Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/11/1987 |
Numero: | 596 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione delladirettiva n. 83/635/CEE relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, [...] |
Art. 2. 1. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva n. 83/635/CEE, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. I prodotti confezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte |
Art. 4. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
Art. 1. La direttiva 76/118/CEE è modificata come segue |
Art. 2. Gli Stati membri modificano, se del caso, la propria legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 98.1.12771 - D.M. 28 novembre 1987, n. 596.
Attuazione della direttiva n. 63/635/CEE, relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.
(G.U. 20 aprile 1987, n. 92, S.O.)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE:
Visto l'art. 14 della
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva; Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'agricoltura e foreste;
Emana il seguente decreto:
1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della
2. La
1. Ai sensi dell'art. 1 della
"1. I prodotti di cui al presente decreto, destinati al consumatore finale, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi, conformemente alle modalità di cui al
a) la denominazione loro attribuita dall'allegato del presente decreto; tale menzione deve essere seguita dalla dicitura soluzione istantanea'' nel caso dei prodotti di cui all'allegato punto 2, lettere a), c) e d), che presentino tale caratteristica;
b) la quantità nominale espressa in unità di massa; per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere a), b), c) e d), confezionati in recipienti diversi dalle scatole metalliche e dai tubi, la quantità nominale deve essere espressa in unità di massa e di volume;
c) l'elenco degli ingredienti;
d) il termine minimo di conservazione;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore ovvero di un venditore stabilito nella Comunità economica europea, nonché la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale;
f) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere b) ed f) punto 2, lettera b); inoltre per i prodotti di cui all'allegato punto 1, la percentuale di estratto secco magro proveniente dal latte;
g) per i prodotti di cui all'allegato punto 1 destinati al consumatore finale, le istruzioni per l'uso. Tale menzione può essere sostituita da un'informazione adeguata sull'uso del prodotto, qualora questo sia destinato ad essere consumato tale e quale;
h) per i prodotti di cui all'allegato punto 2 destinati al consumatore finale le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate, salvo per il prodotto di cui alla lettera b), dall'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
i) il trattamento termico adottato ai sensi del precedente art. 3 con la menzione “UHT'' o “trattamento ad elevata temperatura'' per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere a), b), c) e d), quando essi siano ottenuti mediante tale trattamento e confezionati in modo asettico.
2. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), d) ed f) del comma 1 devono figurare nello stesso campo visivo.
3. Nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unità confezionati in imballaggi globali e che non siano singolarmente commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere da b) ad i) del comma 1 possono figurare solo sull'imballaggio globale.
4. I prodotti di cui al presente decreto, non destinati al consumatore finale, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi, le seguenti menzioni:
a) la denominazione di vendita loro attribuita dall'allegato;
b) la quantità nominale;
c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
d) la data di fabbricazione ovvero un'indicazione che consenta di identificare il lotto;
e) il paese d'origine per i prodotti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità economica europea.
5. Le menzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 4 possono figurare solo sui documenti di accompagnamento".
2. Ai sensi dell'art. 1 della
"1. E' vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora non siano riportate in lingua italiana le indicazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), c), d), f), g), h) ed i) e comma 4, lettere a), d) ed e)".
1. I prodotti confezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante seconda modifica della direttiva 76/118/ CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (83/635/CEE)
- Preambolo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, della
considerando che in alcuni Stati membri sono insorte difficoltà per quanto riguarda la denominazione del latte semiscremato concentrato zuccherato e del latte semiscremato in polvere che possono essere venduti al dettaglio; che, di conseguenza, occorre riservare loro, per la vendita al dettaglio con queste denominazioni, la possibilità offerta dall'articolo 3, paragrafo 2, della
considerando che l'impiego delle denominazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della
considerando che i tipi di latte conservato sono soggetti, in materia di etichettatura, alle norme generali fissate dalla
considerando che l'articolo 14, secondo comma, della
considerando che un'indagine svolta dalla Commissione presso gli Stati membri ha mostrato la necessità di fissare criteri minimi per le proprietà fisiche, chimiche e igieniche, prima di esaminare la possibilità di definire criteri di qualità; che di conseguenza occorre prorogare il termine d'applicazione dell'articolo 14, secondo comma, della
Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante seconda modifica della direttiva 76/118/ CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (83/635/CEE)
La
1) all'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:
e) "lait demi-écrémé concentré sucré" in Belgio, Francia e Lussemburgo, nonché "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" in Belgio e nei Paesi Bassi, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 1, lettera g);
f) "lait demi-écrémé en poudre" in Belgio, Francia e Lussemburgo, "halfvolle-melkpoeder" in Belgio e nei Paesi Bassi, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera c), con un tenore in peso di 14-16 grammi di materia grassa per 100 g di prodotto."
