§ 38.10.270 - D.L. 3 maggio 2004, n. 113.
Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:03/05/2004
Numero:113


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma, scelta [...]
Art. 1 bis.  [5]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 38.10.270 - D.L. 3 maggio 2004, n. 113. [1]

Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

(G.U. 5 maggio 2004, n. 104)

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [2].

     2. Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle disponibilità autorizzate dal comma 1 è predisposto dal comune di Parma ed approvato, sentita la regione Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [3].

     2-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi complementari a quelli di cui al comma 1, il comune di Parma e i comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma possono adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un programma integrato contenente gli ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico dei territori interessati, con particolare riferimento ai collegamenti con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, nonchè le attività convegnistiche e istituzionali funzionali all'insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare [4]

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 1 bis. [5]

     1. Per ulteriori interventi a favore del comune di Parma è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000 per l'anno 2004, di cui euro 16.000.000 per il potenziamento, l'adeguamento e il telerilevamento del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai collegamenti infrastrutturali con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, e il potenziamento del trasporto individuale con mezzi ecologici a basso impatto ambientale, euro 3.500.000 per il potenziamento e l'adeguamento delle isole ecologiche e la realizzazione di un progetto di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed euro 500.000 per la realizzazione di infrastrutture per attività convegnistiche nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, iscritta sul fondo unico "investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004.

     2. Con successivo accordo di programma, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Emilia-Romagna e il comune di Parma, sono individuati gli specifici interventi, le modalità di esecuzione e di trasferimento delle risorse-

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

 

Art. 1.

1. Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento funzionale ed al miglioramento della sicurezza della città di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle disponibilità autorizzate dal comma 1 è predisposto dal comune di Parma ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2 luglio 2004, n. 164.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.