§ 38.10.e - Legge 15 gennaio 1951, n. 34.
Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137, concernente disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:15/01/1951
Numero:34


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è modificato come segue


§ 38.10.e - Legge 15 gennaio 1951, n. 34. [1]

Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137, concernente disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.

(G.U. 9 febbraio 1951, n. 33).

 

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è modificato come segue:

     "Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.