2) l'articolo 3, paragrafo 3 è soppresso;
3) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 7
1. La
2. a) La denominazione di vendita dei prodotti definiti nell'allegato è una delle denominazioni loro riservate a norma dell'articolo 3;
b) nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 4, la denominazione di vendita è completata dalla dicitura "Soluzione istantanea".
3. Il quantitativo netto dei prodotti definiti nell'allegato è espresso in unità di massa nonché in unità di massa e di volume per i prodotti definiti nell'allegato, punto 1, lettere a), b), c) e d), condizionati in recipienti diversi dalle scatole metalliche e dai tubi.
4. Le seguenti menzioni devono figurare inoltre sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette di detti prodotti:
a) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, salvo per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere b) e f), ed al punto 2, lettera b), nonché per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, la percentuale di estratto secco sgrassato proveniente dal latte;
b) per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, le raccomandazioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione; questa indicazione può essere sostituita da un'informazione significativa sull'uso del prodotto, qualora quest'ultimo sia destinato a essere consumato tale e quale;
c) per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, le raccomandazioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione, compresa, salvo per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, lettera b), l'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
d) la menzione "UHT" o "trattamento a temperatura elevata" per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere a), b), c) e d), quando essi siano ottenuti mediante detto trattamento e confezionati in modo asettico.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 applicabili nelle seguenti condizioni:
- le menzioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera a), figurano nello stesso campo visivo di quelle previste all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della
- nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unità, confezionati in un imballaggio esterno, le indicazioni prescritte ai sensi del presente articolo possono figurare anche solo su detto imballaggio esterno, salvo la denominazione di vendita prescritta a norma del paragrafo 2, lettera a);
- nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono imporre l'indicazione della natura e del quantitativo delle vitamine aggiunte;
- gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione di una raccomandazione particolare nel caso di utilizzazione per i lattanti di prodotti totalmente scremati.";
4) è aggiunto l'articolo seguente:
"Articolo 7 bis
1. Fatte salve le disposizioni che la Comunità adotterà in materia di etichettatura dei prodotti alimentari non destinati al consumatore finale, le sole menzioni obbligatorie che gli imballaggi, i recipienti o le etichette dei prodotti definiti nell'allegato dovranno recare ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili, sono le seguenti:
a) la denominazione riservata a detti prodotti a norma dell'articolo 3;
b) la quantità netta espressa in chilogrammi o grammi. Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzata nella Comunità l'applicazione delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato, capitolo D, della
- 1 ml = 0,0352 fluid ounces,
- 1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons,
- 1 g = 0,0353 ounces (avoirdupois),
- 1 kg = 2,205 pounds;
c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, del condizionatore o di un rivenditore, stabilito all'interno della Comunità. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionatura per quanto concerne la loro produzione nazionale;
d) per i prodotti importati dai paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine;
e) la data di fabbricazione o un'indicazione che consenta di identificare il lotto.
2. Gli Stati membri vietano nel loro territorio il commercio dei prodotti di cui in allegato se le menzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), non figurano in una lingua facilmente compresa dal compratore, a meno che si provveda ad informarlo con altri mezzi; questa disposizione non impedisce che le suddette menzioni figurino in varie lingue.
Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d) possono figurare anche soltanto su un documento d'accompagnamento.
5) il testo dell'articolo 14, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: "In mancanza di disposizioni comunitarie in questa materia al 1° aprile 1986, il Consiglio riesamina il presente articolo sulla base di una relazione della Commissione accompagnata, eventualmente, da proposte appropriate."
Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante seconda modifica della direttiva 76/118/ CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (83/635/CEE)
Gli Stati membri modificano, se del caso, la propria legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.
La legislazione così modificata è applicata in modo da:
- ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al massimo entro il 1° gennaio 1986;
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva con decorrenza 1° gennaio 1987.
Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante seconda modifica della direttiva 76/118/ CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (83/635/CEE)
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.