Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 14/01/2004 |
Numero: | 3 |
§ 38.10.255 - Deliberazione 14 gennaio 2004, n. 3.
Adempimenti in tema di pubblicità di bandi di gara.
(G.U. 2 marzo 2004, n. 51)
Riferimento normativo: art. 29,
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
IL CONSIGLIO
Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto
Nell'ambito dell'attivita' di accertamento effettuata dal Servizio ispettivo sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio nell'espletamento dell'attivita' di elaborazione delle informazioni rese dalle stazioni appaltanti, e' emerso, in tema di pubblicita' dei bandi di gara, il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicita' a livello regionale, motivato dalla ritenuta inesistenza di due quotidiani a diffusione regionale nel territorio di appartenenza.
Ritenuto in diritto
La disciplina relativa alla pubblicita' dei bandi di gara degli appalti di lavori pubblici e' contenuta nell'art. 80 del
Le diverse forme di pubblicita', a seconda dell'importo dell'appalto, sopra ovvero sotto la soglia comunitaria, ed in tale ambito negli ulteriori scaglioni di importo individuati dal citato art. 80, si concretizzano nella pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui quotidiani a diffusione nazionale regionale e provinciale, nel bollettino regionale ovvero sull'albo pretorio.
Vale ricordare che la disciplina regolamentare individua la cd. pubblicita' minima, avendo comunque le S.A. facolta' di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicita', sulla base di una valutazione discrezionale basata sulla particolare tipologia dell'appalto di che trattasi, ovvero tenendo conto del potenziale mercato imprenditoriale interessato all'appalto.
La riscontrata anomalia riguarda la mancata pubblicita' sui quotidiani a diffusione regionale.
Il comma 9 dell'art. 80 del
Dal tenore della norma discende che la pubblicita' a livello regionale deve essere effettuata utilizzando, per attuare il rispetto della conoscibilita' dell'appalto in ambito nazionale, quotidiani nazionali, che tuttavia debbono avere, per agganciare la pubblicita' al carattere locale dell'appalto, una particolare diffusione, da accertarsi caso per caso, nel territorio di interesse.
Cio' significa che per quotidiani regionali debbono intendersi non necessariamente quotidiani pubblicati solo nella regione, dovendosi far riferimento a quelli, anche nazionali, piu' diffusi in termini di vendita.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
ritiene che la forma di pubblicita' di cui all'art. 80 del