Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/12/1987 |
Numero: | 548 |
§ 98.1.12832 - D.M. 18 dicembre 1987, n. 548.
Diminuzione, dal 9 al 6 per cento, con effetto 1° gennaio 1988, della percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.
(G.U. 7 gennaio 1988, n. 4)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 12 della
Visto il decreto 27 dicembre 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 13 gennaio 1984, con il quale la percentuale di cui all'art. 9 della legge n. 6/81 è stata diminuita dal 10 al 9 per cento, con effetto dal 1° gennaio 1984;
Esaminata la
Visto il bilancio consuntivo della Cassa relativo all'anno 1986 e la verifica tecnica sull'equilibrio della Cassa disposta ai sensi del quarto comma del citato art. 12;
Considerato che nell'esercizio finanziario 1986 si sono entrambi verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art. 12, sesto comma, della
Ritenuto opportuno disporre la diminuzione dal 9 al 6 per cento della percentuale sopraindicata;
Decreta:
Con effetto dal 1° gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), della
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