1.380

Porretta Terme

Bologna

349

180

2.600

Potenza

-

819

150

2.500

Ravenna

-

4

150

2.160

Recoaro

Vicenza

450

180

2.960

Reggio Calabria

-

15

120

380

Rieti

-

405

160

2.200

Riposto

Catania

7

120

400

Roma

-

20

150

1.440

Salò

Brescia

75

160

2.420

Sassari

-

225

120

1.180

Sestola

Modena

1.020

180

3.290

Siena

-

322

170

2.000

Siracusa

-

17

105

620

Sondrio

-

307

180

2.480

Taranto

-

15

120

1.010

Tarvisio

Udine

732

200

3.750

Teramo

-

265

160

1.530

Torino

-

239

180

2.570

Trento

-

194

180

2.570

Treviso

-

15

180

2.160

Trieste

-

2

180

1.960

Tropea

Catanzaro

61

120

550

Udine

-

119

190

2.240

Urbino

Pesaro

485

180

2.360

Venezia

-

1

180

2.110

Verghetto

Forlì

812

180

2.550

Verona

-

59

150

2.050

 


[1] Abrogata dall'art. 37 della L. 9 gennaio 1991, n. 10.